Reato complesso: quando il danneggiamento non assorbe le lesioni
Nel panorama del diritto penale, la figura del reato complesso rappresenta uno degli strumenti più delicati per garantire la corretta applicazione della pena. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla distinzione tra danneggiamento aggravato e lesioni personali, stabilendo un confine netto tra ciò che può essere assorbito e ciò che invece mantiene una propria autonomia punitiva.
Il caso in esame
Un cittadino era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per i reati di danneggiamento e lesioni personali. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il delitto di danneggiamento, essendo stato commesso con violenza alla persona, dovesse configurarsi come un reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., assorbendo in sé il reato di lesioni. Secondo questa tesi, il fatto di aver usato violenza per danneggiare un bene avrebbe dovuto comportare un’unica sanzione, evitando il concorso di reati.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l’orientamento giurisprudenziale prevalente. Gli Ermellini hanno precisato che la struttura del reato complesso non è applicabile in modo automatico ogni volta che vi sia una sovrapposizione di condotte violente. La distinzione fondamentale risiede nell’evento prodotto dalla violenza stessa.
Differenza tra percosse e lesioni personali
Il punto centrale della decisione riguarda la natura dell’offesa alla persona. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il danneggiamento aggravato dalla violenza assorba esclusivamente il delitto di percosse (art. 581 c.p.). Questo accade perché le percosse non producono una malattia, ma rappresentano solo l’estrinsecazione della forza fisica.
Al contrario, quando la violenza cagiona una lesione personale (art. 582 c.p.), si verifica un evento ulteriore: lo stato morboso della vittima. Tale stato morboso non è un elemento necessario per configurare il danneggiamento aggravato, pertanto il delitto di lesioni conserva la sua autonomia e deve essere sanzionato separatamente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di tutelare beni giuridici distinti. Sebbene la condotta possa apparire unitaria, il legislatore intende punire sia l’offesa al patrimonio (danneggiamento) sia l’offesa all’integrità fisica che sfocia in una malattia (lesioni). L’assorbimento nel reato complesso è limitato ai casi in cui la violenza non superi la soglia delle semplici percosse. Un’interpretazione diversa finirebbe per lasciare priva di adeguata sanzione la sofferenza fisica e la compromissione della salute della persona offesa.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che non esiste un assorbimento automatico tra reati contro il patrimonio e reati contro la persona. Chi commette un danneggiamento usando una violenza tale da provocare lesioni risponderà di entrambi i reati. Questa interpretazione rafforza la tutela della vittima e impedisce che gravi offese all’integrità fisica vengano declassate a meri elementi accessori di un danno materiale. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria sottolinea l’infondatezza di una strategia difensiva che tenti di forzare i limiti del reato complesso.
Il reato di danneggiamento può assorbire quello di lesioni?
No, secondo la Cassazione il danneggiamento aggravato assorbe solo le percosse, mentre le lesioni personali mantengono la loro autonomia a causa dello stato morboso prodotto.
Cosa distingue le percosse dalle lesioni in questo contesto?
Le percosse sono atti di violenza fisica che non causano una malattia, mentre le lesioni producono una patologia nel corpo o nella mente che richiede una tutela penale distinta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso basato su motivi infondati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45022 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45022 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazion in ordine alla omessa considerazione dell’assorbimento del delitto di danneggiamento in quello di lesioni reitera una censura avanzata con l’atto di appello cui la Corte territoriale ha forni risposta che riposa su una incontroversa ricostruzione del fatto che fonda una conclusione in diritto del tutto corretta e coerente con la giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 5, n. 19447 del 03/11/2015, Affronte, Rv. 267125 01; cfr., peraltr Sez. 2, n. 6376 del 22/11/2007, Illmer, Rv. 239441 – 01, secondo cui il delitto danneggiamento aggravato dall’essere il fatto commesso con violenza alla persona assorbe, quale reato complesso, il solo delitto di percosse, non anche quello di lesioni personali conserva la sua autonomia in quanto determina il verificarsi dell’ulteriore evento costituito d stato morboso procurato alla persona offesa;
considerato che anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato atteso che la motivazione resa dalla Corte territoriale sul correlativo motivo di appello è confo all’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte (cfr. Sez. 6 – , n.. 19262 del 20/04/2022, COGNOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME Rv. 283159 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 6 – , n. 2608 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282423 01; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 272203 – 01) rispetto al quale il precedente richiamato dalla difesa è isolato e risalente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle 2 mm nde.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Presidente