Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51555 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51555 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
corso proposto da:
Ti .:’:.COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
a n íverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
vis t (31: arti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
uCita la relazione svota dal Consigliere NOME COGNOME;
ler.tzi le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME SECCIA
che. na concluso chiedendo i rigetto del ricorso;
1’A9 NOME COGNOME, con memoria ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ricorsc- definito ex. art. 23 comma 3 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Torino con sentenza del 15 maggio 2023 ha confermato la decisione del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino (giudizio abbreviato) che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 2, d. Igs. 74 del 2000 per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 (riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e la circostanza di cui all’art. 13 bis, d. Igs. 74 del 2000, per il capo 2 dell’imputazione, anno di imposta 2014)
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, commal, disp. att., c.p.p.
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, relativamente all’accertamento della responsabilità per il profilo soggettivo dei reati.
Il ricorrente non aveva la consapevolezza della falsità RAGIONE_SOCIALE fatture utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE. Egli aveva assunto la qualifica di amministratore solo dopo la morte (traumatica) del padre, l’11 maggio 2012, in precedenza il ricorrente svolgeva solo mansioni di operaio senza mai interessarsi della gestione della società RAGIONE_SOCIALE amministrata esclusivamente da suo padre.
La Corte di appello non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni testimoniali di NOME COGNOME e NOME COGNOME che riferivano sulle attività del ricorrente prima della morte del genitore e poi quale amministratore.
Il ricorrente avuto cognizione RAGIONE_SOCIALE irregolarità /si rivolgeva al AVV_NOTAIO. COGNOME per la regolarizzazione fiscale e presentava per il 2014 una dichiarazione integrativa (per gli altri anni non era possibile una dichiarazione integrativa per la scadenza dei termini). Conseguentemente il comportamento del ricorrente potrebbe al più
considerarsi colposo, comunque, non doloso (anche nella forma eventuale).
La Corte di appello omette di considerare le specifiche argomentazioni dell’appello sulla impossibilità da parte del ricorrente di conoscere la falsità RAGIONE_SOCIALE fatture che avevano ad oggetto l’attività di consegne di riviste (anche attraverso i c.d. patroncini), rientrante nell’oggetto sociale della RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE che gestiva i rapporti con le ditte emittenti le fatture, era una persona di assoluta fiducia del genitore del ricorrente.
Il teste COGNOME NOME dichiarava di aver effettuato dei trasporti per la RAGIONE_SOCIALE. La ditta di RAGIONE_SOCIALE aveva effettivamente intrattenuto rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE.
2. 2. Violazione di legge (art. 43 e art. 2 d. Igs. 74 del 2000); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all’accertamento del dolo specifico di evasione. Il ricorrente è subentrato nell’amministrazione al genitore deceduto, in precedenza non si era mai occupato di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE e si era affidato alle prassi consolidate anche per i clienti di COGNOME. L’imputato non aveva alcun interesse (movente) all’aumento fittizio dei costi con le fatture per operazioni inesistenti in quanto la RAGIONE_SOCIALE godeva di un sistema fiscale agevolato e, comunque, versava in una condizione di crisi economica e non aveva necessità di utilizzare fatture per operazioni inesistenti per abbattere i costi. Il ricorrente appena avuto contezza di irregolarità ha incaricato il AVV_NOTAIO per le regolarizzazioni. Conseguentemente, valutando i suddetti elementi (ampiamente riconosciuti nella stessa sentenza impugnata)/ non poteva ritenersi configurato un dolo specifico di evasione. Inoltre, il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture in oggetto risulta pagato con assegni, uno strumento tracciabile.
2. 3. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.). La Corte di appello esclude la particolare tenuità del fatto per il significativo danno arrecato all’erario e la pervicace reiterazione nel tempo RAGIONE_SOCIALE condotte. Questa motivazione risulta solo apparente in quanto non
tiene conto dei plurimi elementi prospettati dalla difesa, con la memoria difensiva del 9 maggio 2023. I fatti risultano di 8/10 anni fa e il ricorrente risulta incensurato; l’imputato dopo i fatti ha regolarizzato parte della sua posizione fiscale incaricando il AVV_NOTAIO COGNOME. Inoltre, i fatti sarebbero privi di rilevanza penale se fosse stata ritenuta la fattispecie dell’art. 3 d. Igs. 74 del 2000 (sottosoglia).
4. Violazione di legge (art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13, citato, con riferimento all’anno di imposta 2014.
Per l’anno di imposta 2014 il ricorrente ha presentato una dichiarazione integrativa (con ravvedimento operoso). Il 30 aprile 2018 si concludeva la procedura di ravvedimento operoso con il versamento del saldo del residuo debito tributario. Per la Corte di appello non può applicarsi l’art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000 in quanto il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e RAGIONE_SOCIALE sanzioni sarebbe avvenuto non spontaneamente, ma dopo la ricezione dell’avviso bonario (1’11 febbraio 2018) e dell’avviso di contestazione del 17 aprile 2018.
