Reati Tributari e Distruzione di Documenti: Quando il Reato è Integrato?
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso cruciale in materia di reati tributari, stabilendo principi importanti riguardo al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno chiarito che, ai fini della condanna, non è necessario che la ricostruzione del reddito o del volume d’affari sia resa assolutamente impossibile. Il reato si configura anche quando l’amministrazione finanziaria è costretta a un lavoro più complesso, cercando prove da altre fonti. Approfondiamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: L’appello contro la condanna
Il caso riguarda un imprenditore condannato per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, per aver distrutto o occultato fatture e scritture contabili della propria azienda. Inizialmente condannato dal Tribunale di Brindisi, la Corte d’Appello di Lecce aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo l’entità della pena.
Non soddisfatto, l’imprenditore ha proposto ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1. Mancanza del dolo specifico: Sosteneva che non fosse stato provato l’intento specifico di evadere le imposte.
2. Insussistenza del reato: Affermava che il reddito e il volume d’affari dell’azienda erano stati comunque ricostruiti, rendendo di fatto non impossibile l’accertamento fiscale.
Inoltre, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a un’ulteriore riduzione della pena.
L’analisi dei reati tributari da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni dell’imprenditore infondate e volte a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata congrua, logica e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Il Delitto di Occultamento o Distruzione di Scritture Contabili
Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’elemento costitutivo del reato: l’impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d’affari. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per i reati tributari: tale impossibilità non deve essere intesa in senso assoluto.
Il reato sussiste anche quando, a causa della distruzione o dell’occultamento dei documenti, l’accertamento fiscale diventa semplicemente più difficile e richiede l’acquisizione di informazioni da fonti esterne (aliunde), come clienti, fornitori o banche. L’azione del contribuente, rendendo più oneroso il lavoro degli organi di controllo, integra già la condotta penalmente rilevante. Nel caso specifico, l’avvenuta distruzione delle fatture emesse, unita all’evidente operatività dell’impresa, è stata considerata prova sufficiente della produzione di reddito e della volontà di nasconderlo al fisco.
La Negazione delle Circostanze Attenuanti
Anche la doglianza relativa alle attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici d’appello di negare tali benefici sulla base dei precedenti penali dell’imputato e dell’entità delle pene già riportate. Questi elementi, secondo la Corte, indicavano una propensione a delinquere che rendeva immeritevole la concessione di uno sconto di pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla coerenza e logicità della sentenza impugnata. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non denunciava vizi di legge, ma tentava di ottenere un riesame nel merito, riproponendo le stesse argomentazioni già respinte in appello. La motivazione della Corte territoriale era ben argomentata, basata su risultanze processuali oggettive e allineata a una giurisprudenza costante. In particolare, il richiamo alla giurisprudenza che interpreta l’impossibilità di ricostruzione in senso relativo e non assoluto è stato decisivo. La condotta dell’imputato ha reso necessario un accertamento più complesso, ed è proprio questo l’ostacolo che la norma penale intende punire.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento severo in materia di reati tributari. Per imprenditori e professionisti, il messaggio è chiaro: la tenuta e la conservazione della contabilità sono obblighi non derogabili. La distruzione o l’occultamento di documenti, anche parziale, con lo scopo di evadere le imposte, costituisce un reato grave. La difesa basata sulla circostanza che il fisco ‘avrebbe potuto’ ricostruire i dati da altre fonti non ha alcuna possibilità di successo. La legge punisce l’intento di ostacolare l’accertamento, e rendere tale attività semplicemente più complessa è sufficiente per essere condannati.
Per il reato di distruzione di documenti contabili, la condanna è esclusa se il reddito può essere ricostruito in altro modo?
No, la Cassazione ha chiarito che l’impossibilità di ricostruire il reddito non deve essere assoluta. Il reato sussiste anche quando, per l’accertamento, è necessario acquisire documenti da terzi o da altre fonti esterne (
aliunde).
Quali sono i motivi per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse censure già esaminate in appello e chiedeva una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità, che è limitata al controllo della corretta applicazione della legge.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei precedenti penali dell’imputato e dell’entità delle pene già riportate in passato, elementi che la Corte di Appello ha ritenuto ostativi a un trattamento sanzionatorio più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39774 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza dell’11/12/2023 la Corte di appello di Lecce, riforma della pronuncia emessa il 2/4/2019 dal Tribunale di Brindisi, riduce pena irrogata ad NOME COGNOME con riguardo al delitto di cui all’art. 10 10 marzo 2000, n. 74.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato contestando il vi di motivazione, sul presupposto che non sarebbe stato accertato il dolo spec a sostegno del reato, del quale, peraltro, non ricorrerebbero gli el costitutivi: il reddito della società ed il volume d’affari, infatti, sar comunque ricostruiti, così da non risultare alcuna impossibilità a tale rigua censurata, inoltre, la totale assenza di motivazione quanto alla ma concessione delle circostanze attenuanti generiche, con evidenti riflessi sulla
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in que sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttori esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciand proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestame illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particol richiamato la costante giurisprudenza in forza della quale in tema di reati tr l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari deriv distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione d documentazione mancante presso terzi o aliunde (tra le altre, Sez. 3, n. 41683 del 2/3/2018, Vitali, Rv. 274862). Ancora, è stata accertata l’avvenuta distruzi l’occultamento) delle fatture emesse, ritenuta – unitamente all’univoca opera dell’ente – espressione della produzione di un reddito e di un effettivo d’affari, specie in assenza di elementi o di allegazioni di segno contrario.
Ritenuto, poi, quanto al trattamento sanzioNOMErio, che la sentenza ri ancora immune da vizi. Non si riscontra, infatti, la carenza di motiva censurata, in quanto la Corte di appello ha adeguatamente escluso la concedib di “benefici” (da intendere quali le circostanze attenuanti generiche, rich nell’esposizione dei motivi), ostandovi i precedenti penali e l’entità de riportate dal COGNOMECOGNOME
t .
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024
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igliere estensore
Il Presidente