Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40502 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40502 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 12/01/2022 della Corte di appello di Bari che, pronunciando in sede rescissoria, in riforma della sentenza dell’8/11/2012 del GUP del Tribunale di Bari, ritenuta la continuazione con il più grave reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale è stato irrevocabilmente condanNOME alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa con sentenza del 19/05/2016 della medesima Corte, ha ridetermiNOME la pena nella misura complessiva di tre anni e dieci mesi di reclusione e 15.200,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato all’odierno capo D.
1.1.Con il primo motivo, richiamando l’insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/12/2021, deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancanza di giustificazione circa l’aumento applicato a titolo di continuazione per il reato-satellite.
1.2.Con il secondo motivo, lamentando la mancanza di proporzionalità della pena applicata a titolo di continuazione rispetto alla riconosciuta e incontestat lieve entità del fatto, deduce l’erronea applicazione degli artt. 110, 81, cpv., co pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.0sserva il Collegio:
3.1.secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, dev anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singo aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verific che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazio agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’ar pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
3.2.nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena di un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa che era già stata applicata dal giudice rescisso la cui sentenza era stata annullata non già per motivi inerenti l quantificazione di tale aumento bensì per la erronea individuazione della pena base sulla quale applicare tale aumento;
3.3.11 ricorrente non può, dunque, lamentarsi, oggi, dell’immotivato aumento applicato a titolo di continuazione sulla pena (questa volta correttamente) individuata né della sua dedotta non proporzionalità rispetto alla gravità dei fatt
3.4.in ogni caso, la pena applicata è di gran lunga inferiore alla media edittale della pena prevista per la singola condotta integratrice la fattispecie cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, laddove l’odierna regiudicanda imputa al ricorrente plurime condotte di cessione, riunite anch’esse dal vincolo della continuazione;
3.5.deve perciò escludersi in radice che sia stato operato un surrettizio cumulo di pene a danno dell’imputato.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000’00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 09/06/2023.