L’irregolarità fiscale nel caso in giudizio è emersa dalla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, senza una precedente azione del fisco. Il pagamento in ritardo è dipeso solo dalla liquidazione in contraddittori degli importi dovuti. ed.14:3kéti Conseguentemente, deve trovare’ I art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000 in quanto il ravvedimento operoso è avvenuto con la presentazione della dichiarazione integrativa.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
5. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOMENOME COGNOMENOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. L’imputato ha presentato memoria (in replica al Procuratore generale) e conclusioni. Ha ribadito la fondatezza del
ricorso e per l’art. 131 bis cod. pen. ha evidenziato la riforma che prevede anche la valorizzazione del comportamento successivo al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Le sentenze di merito (in doppia conforme) evidenziano come non risulta contestata la sussistenza e l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti (come indicate nell’imputazione), ma solo il profilo soggettivo dei reati (il dolo). Il ricorrente sostiene di essere subentrato nella gestione della società al padre (morto improvvisamente 1’11 maggio 2011), senza accorgersi dell’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE fatturé per operazioni inesistenti.
Inoltre, nel ricorso in cassazione (secondo motivo) evidenzia l’assenza, comunque, del dolo specifico, in quanto la RAGIONE_SOCIALE versava in crisi economica e non aveva necessità di utilizzare fatture per operazioni inesistenti, per abbattere i costi.
La Corte di appello / con accertamenti in fatto [ha motivato ampiamente sulla sussistenza del dolo da parte del ricorrente. Evidenzia la sentenza che il ricorrente retribuiva personalmente COGNOME (l’intermediario per l’ottenimento RAGIONE_SOCIALE fatture inesistenti, “riportanti le indicazioni di emittenti molteplici la maggior parte dei quali non vantava alcun rapporto con il COGNOME“). L’imputato retribuiva COGNOME con importi ampiamente inferiori a quelli indicati nelle fatture che poi la RAGIONE_SOCIALE utilizzava. Gli assegni bancari consegnati a COGNOME “dovevano remunerare il COGNOME per l’illecita attività posta in essere, né è risultato che l’imputato abbia pagato tali fatture con altre modalità”.
Relativamente al dolo specifico la sentenza evidenzia come “in ogni caso a dispetto RAGIONE_SOCIALE passività della RAGIONE_SOCIALE effettivamente riscontrate in contabilità, sono stati notevoli gli oneri tributari a cui si è sottratta la RAGIONE_SOCIALE, grazie all’utilizzo RAGIONE_SOCIALE fatture inesistenti, oneri indicati a pagina 16 dell’impugnata sentenza”.
La sentenza di primo grado indica gli importi degli oneri tributari non “versati” per l’effetto RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti (euro 45.145,00 di imposte dirette ed euro 34.470,00 per iva per l’anno 2012; euro 24748,00 per imposte dirette ed euro 24.556,00 per iva per l’anno 2013; euro 19.706,00 per iva per l’anno 2014), evidenziando il fine di evasione nell’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture in oggetto.
Inoltre, “In tema di reati tributari, il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all’art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall’emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l’Iva versata dall’utilizzatore della fattura non è stata pagata dall’esecutore della prestazione medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull’Erario l’onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l’autonomia fra i relativi procedimenti)” (Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015 ) Rv. 263745 – 01).
4. Il terzo motivo, sulla particolare tenuità del fatto, risulta generico e manifestamente infondato. La Corte di appello adeguatamente motiva sull’insussistenza della particolare tenuità del fatto evidenziando il significativo danno arrecato all’erario e la pervicace reiterazione nel tempo RAGIONE_SOCIALE condotte, con l’applicazione di una pena superiore al minimo edittale.
La gravità del reato e la sua reiterazione in più anni esclude una valutazione positiva del comportamento successivo alla commissione del reato (nuovo testo dell’art. 131 bis cod. pen.).
Infatti, “Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen” (Sez. 3 – , Sentenza n. 18029 del 04/04/2023 Ud. (dep. 02/05/2023 ) Rv. 284497 – 01; vedi anche Sez. U – , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283064 – 01 e Sez. 1 – , Sentenza n. 30515 del 02/05/2023 Ud. (dep. 13/07/2023 ) Rv. 284975 – 0).
5. Manifestamente infondato l’ultimo motivo di ricorso, l’applicazione dell’art. 13, secondo comma, d. Igs. 74 del 2000, in quanto, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte non è stato conseguenza di un ravvedimento spontaneo ma effettuato solo a seguito di un avviso bonario, dell’RAGIONE_SOCIALE. Infatti, per il secondo comma dell’art. 13, d. Igs. 74 del 2000 non è punibile chi estingue i debiti tributari (compresi interessi e sanzioni) a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, “semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.
Nel caso in giudizio l’avviso bonario è da considerare inizio di attività di recupero RAGIONE_SOCIALE imposte da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 20/09/2023