Reato Continuato: l’Esecuzione non si Ferma per una Sentenza non Definitiva
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: cosa accade all’esecuzione di una pena quando interviene una nuova decisione, non ancora definitiva, che riconosce il reato continuato? La risposta dei giudici è netta: l’esecuzione in corso è legittima e non può essere interrotta. Approfondiamo insieme i contorni di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: L’Esecuzione Contestata
Un soggetto, attualmente detenuto in esecuzione di una condanna emessa dal GIP di Genova, presentava un’istanza per ottenere la revoca dell’ordine di carcerazione. La sua richiesta si basava su un fatto nuovo e potenzialmente favorevole: una diversa sentenza, emessa dal Tribunale di Firenze, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per cui era detenuto e altri fatti giudicati separatamente.
A suo avviso, per effetto di questa nuova pronuncia, la frazione di pena relativa ai reati commessi a Genova doveva considerarsi già interamente scontata, rendendo illegittima la prosecuzione della detenzione.
La Decisione e il Principio del Reato Continuato
Il Giudice dell’Esecuzione di Genova respingeva la richiesta, una decisione ora confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione. Il nodo centrale della questione risiede nella natura della sentenza di Firenze.
L’ostacolo della non definitività
Il ricorrente basava la sua intera argomentazione sulla sentenza di Firenze. Tuttavia, tale decisione non era ancora passata in giudicato, essendo stata fissata un’udienza d’appello. Secondo i giudici, questo è un punto insuperabile. Nel nostro ordinamento, l’esecuzione di una pena può fondarsi unicamente su un titolo esecutivo basato su un giudicato formale, ovvero una sentenza contro cui non sono più possibili impugnazioni ordinarie.
Pretendere di far cessare un’esecuzione basata su un titolo valido e vigente, in virtù di una decisione ancora soggetta a modifiche nei successivi gradi di giudizio, equivarrebbe a un’anticipazione non consentita degli effetti del giudicato.
Le Motivazioni della Cassazione: il Divieto di Anticipare il Giudicato
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso con motivazioni chiare e aderenti ai principi fondamentali della procedura penale. I giudici hanno sottolineato che la richiesta del ricorrente mirava a realizzare una ‘indebita anticipazione’ degli esiti di un procedimento ancora in corso. L’esecuzione penale, per sua natura, richiede certezza, una certezza che solo una sentenza irrevocabile può fornire, come stabilito dagli articoli 648 e 650 del codice di procedura penale.
La decisione del giudice di Genova è stata ritenuta corretta perché ha rispettato questa regola fondamentale. Non ha dichiarato la cessazione dell’esecuzione in corso, ma ha correttamente rimesso ogni futura valutazione al Pubblico Ministero. Sarà compito di quest’ultimo, e solo dopo che la sentenza di Firenze sarà diventata definitiva, emettere un nuovo ordine di esecuzione che tenga conto della pena unica ricalcolata per effetto del reato continuato, ai sensi dell’art. 655 c.p.p.
Inoltre, la Corte ha evidenziato una lacuna nel ragionamento del ricorrente: nel suo calcolo della pena espiata, egli ometteva di considerare che la nuova pena unificata include necessariamente il reato-base (quello più grave), non solo i reati-satellite. Il calcolo finale, quindi, non è una semplice sottrazione, ma una rideterminazione complessiva della sanzione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza riafferma un principio cardine: la stabilità e la certezza dell’esecuzione penale. Un titolo esecutivo valido non perde la sua efficacia (‘caducazione’) a causa di una decisione interlocutoria o non definitiva. Per i condannati, ciò significa che, anche in presenza di una sentenza di primo grado che riconosca il reato continuato, è necessario attendere l’irrevocabilità di tale decisione prima di poterne beneficiare in fase esecutiva. L’esecuzione della pena originaria prosegue legittimamente fino all’emissione di un nuovo e definitivo ordine da parte dell’autorità giudiziaria competente.
