Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 907 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 907 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 10/01/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli, in data in data 10/01/2022, ha confermato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nord in data 13/09/2018, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di legali rappresentanti della società RAGIONE_SOCIALE , venivano condannati alla pena di giustizia, avendoli riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 2, 10, quater d.lgs. n. 74 del 2000 e 2621 cod. civ.
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite difensore, prospettando le seguenti doglianze.
3.Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di nullità del ricorso per difetto assoluto di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale di COGNOME NOME.
In particolare si censura il provvedimento nella parte in cui, nel ritenere infondato il primo motivo d’appello proposto dalla difesa, non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali le dichiarazioni autoaccusatorie del COGNOME sono state considerate inattendibili perché finalizzate esclusivamente a scagionare il COGNOME, e le dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di interrogatorio di garanzia sono state considerate utili a ricostruire il ruolo di compartecipe assunto dal COGNOME stesso.
Nel medesimo motivo si osserva che la Corte d’appello non avrebbe fatto buon governo del principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di reati tributari, in presenza di un prestanome, il soggetto qualificato alla commissione dei reati è l’amministratore di fatto, a meno che non vi sia prova che il prestanome abbia la piena consapevolezza della commissione di un qualsiasi reato di natura tributaria.
Nel secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge penale in relazione all’art. 15 cod. pen. non avendo il provvedimento impugnato, ritenuto assorbito il reato di false comunicazioni sociali in quello di frode fiscale.
Nel terzo motivo di ricorso di deduce la violazione di legge in relazione al riconoscimento, secondo la tesi difensiva erroneo, della sussistenza in capo ai ricorrenti del dolo specifico richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000.
6.Nel quarto motivo si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività degli aumenti disposti per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso riferito alla condanna di COGNOME NOME è manifestamente infondato. La Corte d’appello, sia pur con motivazione succinta, con ragionamento logico e coerente, condividendo le argomentazioni del primo
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giudice, ha confermato il giudizio di responsabilità di quest’ultimo sulla base delle dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di interrogatorio. La Corte d’appello partenopea, lungi dal fornire una argomentazione di “stile” o inesistente ha evidenziato che è stato lo stesso COGNOME ad ammettere il suo pieno coinvolgimento nelle attività illecite dichiarando di averlo fatto per far lavorare gli operai, “sennò non ci pagavano”, di fatto smentendo – come evidenziato dal giudice di prime cure, alla cui motivazione la Corte d’appello ha fatto rinvio per relationem le dichiarazioni rese dal COGNOME in ordine alla estraneità del coinvolgimento del COGNOME nei fatti di reato.
Escluso che la decisione impugnata presenti la prospettata carenza motivazionale va anche osservato che la Corte d’appello sul punto ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale ” In tema di reati tributari, l’amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell’amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall’accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell’amministratore di fatto. Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Rv. 277507 – 01) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.11 secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 15 cod. pen., in relazione al mancato assorbimento del reato di false comunicazioni sociali in quello di frode fiscale, è infondato.
Giova ribadire il principio secondo il quale nel delitto di false comunicazioni sociali ex articolo 2621 cod. civ. il dolo specifico consiste nella volontà di trarre in inganno ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l’inganno un ingiusto profitto per sè o per altri, con correlativa messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Ne consegue che detto reato non ricorre quando l’intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco, perché in questo caso il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode fiscale (Sez. 5, n. 4128 del 25/02/2000 Rv. 216452 – 01).
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Nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso l’applicazione dell’art. 15 cod. pen. sul corretto rilievo che “le condotte relative ai due diversi reati sono materialmente diverse” in quanto le fatture falsificate oggetto del reato di frode fiscale di cui al capo 1) sono state considerate diverse da quelle oggetto di contestazione al capo 4) relativo alle false comunicazioni sociali;
4.11 terzo motivo in cui si contesta la sussistenza del dolo specifico di evadere le imposte, atteso che la condotta era volta semplicemente ad ottenere il DURC, non merita accoglimento in quanto manifestamente infondato.
In maniera esente dalle censure sollevate la Corte d’appello ha logicamente osservato che la finalità extraevasiva non ha escluso quella evasiva anzi ha coesistito con essa. Con ciò la Corte d’appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale “in tema di reati tributari, il dolo specifico costituito fine di evadere le imposte, che concorre ad integrare il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalità extraevasiva non perseguita dall’agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Rv. 264390 – 01).
5. L’ultimo motivo, riferito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività della pena, è inammissibile.
Preliminarmente, va osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; Sez. 4 n. 4815 del 23/10/2015).
Quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve ricordarsi che non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essend sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione, però, che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può,
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purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (ex plurimìs, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549- 02; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, nella commisurazione della pena e nel rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha precisato, sia pur sinteticamente, che la sanzione irrogata è congrua alla luce della ingente quantità delle fatture emesse, per la perseveranza dei due imputati che hanno realizzato i reati loro ascritti con condotte plurime e continuate nel tempo.
6.1 ricorsi devono, pertanto essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/10/2022