Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 533 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 29-11-2021della Corte di appello di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell’art. comma 8, D.L. n. 137 del 2020, con trattazione orale; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza emessa in data 29 novembre 2021 con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 9 novembre 2020, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro trenta di multa per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 90 d.P.R. 16 maggi 1960, n. 570 perché in concorso con il candidato NOME COGNOME e una terza persona non identificata, con minacce e violenza consistite:
nell’introdursi all’interno del seggio elettorale n. 46 durante le fasi dell scrutinio delle operazioni elettorali amministrative del maggio 2012, contestando la mancata assegnazione di due voti al candidato P.D. NOME COGNOME;
nel profferire il medesimo COGNOME la seguente frase all’indirizzo del rappresentante di lista dell’RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, “chi cazzo sei, fatti i cazzi tuoi, stai ancora parlando, ti debbo prendere a schiaffi”;
nel presentarsi il COGNOME quale rappresentante di lista del RAGIONE_SOCIALE dicendo ai componenti del seggio elettorale “Io non me ne vado da qui fino a quando i due voti non vengono assegnati” nonché rivolgendosi al segretario NOME COGNOME “tu non hai proprio capito, devi segnare i voti davanti a me perché me ne devo andare” ed una volta ottenuto quanto preteso si allontanava dicendo “due voti al candidato COGNOME, con le buone maniere si ottiene tutto, meno male che tutto si è risolto”
turbavano il regolare svolgimento delle elezioni amministrative GLYPH presso GLYPH il Comune di Torre Annunziata. Con la recidiva reiterata per il COGNOME.
Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), è affidato a cinque motivi, di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. c proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione e l’inosservanza della legge penale circa la valutazione complessiva delle prove testimoniali (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.).
Dopo aver riportato nel ricorso il contenuto delle prove testimoniali, il ricorrente assume che le stesse non siano state adeguatamente valorizzate dai giudici di merito, i quali non ne avrebbero tenuto alcun conto.
Il ricorrente sostiene che era ben informato sulla disciplina di assegnazione dei voti ed era a conoscenza del relativo regolamento, tanto che si era determinato ad entrare nel seggio perché il Presidente, tenendo lo spoglio a porte chiuse, stava
compiendo una grave irregolarità, dovendo il seggio rimanere sempre aperto, fino alla conclusione delle operazioni elettorali.
Tuttavia, non emerge un tale quadro probatorio, che sarebbe stato perciò del tutto obliterato, avendo la sentenza impugnata valorizzato solo i pochi elementi di accusa, trascurando quelli a discolpa.
Il ricorrente non si era introdotto nel seggio abusivamente, con minacce e violenze, né il suo comportamento era finalizzato alla illegittima attribuzione dei voti a favore del COGNOME, come si afferma in sentenza, senza alcun accertamento di quale fosse stato il comportamento contra legem, se cioè quello di chi protestava per la mancata assegnazione dei voti o di chi aveva stabilito illegittimamente di non assegnarli.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con particolare riferimento al regolamento per lo svolgimento delle elezioni contenuto nelle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezio edito dal Ministero degli interni nonché per la mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. (art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e), cod. proc. pen.).
Sostiene che l’intera vicenda processuale sarebbe caratterizzata da una distorsione di fondo, da un errore concettuale nel quale sarebbe caduto il primo giudice e al quale non avrebbe posto riparo il secondo, in quanto né la prima sentenza, né la seconda avevano tenuto conto del regolamento elettorale: la prima sentenza non facendo alcun cenno sulla vicenda; la seconda (e di qui la lamentata carenza motivazionale) laconicamente stabilendo (ma senza minimamente motivare) che la doglianza, la quale si fondava sulle disposizioni ministeriali, non poteva essere accolta.
Rileva che, nel caso di specie, gli elettori avevano espresso il loro voto sulla lista del sindaco (lista nella quale il COGNOME si era candidato) ma avevano assegnato il voto di preferenza al predetto COGNOME su una lista però diversa da quella ove detto candidato si era presentato.
Assume il ricorrente che, secondo le invocate istruzioni ministeriali e per il principio del favor voti, le preferenze dovevano essere assegnate al COGNOME, a meno che nella diversa lista non ci fossero stati candidati con lo stesso nome e cognome.
Ma non era questo il caso scrutinato dal seggio elettorale dove, in ordine al candidato COGNOME, alcuna omonimia esisteva.
Osserva che il capo 26.5 delle disposizioni regolamentari ministeriali, che disciplina il caso in esame, stabilisce che “sono efficaci i voti di questa preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della stessa lista”.
Perciò, il COGNOME e il COGNOME non erano due prevaricatori ma avevano soltanto svolto una rimostranza a sostegno delle loro ragioni, sicché una approfondita lettura del regolamento elettorale non poteva essere tenuta a parte rispetto alla vicenda storica, valorizzando solo la presunta violenza.
Una cosa sarebbe, allora, la rimostranza delle proprie ragioni qualora si abbia davvero ragione e, in tal caso, il fatto sarebbe inquadrabile nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con o senza violenza; cosa diversa sarebbe la rimostranza pervicace e prepotente di chi agisce a prescindere dalla ragione o dal torto, circostanza che configurerebbe il reato de quo.
Ma entrambe le sentenze non hanno tenuto alcun conto di ciò, incorrendo nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.) e premette che l’art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 individua e punisce con pene molto severe (da 2 a 5 anni) comportamenti estremamente gravi quali il turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali, l’impedimento del diritto al voto, l’alterazione del risultato della votazione, la minaccia atta ad impedire l partecipazione al voto.
Al riguardo la impugnata sentenza, discostandosi da quanto statuito dal primo giudice, ha ritenuto che “la mancata attribuzione dei due voti controversi al NOME non avrebbe comportato alcuna alterazione dei risultati finali della votazione”.
Sennonché, per questa via, anche la richiesta di attribuzione dei due voti al COGNOME non avrebbe comportato l’alterazione dello scrutinio.
Dunque, ad avviso del ricorrente, se il suo comportamento non avesse in ogni caso comportato l’alterazione del risultato elettorale finale, non si comprende come il caso de quo potesse essere sussunto tra quelli gravissimi disciplinati dall’art. 90.
Sarebbe apparso logico e conforme alle determinazioni assunte in sentenza, e non avrebbe determinato contraddizioni motivazionali, che il Giudice avesse inquadrato quel comportamento (come richiesto dalla difesa), alla stregua della contravvenzione di cui all’art. 92 del medesimo d.P.R. n. 570 del 1960 ossia come “un disordine avvenuto nella sala delle elezioni” non in grado di incidere o alterare l’esito della votazione.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione di legge e il viz di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.).
Assume che, ai fini della concessione della reclamata attenuante, la Corte d’appello non abbia tenuto conto, omettendo qualsiasi motivazione in proposito,
del fatto che le rimostranze del ricorrente erano giuste e che, inoltre, la contestazione mossagli è riferita a vicende accadute oltre dieci anni orsono.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole dell’eccessività della pena irrogata per l’inosservanza dei parametri di cui al 133 cod. pen. (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. prn.).
Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe dovuto tenere conto, ai fini del trattamento sanzionatorio, di numerosi parametri tra cui il tempus commissi delicti, la gravità del fatto, i motivi che hanno portato l’imputato a delinquere, delle condizioni di vita del reo, il comportamento post delictum.
Invece, la sentenza impugnata avrebbe trascurato del tutto che il reato era stato commesso circa dieci anni fa, che il fatto commesso era ininfluente sugli esiti elettorali per stessa ammissione del secondo giudice, che il ricorrente aveva agito sulla base di una giusta presunzione di ragione, che egli viveva da venticinque anni su una sedia a rotelle.
Reiterando una doglianza sollevata con i motivi di appello, osserva che i precedenti penali (sulla cui base era stata ritenuta dal primo giudice la recidiva) erano risalenti nel tempo, quando il ricorrente era un altro uomo, e tutto ciò in sfregio alle regole del bilanciamento e senza una adeguata motivazione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che la Corte d’appello ha offerto adeguata motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato in relazione al reato ascrittogli, in relazione al ricostruzione del fatto, ritenendo provato che il medesimo abbia assunto un atteggiamento aggressivo e perentorio nel pretendere che i voti contestati venissero attribuiti al COGNOME, mentre avrebbe potuto semplicemente far verbalizzare le proprie doglianze.
Palesemente infondati, in presenza di logica e adeguata motivazione, sarebbero gli ulteriori motivi del ricorso in tema di concessione delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione sulla base del quarto e del quinto motivo d’impugnazione.
Il primo motivo è inammissibile perché, pur avendo formalmente denunciato una violazione di legge, censura, nella sostanza, un vizio di motivazione e sollecita valutazioni di merito, il cui sindacato è estraneo al giudizio di legittimità.
Sul punto, rileva il Collegio, tenuto conto del testo del provvedimento impugnato, che la Corte d’appello – con accertamento di fatto, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, sicché insuscettibile di controllo sede di giudizio di legittimità – ha ribadito come il ricorrente non si fosse limita a contestare le decisioni del Presidente del seggio ma, assumendo un atteggiamento aggressivo e perentorio, pretese che i voti contestati venissero assegnati al COGNOME, minacciando di non lasciare il seggio se le sue pretese non fossero state soddisfatte, in tal modo generando un clima di forte pressione sui componenti del seggio, alimentato dalla presenza, all’interno dell’aula, del coimputato e di un altro soggetto.
Al cospetto di una doppia e conforme valutazione espressa dai giudici di merito sulla ricostruzione dei fatti del processo, il ricorrente chiede al giudice legittimità una rivalutazione delle prove, opzione non consentita nel giudizio di cassazione dove la verifica che la Corte è abilitata a compiere verte esclusivamente sulla completezza e sulla correttezza della motivazione del provvedimento gravato e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, che il ricorrente chiede alla Corte di contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte di cassazione, quale giudice della motivazione sul provvedimento gravato e non giudice sulla valutazione delle prove, può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, giacché t giudizio è attribuito esclusivamente al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non abbia subìto il condizionamento derivante da una contratta indagine conoscitiva (avendo egli omesso di valutare prove decisive esistenti agli atti del processo) o abbia patito gli effetti, altrettanto negativi, di un ingiustif ampliamento dello spettro conoscitivo (avendo egli valutato e posto a fondamento della decisione prove inesistenti agli atti del processo e rivelatisi decisive per l soluzione adottata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento espresso sotto il vigore del codice di rito abrogato ma tuttora valido, ha chiarito che, perché possa ricorrere un vizio di illogicità della sentenza concretantesi in una mancanza di motivazione, non è sufficiente che gli elementi di fatto emersi dal processo consentano di sostituire altro giudizio a quello espresso dal giudice relativamente ad una questione di fatto, rimanendosi in tal caso nell’ambito di una valutazione di merito, ma occorre che il giudizio sia frutto di un ragionamento che, nel suo sviluppo, non ubbidisce ai canoni della logica, sì da risultare che le conclusioni non possono ritenersi suffragate dalla premessa per mancanza di nesso logico. Fino a quando,
invece, un argomento contenuto nella sentenza non contrasta con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, non si ha difetto di motivazione produttivo di nullità ma potere discrezionale di apprezzamento delle prove (Sez. 4, n. 4519 del 14/03/1985, COGNOME, Rv. 169129 – 01).
Nel caso di specie, il ricorrente, prospettando una ricostruzione fattuale della vicenda, fa leva su alcune testimonianze che non smentiscono affatto la logica ricostruzione operata dai giudici di merito, con la conseguenza che il motivo di ricorso, in quanto non consentito perché diretto ad ottenere una diversa valutazione delle prove, è inammissibile.
3. Il secondo motivo non è fondato.
Con esso il ricorrente invoca, nella sostanza, una diversa qualificazione giuridica del fatto (già disattesa, con congrua motivazione, dalla Corte di merito), ossia invoca la derubricazione del reato contestato e ritenuto in sentenza con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sul rilievo che l’intervento ricorrente (peraltro, rappresentante di lista ma in una sezione diversa del medesimo seggio elettorale) fosse conforme ai regolamenti ministeriali interpretativi del regolare svolgimento delle elezioni.
A tale proposito, osserva la Corte come, in diritto, l’argomento difensivo dedotto (ed effettivamente rimasto inesplorato da parte dei giudici di merito) non abbia alcuna rilevanza giuridica ai fini dell’invocata diversa qualificazione, potendo piuttosto essere stimato nella complessiva valutazione del comportamento dell’imputato ai fini, come sarà più chiaro in seguito, della concessione o meno delle attenuanti generiche.
La Corte osserva che il motivo, il quale tende al riconoscimento del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poggia su un’erronea configurazione, nel caso di specie, del reato di cui all’art. 393 cod. pen.
Si deve, infatti, considerare che la controversia giuridica che funge da presupposto del reato di ragion fattasi è, di regola, una contesa tra soggetti privati in cui l’uno contesta il diritto affermato dall’altro o pretende che gli sia riconosciu un diritto che altri gli nega.
Del tutto diversa è, invece, la fattispecie in cui la sfera giuridica del privat subisce una limitazione per effetto di situazioni giuridiche di diritto pubblico, ch escludono la presenza in capo ai soggetti privati di diritti soggettivi.
In siffatte ipotesi è evidente che l’iniziativa del singolo, attuata con minaccia o violenza, nei confronti di organi pubblici esclude la configurabilità dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Infatti, nel caso di specie, il ricorrente e, come lui, il candidato COGNOME non avevano alcun “preteso diritto” da far valere nei confronti del componenti del
seggio elettorale, ma versavano nello stato di soggezione corrispondente all’esercizio di una pubblica funzione che i componenti del seggio elettorale espletavano in adunanza, per cui l’azione materiale con la quale, ricorrendo a minacce, venne turbato il regolare svolgimento dell’adunanza elettorale, è stata correttamente sussunta nella fattispecie legale di cui all’art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Perciò, come ha opportunamente evidenziato la Corte distrettuale, a fronte dell’attuato comportamento minaccioso, non ha alcun rilievo la fondatezza o meno della pretesa avanzata, dal momento che il ricorrente, qualora avesse voluto legittimamente contestare le operazioni di spoglio, avrebbe dovuto limitarsi a far verbalizzare le proprie doglianze.
Risulta, al contrario, che egli – travalicando ampiamente i limiti di un confronto sull’interpretazione delle istruzioni ministeriali che, in via di ipotesi, assumev violate nel caso di specie e anche a fronte dell’evidente stato di turbamento della Presidente del seggio, che era scoppiata in lacrime e si era messa in un angolo, nonché della complessiva situazione di pericolo che si era creata – persisteva nella propria condotta e si allontanava dal seggio solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.
Il terzo motivo, con il quale si invoca la sussunzione del fatto nell’ambito della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 92 d.P.R. n. 570 del 1960 anziché in quella dell’art. 90 stesso decreto, è inammissibile.
Infatti, il motivo, non essendo stato dedotto con l’atto di appello, è nuovo e, di conseguenza, non consentito.
In ogni caso, la doglianza sarebbe anche manifestamente infondata perché, il delitto di cui all’art. 90 d.P.R. n. 570 del 1960 è reato a fattispecie alternativa e forma vincolata, potendo il modello legale essere integrato solo da condotte compiute necessariamente con minacce o con atti di violenza e con le quali o si turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, oppure si impedisce il libero esercizio del diritto di voto, oppure si altera, in qualsiasi modo, il risultato de votazione.
Ne consegue che l’art. 90 d.P.R. n. 570 del 1960 prevede un’unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo, sicché la realizzazione nel medesimo contesto di uno degli eventi tipici integra un unico reato.
Si tratta poi di un reato comune, realizzabile soltanto mediante azione, con evento di danno (nella forma della turbativa e dell’impedimento) o di pericolo (nella forma dell’alterazione del risultato della votazione) che si configura, in quest’ultimo caso, a prescindere dalla realizzazione di un danno effettivo, non
occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dall’autore dell’illecito per essere sufficiente la mera idoneità della condotta ad influenzare il risultato della votazione.
Il reato di cui all’art. 92 d.P.R. n. 570 del 1960 punisce, invece, chi si si introduce, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, nella sala dell’ufficio di sezione o nell’aula dell’ufficio centrale elettorale.
A differenza della precedente figura di reato, che è un delitto, l’art. 92 è reato contravvenzionale che non richiede il compimento di atti di minaccia o di violenza, ricorrendo i quali sarà integrato altro e più grave reato, come il delitto di cui all’ar 90, che dunque ha carattere di specialità, qualora l’ingresso di estranei nelle sale destinate alla consultazione elettorale, accompagnato da minacce o atti di violenza, turbi l’adunanza elettorale o impedisca il libero esercizio del diritto d voto, oppure alteri, in qualsiasi modo, il risultato della votazione.
E’ di tutta evidenza come, nel caso di specie, avuto riguardo all’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non sia in alcun modo configurabile l’invocato reato contravvenzionale, essendo stato invece perfezionato il delitto sotto forma di turbamento dell’adunanza elettorale.
Sono invece fondati il quarto e il quinto motivo di gravame che, essendo tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
5.1. Quanto alla ritenuta recidiva, il ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello non abbia espresso alcuna valutazione sulla doglianza mossa nei confronti della prima sentenza e cioè sulla circostanza che i reati che radicavano la recidiva erano molto datati dal punto di vista temporale.
Il rilievo è fondato perché, per ritenere la recidiva e applicare l’aggravamento della pena, non è sufficiente affermare che l’imputato abbia commesso in precedenza gravi reati ma è necessario che il giudice verifichi in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e d pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 – 01).
Ne consegue che – in adempimento di un preciso obbligo motivazionale, il quale rifugge dall’uso di mere clausole di stile e richiede invece di essere puntualmente perimetrato alla fattispecie esaminata – il giudice è tenuto a stabilire, volta per volta, se realmente il nuovo reato sia indicativo di una condotta
effettivamente riprovevole, improntata a indifferenza per il rispetto delle leg in definitiva, dimostrativa della pericolosità dell’imputato, così da giustif maggiore carico sanzionatorio, o se, invece, per l’occasionalità della ricaduta i motivi che l’hanno determinata, per il lungo intervallo di tempo trascorso precedente reato o i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di delle varie manifestazioni delinquenziali, per la condotta in genere ten dall’imputato, quella insensibilità e quella pericolosità non siano in con riscontrabili.
In assoluta mancanza di motivazione in proposito sia da parte del Tribunal che della Corte d’appello, la sentenza impugnata va annullata in parte qua.
5.2. La Corte di merito ha negato all’imputato la concessione delle attenuan generiche, condividendo la motivazione del primo giudice che aveva registrato l mancanza di elementi positivi di valutazione in proposito.
Tuttavia, il ricorrente ha fornito una spiegazione della condotta tenuta che non esclude la configurazione del reato ritenuto in sentenza, incide s complessiva valutazione del fatto.
Egli ha affermato, nel ricorso in appello (pag. 5 e 6) e reiterato con il r per cassazione, che il punto 25.2. del regolamento elettorale consent l’attribuzione dei voti al candidato COGNOMECOGNOME
Se è corretta l’affermazione dei giudici di merito alla luce della quale circostanza non esclude il reato e neppure autorizza altra qualificazione in iure del fatto, il Tribunale e la Corte d’appello non hanno tuttavia chiarito, ometten motivare sul punto, se la lamentela dell’imputato fosse, in punto di fatto, in con quanto stabiliva la normativa elettorale.
In tal caso – sciogliendo positivamente l’alternativa che, all’evidenza, ric accertamenti di fatto preclusi in sede di giudizio di legittimità – la Corte d’a ai fini della concessione o meno delle attenuanti generiche, avrebbe dovu escludere oppure, come il ricorrente fondatamente lamenta affermando di aver agito “sulla base di una giusta presunzione di ragione”, avrebbe dovuto tene conto di tale elemento cosicché, con logica e adeguata motivazione, avrebb dovuto anche spiegare se esso fosse o meno un dato positivo idoneo per concedere o meno la rivendicata attenuante, la quale inevitabilmente incideva trattamento sanzionatorio sia ex se e sia, qualora rientrante nel giudizio di comparazione, con riferimento alla recidiva.
La mancanza della motivazione sul punto comporta, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.
Sulla base delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata v pertanto, annullata limitatamente ai punti concernenti sia le attenuanti gener
che la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che porrà riparo ai vizi motivazionali in precedenza indicati, verificando nuovamente, nel caso di esclusione della recidiva o di concessione delle attenuanti generiche oppure dell’esito del giudizio di bilanciamento, se il reato sia estinto meno per prescrizione.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti le attenuanti generiche e la recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 11/10/2022