È possibile ottenere la revoca di un ordine di carcerazione se una nuova sentenza, non ancora definitiva, riconosce il reato continuato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’esecuzione di una pena si basa su un titolo esecutivo fondato su un giudicato formale. Una sentenza non definitiva non può causare la cessazione di un’esecuzione legittimamente in corso.
Cosa deve accadere prima che la pena possa essere ricalcolata in caso di reato continuato?
È necessario attendere che la sentenza che riconosce la continuazione diventi definitiva e irrevocabile (‘giudicato formale’). Solo a quel punto il Pubblico Ministero competente emetterà un nuovo ordine di esecuzione, ricalcolando la pena complessiva ai sensi dell’art. 655 del codice di procedura penale.
Perché il calcolo del ricorrente sulla pena già scontata è stato ritenuto incompleto dalla Corte?
Perché il ricorrente, nel computo della pena, non ha considerato che la formazione del nuovo titolo esecutivo per il reato continuato include necessariamente il reato-base (quello più grave) della riconosciuta continuazione, e non solo i reati cosiddetti ‘satellite’.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/se ite le conclusioni del PG GLYPH GLYPH C..-42 , A-A-C-C- – k) D-D , 1 2 –Q GLYPH c-C-sp-(-42:1- Q)- t esz . otzr
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 1 dicembre 2023 il GIP del Tribunale di Genovaquale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta d NOME, tesa alla ‘revoca’ dell’ordine di carcerazione emesso i data 31 maggio 2023, riferito alla sentenza emessa in data 15 febbrai 2023 dal medesimo GIP .
1.1 GLYPH In motivazione si rileva che : a) la domanda si fonda sulla emissione d nuova e diversa sentenza emessa dal Tribunale di Firenze che avrebbe riconosciuto la continuazione con i fatti oggetto della decisio attualmente in esecuzione; b) ciò tuttavia non comporta il richiest effetto di ‘caducazione’ del titolo esecutivo, dovendosi attendere, ogni valutazione ulteriore, l’emissione del nuovo ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell’articolo 655 cod.proc.pen c) l’esecuzione in atto è, pertanto del tutto legittima .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con c si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 GLYPH II ricorrente premette che la decisione emessa dal Tribunale di Firenze (che ha riconosciuto il vincolo della continuazione) non è definitiv (essendo fissata udienza in secondo grado il 9 luglio del 2024). In ogn caso la frazione di pena riferita ai reati commessi in Genova (per come rideterminata in sede di reato continuato) è da ritenersi integralmen espiata, essendo pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
2.2 GLYPH A nulla rileva, in tesi, il fath che il procedimento fiorentino sia ancor corso, posto che la decisione di primo grado è stata impugnata dal solo imputato e, pertanto, in nessun caso la pena potrà essere superiore Questo aspetto non sarebbe stato compreso dal giudice di Genova, che avrebbe illegittimamente disatteso la domanda, diretta a far cessar l’esecuzione.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Il ricorrente pretende di realizzare una indebita anticipazione (peraltro parziale) del giudicato, rispetto ai possibili esiti di un procedimento che – al
momento della domanda ed a quello della decisione – era ancora in corso. Si tratta di una anticipazione non consentita, posto che per esservi «esecuzione» deve esservi il giudicato formale ai sensi degli articoli 648 e 650 cod.proc.pen. E’ pertanto corretta la decisione impugnata nella parte in cui da un lato non dichiara la cessazione dell’unica esecuzione in quel momento in corso e dall’altro rimette le attività di verifica della sospendibilità o meno del nuovo (futuro) titolo esecutivo al P.M. competente ai sensi dell’art.655 cod.proc.pen. .
3.2 Va peraltro rilevato che ise da un lato il titolo esecutivo ‘futuro’ avrebbe, in via prognostica, determinato la riduzione della sanzione in rapporto alla decisione emessa dall’autorità giudiziaria ligure (data la degradazione dei reati a reatisatellite di una continuazione), dall’altro la formazione del nuovo titolo esecutivo necessariamente include il reato-base della riconosciuta continuazione, aspetto che il ricorrente – nel computo della pena espiata – finisce con il non considerare minimamente.
Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 22 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi