Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9578 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9578 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA NOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA NOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA NOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo per:
NOME NOME: inammissibilità del ricorso;
NOME NOME: inammissibilità del ricorso;
NOME NOME: inammissibilità del ricorso;
NOME NOME: annullamento senza rinvio e concessione del beneficio della non menzione;
udito l’avvocato COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento. L’avvocato COGNOME, anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell’avvocato COGNOME NOME difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento; l’avvocato COGNOME, anche in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega orale, dell’avvocato COGNOME NOME difensore di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza della Corte d’appello di Venezia indicata in epigrafe è stata resa a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 3 con sentenza n. 42819 dell’1/10 2024, che ha:
-annullato senza rinvio la sentenza del 14 luglio 2023 della Corte d’appello di Venezia, pronunciata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo B) relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 perché detto reato è estinto per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il residuo reato relativo alle fatture emesse nell’anno 2014 ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia; – annullato la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME relativamente al reato di cui al capo C) nonché di COGNOME NOME relativamente al reato di cui al capo F) con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di appello di Venezia;
annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo G) relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 perché estinto per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il residuo reato relativo alle fatture emesse nell’anno 2014 ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia;
rigettato nel resto i ricorsi.
Ad NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati contestati, al capo B) dell ‘imputazione , i reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché in concorso tra loro, quali amministratori di fatto della “RAGIONE_SOCIALE“, avevano emesso a favore della “RAGIONE_SOCIALE” fatture per operazioni inesistenti nell’anno 2013 e 2014, nonché a favore della “RAGIONE_SOCIALE” nell’anno 2013; al capo C), inoltre, era stato contestato il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi e il volume degli affari alla data del 19 gennaio 2017.
A NOME COGNOME i medesimi reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, erano stati contestati al capo E), in quanto, quale amministratore della “RAGIONE_SOCIALE“, aveva emesso a favore della “RAGIONE_SOCIALE” tre fatture per operazioni inesistenti nell’anno 2015 e una fattura per operazioni inesistenti nell’anno 2016; al capo F), gli era stato contestato di aver inoltre occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi e il volume degli affari alla data del 19 gennaio 2017.
A NOME COGNOME, il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, era stato contestato al capo G) perché, quale amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE“, aveva emesso a favore della “RAGIONE_SOCIALE” ventinove fatture per operazioni inesistenti nell’anno 2013 e diciannove fatture per operazioni inesistenti nell’anno 2014.
All’esito del giudizio rescissorio, la Corte d’appello di Venezia , in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di occultamento o distruzione dei libri contabili loro ascritto al capo C), rideterminando la pena nei loro confronti in anni due di reclusione; ha pure assolto, perché il fatto non sussiste, NOME COGNOME dal medesimo reato, ascrittogli al capo F), rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione; quanto alla posizione di COGNOME NOME, in ordine al reato di cui al capo G), venuta meno la continuazione essendosi ridotto il reato alla sola annualità 2014 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno e mesi quattro di reclusione, con pena sospesa.
La Corte territoriale , nei limiti del giudizio di rinvio, ha rilevato che, all’esito del giudizio della Corte di cassazione, era stata dichiarata l’irrevocabilità della sentenza della Corte d’appello impugnata con riferimento ai reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 commessi nel 2014, 2015 e 2016, nei confronti di NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME e COGNOME NOME, anche per la pena irrogata per tali reati non fatta oggetto di motivo di ricorso e non condizionata all’accoglimento del motivo relativo all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Si era dunque determinato un giudicato parziale, che preclude la declaratoria medio tempore del termine di prescrizione. Dunque, ha disatteso la prospettazione sostenuta dalla difesa di NOME COGNOME, secondo la quale la preclusione sarebbe stata impedita dall ‘annullamento disposto per valutare la concedibilità delle attenuanti generiche.
Ciò premesso, la Corte territoriale ha accertato l’insussistenza di prova in ordine alla responsabilità relativa al reato sub 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e ha assolto gli imputati ai quali tale reato era stato contestato, perché il fatto non sussiste.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di ‘ appello indicata in epigrafe: NOME COGNOME, con ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO; NOME COGNOME, con ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO; NOME COGNOME, con ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO; NOME COGNOME, con ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME sono articolati in due motivi del tutto coincidenti.
6.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ragione della mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre con l’atto di appello avverso la sentenza parzialmente annullata se ne era fatta esplicita richiesta e la Corte d’appello aveva respinto il motivo per l’insussistenza dei presupposti. Tuttavia , a seguito della sentenza rescindente il quadro era mutato ed era stata disposta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per cui si sarebbe dovuto valutare nuovamente la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione delle attenuanti generiche.
6.2. Con il secondo motivo, si denuncia mancanza di motivazione quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la stessa fosse stata rideterminata nei limiti di cui all’art. 163 cod.pen.
L’unico motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME ha pure per oggetto mancanza di motivazione quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la stessa fosse stata rideterminata nei limiti di cui all’art. 163 cod.pen.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
8.1. Con il primo motivo, si denuncia carenza di motivazione relativamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione, anche se, a seguito del giudizio di rinvio, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, erano maturati i presupposti per il riconoscimento del beneficio e il giudice ha l’obbligo, ex art . 133 cod.pen., di motivare in modo distinto rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena.
8.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa declaratoria di prescrizione del reato per cui si procede anche per l’anno 2014 .
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe a seguito della discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei ricorsi proposti supera il vaglio di ammissibilità.
Sono manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, entrambi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorrenti, incontestato il fatto che avverso il punto della prima sentenza della Corte d ‘appello del 14 luglio 2023, che aveva rigettato il relativo motivo d ‘ impugnazione, non era stato proposto ricorso per cassazione, assumono che il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare d ‘ufficio la questione in ragione della nuova struttura dell ‘addebito determinata dall ‘esito del giudizio rescindente.
L ‘assunto è palesemente contrario al costante orientamento di legittimità (richiamato ex plurimis da Sez. 3 n. 26272 del 2019) secondo il quale la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l’esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale è obbligato a motivare al riguardo solo quando in relazione ad esse vi sia stata un’espressa istanza con l’indicazione delle ragioni atte a giustificare la particolare benevolenza del giudice ( Cfr. Sez. 2, n. 4597 del 06/12/1972 – dep. 1973, Rv. 124315; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Rv. 258696 -01).
Tale ultima decisione ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle già menzionate attenuanti.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno riportato gli argomenti a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti generiche, eventualmente, fatti valere dinanzi al giudice di rinvio. Anche con il ricorso per cassazione, si ribadisce solo la tesi della necessaria valutazione d ‘ufficio in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Sono manifestamente infondati, dunque inammissibili, anche il secondo motivo proposto nei ricorsi di NOME e NOME COGNOME e l ‘unico motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, tutti relativi alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
7.1. Costituisce orientamento consolidato della Corte di cassazione l ‘affermazione del principio secondo il quale , in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata
concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019) Rv. 275376 -01).
7.2. Si è pure precisato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d ‘ ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado.
7.3. A tali conclusioni la giurisprudenza citata è giunta considerando che ai sensi dell’art. 597, comma 5, c.p.p., il potere -dovere del giudice di applicare d’ufficio i benefici di legge non richiede, per sua natura, una previa iniziativa o sollecitazione di parte, neppure mediante specifica richiesta formulata nelle conclusioni del giudizio di appello. Nondimeno, tale potere, configurandosi quale eccezione al principio devolutivo che governa il giudizio di secondo grado, è caratterizzato da un contenuto discrezionale, implicante valutazioni di merito sia in ordine ai benefici sia in ordine all’eventuale riconoscimento di attenuanti. Il nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere attribuito al giudice di appello esclude che il mancato esercizio dello stesso possa integrare un vizio denunciabile in sede di legittimità. In particolare, la mancata pronuncia non integra violazione di legge penale sostanziale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p., né viola norme processuali la cui inosservanza è sanzionata con nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., non rientrando l’art. 597, comma 5, c.p.p. tra le disposizioni aventi tale natura.
7.4. Non è altresì configurabile un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., quando la parte -pur potendo sollecitare l’esercizio del potere in relazione agli sviluppi del giudizio di appello, anche se preceduto da assoluzione o da una situazione incompatibile con la sospensione condizionale della pena -non abbia avanzato richiesta nel corso del medesimo giudizio, né l’abbia dedotta quale motivo di impugnazione. Il vizio di motivazione rilevante in cassazione, al di fuori dell’ipotesi non ricorrente nel caso di specie -di mancanza grafica o mera apparenza della motivazione comportante nullità ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.p., attiene alla violazione dei contenuti previsti dall’art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., che -sia nella versione antecedente alla l. n. 103/2017, sia in quella vigente -richiede l’indicazione concisa dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, nonché la valutazione delle prove, senza imporre al giudice di esprimersi sull’eventuale applicazione dei benefici.
Ne consegue che il mancato esercizio -positivo o negativo -del potere di applicare d’ufficio i benefici di legge, ancorché non accompagnato da motivazione, non costituisce motivo di ricorso per cassazione quando la parte non abbia previamente sollecitato l’esercizio del potere medesimo, almeno nelle conclusioni del giudizio d’appello, ovvero qualora la condanna intervenga per la prima volta in secondo grado -mediante conclusioni subordinate formulate nel giudizio di primo grado. Tale sollecitazione concreta e specifica è del tutto mancata nel caso di specie, per tutti i ricorrenti, dunque, nessuno dei vizi indicati in ricorso risulta deducibile in questa sede.
Per le medesime ragioni, attesa la identità di ratio, va dichiarato inammissibile anche il primo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione senza allegare di averne in modo concreto sollecitato il riconoscimento dinanzi al giudice di merito.
Anche il secondo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME è manifestamente infondato. La sentenza rescindente, al punto 5, dopo aver affermato l ‘ annullamento senza rinvio quanto al reato relativo all ‘ annualità 2013 perché prescritto, ha espressamente rilevato che il rigetto del motivo di ricorso relativo all ‘ annualità 2014 aveva determinato l ‘ irrevocabilità dell ‘ affermazione di responsabilità a carico di NOME COGNOME per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti per tale annualità pure indicata al capo G) e l’annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena in ordine al medesimo capo, in conseguenza della prescrizione del reato relativo all ‘ annualità 2013.
Tale contenuto della sentenza di legittimità impedisce che il termine di prescrizione del reato per cui si è definitivamente affermata la responsabilità continui a decorrere per effetto del rinvio finalizzato a rideterminare il trattamento sanzionatorio. In applicazione dell’art. 624 cod.proc.pen., comma 1, l’annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena comporta la formazione del giudicato progressivo sull’ an della responsabilità.
Secondo giurisprudenza costante, a partire da Sez. U, n. 1/2000, la cosa giudicata si forma sui capi, non sui meri punti della decisione; l’accertamento della responsabilità è autonomo rispetto alla quantificazione della pena. Si è peraltro ribadito (Sez. 2, n. 4109/2016, Sez. 5, n. 51098/2019; Sez. 4, n. 44612/2023) che l’annullamento che non investe la responsabilità esclude la possibilità di rilevare ulteriori cause estintive sopravvenute.
Pertanto, la questione della prescrizione sopravvenuta in relazione all ‘ annualità 2014, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, non può essere dedotta in sede di rinvio, essendosi il giudicato già formato sull’affermazione di responsabilità (Sez. 4, n. 24732 del 27/01/2010, Rv. 248117 -01).
Sulla base di tali considerazioni, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, i ricorrenti vanno condannato al pagamento, ciascuno, di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 21/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME