Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50296 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Sant’Egidio del Monte Albino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/02/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 febbraio 2023, la Corte di appello di Milano ha respinto il gravame proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza con cui la stessa era stata condannata alle pene di legge per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso quale legale rappresentante di una società.
Avverso detta sentenza, NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione prospettando anche in questa sede la questione di legittimità costituzionale già proposta nei due gradi di merito e dichiarata manifestamente infondata. Si lamenta, inoltre, il difetto di motivazione sul punto ravvisabile nella decisione impugnata per essersi questa limitata a richiamare due provvedimenti con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato la manifesta inammissibilità di questioni neppure del tutto coincidenti con l’eccezione sollevata dall’imputata.
Si dubita, in particolare, della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 74 del 2000, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine ivi indicato per consentire il pagamento del debito tributario (di tre mesi, prorogabile al massimo per altri tre mesi) cominci a decorrere allo scadere del provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE ovvero, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento il debito tributario sia già in fase di estinzione mediante rateizzazione, nella parte in cui non prevede che sia data facoltà al giudice di prorogare tale termine sì da farlo coincidere con quello più lungo fissato per la scadenza del piano di rateizzazione.
Si osserva come la data di fissazione della prima udienza dibattimentale e la decisione dell’RAGIONE_SOCIALE sulla richiesta di rateizzazione del debito tributario non dipendano dall’imputato, sì che potrebbero determinarsi irragionevoli disparità di trattamento tra imputati posti o meno nelle condizioni di estinguere il debito prima dell’apertura del dibattimento. Nel determinare in soli sei mesi il termine massimo di rinvio del processo per consentire l’adempimento del debito – senza coordinarlo con il maggiore termine, pari a cinque anni, suscettibile d’essere fissato per la rateizzazione massima – il legislatore avrebbe parimenti dettato una norma irragionevole ed in contrasto con il diritto di difesa, posto che la fruizione della causa di non punibilità prevista dalla disposizione sarebbe impedita a chi aderisca alla prevista rateizzazione del debito tributario.
Quanto alla rilevanza della questione, si precisa che l’imputata aveva ottenuto un piano di rientro del debito tributario in rate trimestrali il cui versamento aveva avuto inizio ben prima del dibattimento ma che non era ancora ultimato all’atto di
apertura dello stesso, essendo il pagamento dell’ultima rata previsto ben oltre il termine processuale indicato nell’art. 13, comma 3, d.lgs. 74/2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità e la questione di legittimità costituzionale proposta è, comunque, manifestamente infondata.
Va in primo luogo osservato che, nel dichiarare manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale in questa sede riproposta, la sentenza impugnata – richiamando il conforme giudizio reso in primo grado – ha correttamente rilevato che la Corte costituzionale, con le ordd. n. 256 del 2017 e n. 126 del 2019, aveva già dichiarato manifestamente inammissibili identiche questioni in precedenza sollevate.
Come più oltre meglio si dirà, lungi dal non essere calzante rispetto alla questione dedotta in questa sede, la ragione della dichiarata inammissibilità di quelle analoghe questioni è certamente spendibile anche nel caso di specie, sicché la doglianza sul vizio di motivazione proposta in ricorso è manifestamente infondata, dovendo peraltro aggiungersi che nel giudizio di cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05).
La doglianza, peraltro, è anche generica, poiché il ricorso non si confronta con la riportata motivazione contenuta nella sentenza impugnata, né con le ragioni addotte dalla Corte costituzionale a sostegno della conclusione affermata decidendo le analoghe questioni di cui si è detto. La ricorrente si limita a sostenere, apoditticamente ed infondatamente, che queste non si attaglierebbero ai motivi da ella esposti a sostegno dell’illegittimità costituzionale della disposizione, senza nulla al proposito argomentare.
Venendo alla questione di legittimità costituzionale proposta, la stessa è manifestamente infondata per le corrette ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Diversamente da quanto sostiene la ricorrente con le generiche allegazioni già sopra stigmatizzate, le argomentazioni dalla stessa addotte a sostegno della
questione di legittimità costituzionale non presentano alcun profilo di novità rispetto a quelle – sostanzialmente identiche – dedotte nelle due ordinanze di rimessione che hanno originato la pronuncia di manifesta inammissibilità adottata con ord. Corte cost. n. 126/2019. Nella motivazione di tale ordinanza si è peraltro rilevato che l’intervento additivo sull’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, sollecitato dai giudici remittenti in termini del tutto analoghi a quelli proposti dall’odierna ricorrente, «si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse opzioni che rispondono a differenti possibili modulazioni del bilanciamento degli interessi in gioco la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, salvo il limite della non irragionevolezza».
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma equitativamente fissata in .uro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ( Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2023.