Reato continuato e criteri di determinazione della pena
La corretta applicazione del reato continuato rappresenta uno dei temi più complessi nella determinazione della sanzione penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena quando questa sia legata a un disegno criminoso unitario.
Il caso in esame
La vicenda riguarda un soggetto condannato per la coltivazione di sostanze stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso contestando l’entità dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione con una precedente condanna definitiva. Secondo la tesi difensiva, l’aumento avrebbe dovuto essere limitato a un solo mese di reclusione, ritenendo eccessiva la misura stabilita dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia supportata da una motivazione logica e coerente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione dettagliata del perché non fosse possibile applicare il minimo richiesto dalla difesa.
Analisi della destinazione illecita
Un elemento decisivo per la decisione è stata la destinazione della sostanza coltivata. Il ricorrente stesso aveva ammesso che lo stupefacente era destinato a un sodalizio criminale. Questo legame con un’organizzazione già condannata in via definitiva aggrava la posizione del reo, giustificando un aumento di pena superiore al minimo edittale. La Cassazione ha ribadito che, in presenza di una motivazione non illogica, il calcolo della pena non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla manifesta infondatezza del ricorso. La Corte ha osservato che il giudice di merito ha ampiamente giustificato l’esclusione di un aumento minimo della pena. Tale scelta è stata ancorata a dati fattuali oggettivi, come la destinazione della droga a un gruppo criminale organizzato. La coerenza logica del ragionamento seguito nei gradi precedenti impedisce alla Cassazione di intervenire, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito della causa. La condotta del ricorrente, inserita in un contesto associativo, richiede una risposta sanzionatoria proporzionata alla gravità del contesto operativo.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati. Questa decisione conferma che la contestazione sulla misura della pena deve basarsi su vizi logici evidenti della motivazione e non su una semplice preferenza per una sanzione più mite. La destinazione dei beni illeciti a organizzazioni criminali rimane un fattore determinante per la severità del trattamento sanzionatorio.
Quando si applica il reato continuato?
Si applica quando una persona commette più reati che appaiono come esecuzione di un medesimo disegno criminoso, permettendo l’unificazione delle pene.
Il giudice può decidere liberamente l’aumento di pena?
Il giudice ha discrezionalità, ma deve motivare logicamente la scelta della misura della pena in base alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
Cosa comporta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Comporta il rigetto immediato del ricorso, la condanna alle spese processuali e spesso il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49192 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49192 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena, ritenut continuazione con altra condanna passata in giudicato, risulta manifestamente infondato, avendo la decisione ampiamente motivato sul punto là dove ha escluso che la stessa potesse essere determinata in appena un mese di reclusione, come richiesto dalla difesa, visto che la sostan stupefacente coltivata, per stessa ammissione del ricorrente, era destinata al sodalizio di cui decisione definitiva; che la motivazione in tali termini resa, in quanto non illogica, si s sindacato di questa Corte di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.