Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39889 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39889 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Genova che ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione irrogata, a seguito di giudizio abbreviato, per i reato di cui all’art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, ed ha applicato le pene accesso temporanee e perpetue di cui al successivo art. 12.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., lamentando che la Corte di appello, in violazione del divieto di `reformatio in peius’, ha applica la pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridich delle imprese per una durata (un anno) superiore al minimo (sei mesi).
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., osservando che la sentenza è stata corretta a penna nella intestazione (sono stati interlineati e corretti i nomi del presidente e del relato e nel dispositivo (sono stati interlineati e corretti il prenome dell’imputato e data della sentenza).
1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di prova della propria responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio e la conseguente violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 27, comma secondo, Cost.
1.4.Con il quarto ed il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.11 ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha chiesto l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
3.11 ricorso è inammissibile.
4.0sserva il Collegio:
4.1.secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, poiché l’art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d’appello nell’ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie – le quali, secondo il dispost dell’art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali d essa – al giudice di secondo grado è consentito applicare d’ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame
del pubblico ministero (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, COGNOME, Rv. 210979 01; Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, COGNOME, Rv. 269864 – 01; Sez. 3, n. 30122 del 20/12/2016, dep. 2017, Demma, Rv. 270455 – 01; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 254202 – 01; Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, COGNOME, Rv. 250553 – 01);
4.2.11 principio è noto anche al ricorrente che si duole della violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., sotto il diverso profilo della mancat applicazione del minimo edittale di una delle pene accessorie temporanee;
4.3.11 rilievo è totalmente Infondato perché, una volta riconosciuto al giudice del gravame il potere di applicare d’ufficio le pene accessorie non applicate in primo grado e poiché tale potere è esercitabile proprio per rimediare l’omessa statuizione del primo giudice, non si vede quale sia il termine di paragone in base al quale stabilire se vi è stata la violazione del divieto di `reformati peius’ vista la mancanza di una precedente statuizione suscettibile di essere peggiorata;
4.4.1a correzione a penna dei nomi dei componenti del collegio, della data di pubblicazione della sentenza e del prenome (non del cognome) dell’imputato contenuto nel dispositivo della sentenza stessa, non costituisce motivo di nullità ai sensi dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi oltretutto di d ricavabili dalla intestazione dei verbali di udienza e dal dispositivo letto udienza e che avrebbero potuto essere corretti ai sensi dell’art. 547 cod. proc pen.;
4.5.11 terzo, il quarto ed il quinto motivo costituiscono la riedizione pressoché letterale (salvo adattamenti stilistici), dell’atto di appello;
4.6.manca, di conseguenza, qualsiasi correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato;
4.7.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizio concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado d specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, n limiti – s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 – 01);
4.8.è dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009, Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 – 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 – 01);
4.9.in ogni caso, proprio perché riproduttive dei motivi di appello, le deduzioni difensive sono inammissibilmente fattuali e volte a sollecitare un non consentito sindacato della Corte di cassazione sul governo, nel merito, delle prove utilizzate ai fini della decisione;
4.10.in fase di legittimità non interessa sapere se le prove assunte nel corso del giudizio giustificano la decisione impugnata: è compito del giudice di merito valutare e sistemare razionalmente il quadro probatorio e darne conto in motivazione (art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.); né interessa in questa sede sapere come il giudice avrebbe potuto decidere in base alle prove assunte nel corso del giudizio, ma come ha deciso in base a quelle indicate nel provvedimento impugnato;
4.11.I’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha u orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice d merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazio quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merit senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processual (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del
24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; cfr., altresì, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 21626, secondo cui avendo il legislatore attribuito riliev esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto e autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coeren strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri);
4.12.nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto l’inesistenza del operazioni fatturate dalla società legalmente rappresentata dal ricorrente in base ad indici (mancanza di mezzi e personale, mancanza di utenze intestate alla società, omesso versamento delle imposte) dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento ma solo una possibile, ipotetica lettura alternativa de tutto sganciata, peraltro, da specifici elementi di fatto in tesi negletti;
4.13.non è censurabile la decisione della Corte di appello di confermare il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dei precedenti dell’imputato;
4.14.quanto, invece, all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (richiest con i motivi aggiunti), se è vero che l’applicabilità della causa di non punibilità cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell’istitu oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimit in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 – 01), è altrettanto vero che il ricorrente ha comunque l’onere (pena la genericità del ricorso ai sens del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c proc. pen.) di specifica allegazione sul punto, essendosi il COGNOME limitato richiamare le condizioni di astratta operatività dell’istituto e la non ostati delle precedenti condanne, relative a reati risalenti nel tempo e ormai estinti delle quali, però, non fornisce alcun dato.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
o
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23/05/2023.