Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42569 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42569 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lucca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12/10/2021
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha conferma la sentenza del Tribunale di Lucca del 13/06/2019, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, 81, pen., ad anni due e mesi sei di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione i riferimento alla insussistenza del dolo, come ampiamente dimostrato nei motivi di appello; e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riferimento alla dosimetria della pena, in relazione agli articoli 132, 133 e 62-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, le censure, meramente fattuali, tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazio soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità.
La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cura, ritenendo che a fronte della emissione da parte di NOME di due fatture dell’impor di 30.000 euro, solo 8.000 euro sarebbero stati pagati con bonifici (di cui uno favore dell’emittente e uno in favore di tale COGNOME NOME, che non aveva alcun ruolo nella NOME), mentre la parte residua sarebbe stata corrisposta in contant tale COGNOME, il cui laboratorio (dove secondo la tesi difensiva sarebbe avvenuta trasformazione dei capi, attività che giustificherebbe il passaggio di denaro) non neppure in uso.
Inoltre, ha specificato che la coscienza e volontà di diminuire il carico fis indicando elementi negativi fittizi rende del tutto irrilevante l’avvenuto pagame dell’IVA.
Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il inammissibile per genericità.
Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondato.
3.1. Quanto alla asserita violazione dell’articolo 133 cod. pen., il motivo di ri è inammissibile, in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Cort secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in general anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circosta aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di me arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 de 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadi che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrog è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura medi di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, motivazione).
Nel caso di specie, la Corte di appello precisa che la pena è stata irrogata minimo edittale.
3.2. In riferimento alle circostanze di cui all’articolo 62-bis cod. pen., il Co rammenta infatti come la consolidata giurisprudenza della Corte (v., ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) ritenga che il riconosciment RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputa conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positiv (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rime alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limi a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pen alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 413 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragion preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purc non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’intere dell’imputato»).
Ancora, «la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speci benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudi possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazio del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta ass dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez n. 9836 del 9 marzo 2016, COGNOME, Rv. 266460; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME Rv. 279549 – 02, secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanz attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli eleme indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determin meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di può risultare all’uopo sufficiente»).
La Corte ha anche precisato (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Rv. 281217 – 01) che «la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, esse sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, rite ostativi alla concessione RAGIONE_SOCIALE predette attenuanti nella massima estensione, abb riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.».
La sentenza impugnata precisa che l’imputato non merita la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche non avendo neppure indicato in cosa sarebbe consistito il comportamento dell’imputato che lo renderebbe meritevole del beneficio, non potendo certo la mera sottoposizione all’esame dibattimentale costituir elemento sufficiente a radicare pretese di tal fatta.
La sentenza fa’ ineccepibile ossequio ai principi dianzi evidenziati, con cui il ri non si confronta.
4. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 1 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa d
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.