Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39864 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39864 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2022 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 27 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con:
1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 28 aprile 2016, di condanna per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (commesso in Genova e altre località dal luglio 2009 al luglio 2013, data del trasferimento delle illecite attività all’estero) e 640 comma 1 cod. pen., commesso in Lavagna il 17 luglio 2009 e il 30 marzo 2010;
2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento per i reati di cui all’art. 416 cod. pen. (commesso in Favara) e altri iuoghi d’Italia, nelle sedi dei fittizi depositi fiscali via via attivati, nonché all’estero ( Bretagna, Belgio, Olanda, Germania, Francia e Polonia), dall’ottobre 2014 sino al luglio 2016 (data di esecuzione dei decreti di fermo del p.m.); artt. 476, 479, 491 bis cod. pen., commessi in Tortgia (AL) dal 13 marzo 2015 al 30 novembre 2015, nonché varie ipotesi di violazione dell’art. 43 I. Igs. n. 504 del 1995 commesse nell’anno 2016.
A ragione della decisione il giudice dell’esecuzione ha posto il diverso ambito spazio-temporale di operatività delle associazioni criminose e la diversità dei compartecipi.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia e, con due motivi, deduce rispettivamente violazione di legge in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento dell’esistenza del medesimo disegno criminoso, nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il provvedimento reiettivo è fondato sull’erroneo presupposto della diversità dei compartecipi, sebbene le ipotesi delittuose oggetto d’esame vedano il coinvolgimento dei medesimi imputati (il predetto e NOME COGNOME), mentre la partecipazione di altri soggetti, in relazione ai fatti giudicati dall sentenza sub 2), si riferisc&ad altre fattispecie di reato dalle quali il ricorrente rimasto estraneo.
Censura l’omessa considerazione della rilevanza del dato temporale, non avendo il Tribunale tenuto conto della contiguità cronologica tra le condotte e la
loro identità strutturale: invero, in entrambe le vicende delittuose, la contestazione ha ad oggetto un’associazione criminosa, cui il ricorrente partecipava, unitamente a NOME COGNOME, prestando il proprio apporto nell’ambito della sua attività di commercialista (in particolare, nel procedimento davanti al Tribunale di Genova, NOME veniva ritenuto responsabile per aver inviato alla Banca la documentazione fiscale necessaria per il rilascio di un prestito per l’acquisto a leasing di imbarcazioni fittizie, mentre nell’altro procedimento è stato condannato per avere costituito due società attraverso le quali, con condotte fraudolente, conseguiva il rimborso delle accise imposte sugli alcolici)
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza dev’essere annullata senza rinvio per le ragioni di cui appresso.
Il Collegio, invero, in via preliminare, rileva l’inammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione proposta da NOME COGNOME e valutata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento con l’ordinanza ora impugnata, con conseguente annullamento di quest’ultima.
Come si trae dall’ordinanza, i reati che vengono in rilievo hanno formato oggetto di sentenze di patteggiamento.
Il necessario riferimento normativo è, allora, alle disposizioni dell’articolo 188 disp. att. c.p.p., secondo cui il condannato deve concordare con il pubblico ministro l’entità della pena detentiva per poter chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato, col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile, quindi i cinque anni o i due anni nel caso di cui all’articolo 444, comma 1-bis, c.p.p.
Secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, in tali casi non è «sufficiente allegare e dimostrare la sussistenza del solo presupposto della riconducibilità dei fatti criminosi ad un disegno criminoso unitario secondo la previsione generale dell’art. 671 c.p.p., ma è preteso: i) che l’applicazione della relativa disciplina sia oggetto di concorde richiesta dall’interessato e del pubblico ministero; ii) che, in assenza del precedente requisito, il disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell’esecuzione; iii) che la pena complessiva stabilita non superi i limiti dell’art. 444 c.p.p.; iv) che la stess
riceva il riscontro di congruità da parte dal giudice dell’esecuzione» (Sez. 1, n. 1749 del 26/4/1993, Imprice, rv. 194423; Sez. 1, n. 18233 del 2/4/2014, NOME, Rv. 259892).
Questo schema procedimentale non è stato osservato dal ricorrente: come si trae dalla lettura dell’ordinanza impugnata, in cui si dà atto della richiesta del condannato e dell’aver il giudice deciso dopo aver sentito le parti, non v’è stata una concorde richiesta, né la determinazione concordata del quantum di pena da applicare per continuazione.
