Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35984 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 16/12/2022 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per l’imputata la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 16 dicembre 2022 la Corte di appello di Firenze, parziale riforma della sentenza in data 9 febbraio 2021 del Tribunale di Fire ha assolto NOME COGNOME dal reato del capo B), relativo alla violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché il fatto non sussiste e ha confermato la condanna per il reato del capo A), relativo alla violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
La ricorrente lamenta di essere stata condannata come liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE con sede operativa e amministrativa in Pontassieve, quando era solo proprietaria di una quota di partecipazione sociale. Articola cinque motivi di ricorso
per cassazione per violazione di norme processuali e vizio di motivazione, per travisamento del fatto e travisamento della prova, tra di loro sovrapponibili e incentrati sul suo ruolo in società, come risultante dalla visura camerale storica.
Nella memoria replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Risulta dalla visura camerale che la ricorrente era unica quotista della RAGIONE_SOCIALE ma non la liquidatrice, siccome tale incarico era stato assunto il 18 gennaio 2013 da NOME COGNOME, con atto iscritto al registro della Camera di commercio il 18 marzo 2013. La società è stata poi cancellata dal registro della Provincia di Firenze il 14 maggio 2013 per trasferimento nella provincia di Roma. In precedenza, con atto iscritto il 29 ottobre 2010 era stata nominata amministratrice NOME COGNOME e con atto iscritto il 20 settembre 2012 era stato nominato amministratore NOME COGNOME.
Nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha acriticamente aderito alla sentenza di primo grado affermando che l’imputata era la legale rappresentante della società, dato smentito documentalmente dalla visura camerale. Per giunta, come evidenziato dal difensore nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, non consta alcun atto notarile del 3 maggio 2013 relativo alla sua nomina come liquidatrice.
In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi dell’IVA e di omesso versamento dell’IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed uni-sussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti, sicché i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare VIVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l’autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso (tra le più recenti, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 — 02).
Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha verificato la legittimazione della ricorrente a presentare le dichiarazioni e il suo eventuale coinvolgimento nel reato come amministratore di fatto della società. Perciò, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sulla responsabilità.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione de Corte di appello di Firenze. Così deciso, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Prgidente