Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9704 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9704 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 febbrai che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 10 luglio 2020, ha revoca la confisca per equivalente, confermando per il resto la condanna alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione di NOME COGNOME, ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 e 10 del d. igs. del 2000; fatti commessi (art. 5) e accertati (art. 10) in Napoli in data 29 dicembre 2014.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma dei giudizio responsabilità dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a f dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli accertame svolti dalla Polizia Tributaria, anche presso la Dogana francese, hanno correttamente ritenuto integrati i reati contestati, evidenziando altresì come non abbia trovato alcun conforto probatori la circostanza (solo affermata nell’atto di appello) che COGNOME sia stato un mero prestanome.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva (contestata e ritenuta solo come “reiterata”), è anch’esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello osservato (pag. 4 della sentenza impugnata) che l’imputato annovera un elevato numero di precedenti penali per reati contro il patrimonio commessi fino al 2009, che non lo hanno dissuaso dalla commissione di altri reati, come quelli per cui si procede, che, seppur non qualificabili come specifici, presentano comunque un contenuto patrimoniale.
Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazion merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 546 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12. dicembre 2025.