Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39810 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39810 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DARFO BOARIO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso promosso nell’interesse di COGNOME NOME che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penal responsabilità, è meramente riproduttivo di censure rigettate dalla Corte di merito con motivazione priva di aporie logiche, avendo confutato la tesi difensiva, incentrata sul sussistenza di una asserita grave crisi finanziaria dovuta a rilevanti perdite per cre divenuti inesigibili, il che rendeva impossibile l’adempimento del debito tributar osservando, come già ritenuto dal primo giudice, che non era stata fornita la prova né dell’esistenza di una crisi di liquidità, posto che non erano stati prodotti documenti id a ricostruire il complessivo stato patrimoniale della società, né che l’imputato, in o caso, aveva posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per i propr patrimonio, per reperire le somme necessarie per l’adempimento tributario;
ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione all’art. bis d.lgs. n. 74 del 2000 in quanto l’imputato aveva presentato istanza di rateizzazione presso Equitalia stipulando atto di transazione fiscale, è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, non si confronta con il principio, costantemente affermato da questa Sezione, secondo cui la disposizione di cui all’art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituit mancato pagamento del debito (ex multis, cfr Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, COGNOME, Rv. 280014);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.