I precedenti di questa Corte, per il caso in cui il giudice si pronunci al di fuori del modulo delineato dall’articolo 188 disp. att. c.p.p., sono nel senso sia dell’illegalità e abnormità del provvedimento del giudice che ridetermini la pena secondo le regole generali, non tenendo conto del limite massimo di pena detentiva applicabile (Sez. 1, n. 12461 del 18/02/2005, Liberti, Rv. 231261); che dell’inammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione (Sez. 1, n. 29678 del 9/7/2003, Verardi, Rv. 225541), sia dell’illegittimità del provvedimento del giudice che accolga la richiesta del condannato e, tuttavia, ridetermini autonomamente la pena secondo le regole generali (Sez. 1, n. 18794 del 27/3/2013, COGNOME, Rv. 256028).
Com’è stato condivisibilmente osservato in proposito da più recente e condivisibile arresto, «La ragione sottesa alle decisioni appena richiamate – al di là della diversità di formule che hanno condotto ora all’annullamento senza rinvio ora alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso – consiste nell’apprezzamento dell’inidoneità di una richiesta unilaterale senza accordo sulla quantificazione dell’aumento per continuazione a provocare un utile e legittimo intervento della giurisdizione esecutiva» (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273138).
Il riconoscimento del vincolo tra reati oggetto tutti di sentenze di patteggiamento – si è spiegato – deve inscriversi in uno schema pur esso negoziale, perché la delibazione in fase esecutiva di un aspetto che naturalmente appartiene all’ambito del giudizio di cognizione non può segnare una frattura del modello di composizione della vicenda processuale che si è imposto nella sede propria.
Ne consegue che, nonostante la legge non stabilisca espressamente alcuna conseguenza per le richieste proposte al di fuori del percorso normativamente tracciato, deve ritenersi che esse siano inammissibili, perché le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione non ammettono alternative.
L’inammissibilità, com’è noto, non è disciplinata come istituto generale relativo a tutti gli atti di domanda di parte; una regolazione puntuale è riservata
dal codice di rito alle impugnazioni, che tra gli atti di domanda di parte sono i più importanti. Stabilisce l’articolo 591, comma 4, c.p.p. che «l’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2» e, quindi dal giudice dell’impugnazione che è chiamato alla delibazione preliminare ed essenziale di ammissibilità della domanda, «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento».
Questa regola, che accomuna l’inammissibilità dell’impugnazione al trattamento delle patologie processuali più gravi – inutilizzabilità, nullità assolute – ben può estendersi ai difetti delle domande che, al pari degli atti di impugnazione, abbiano la funzione di provocare una decisione giudiziale sul merito della questione devoluta.
Si conferma così un orientamento giurisprudenziale risalente, secondo cui «l’inammissibilità sanziona un’invalidità, sempre rilevabile d’ufficio nel corso del processo, per la quale la norma processuale non prevede alcuna sanatoria (salvo il limite preclusivo del giudicato) ed alla quale non possono ritenersi applicabili le sanatorie generali previste per la nullità, neppure quelle derivanti dal raggiungimento dello scopo dell’atto, dovendo per la natura del pubblico interesse posto a base dell’inammissibilità equipararsi quest’ultima alle nullità assolute insanabili» (Sez. 5, n. 2554 del 13/10/1980, Cervi, Rv. 146732 ).
La rilevazione dell’inammissibilità della domanda, sfuggita al giudice del merito, può dunque essere compiuta in sede di legittimità pur senza devoluzione con i motivi di ricorso, appunto perché il regime del vizio è tale da consentire una pronuncia d’ufficio ed al di fuori dei motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 609, comma 2, c.p.p. (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, COGNOME COGNOME, Rv. 273138, citata).
L’inammissibilità della domanda travolge necessariamente il provvedimento impugnato, che non avrebbe dovuto essere pronunciato.
La sopravvenuta assenza di un presupposto della decisione riconduce il provvedimento impugnato nella categoria di quelli non consentiti dalla legge di cui all’articolo 620, comma 1, lett. d), c.p.p., che devono essere annullati da questa Corte senza rinvio.
Gli atti vanno dunque restituiti al Tribunale di Agrigento affinché, eliminato il provvedimento assunto in forza di una richiesta inammissibile, il procedimento esecutivo possa essere introdotto validamente da una nuova domanda articolata nel rispetto delle essenziali forme di legge.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Agrigento. Così deciso il 28 aprile 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente