Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7753 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7753 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2024, con la quale, p quanto in questa sede rileva, NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 8 di arrest ed euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256 comma (capo A), 256 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B), e art. 13, comma 1 d d. Igs. n. 209 del 2003 (capo C); fatti accertati in Priero il 16 e il 18 febbraio 2022.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della caus di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in q ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3-4), nell quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 1 bis cod. pen., la pluralità delle violazioni ambientali di cui l’imputato si è reso autore, v risultate seriali e di entità tutt’altro che trascurabile, come ben descritto dai giudici di
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione del sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto anch’esso riproduttivo di una questione già efficacemente superata dai giudici di appello, i quali (p della sentenza impugnata) hanno compiutamente esposto le ragioni impeditive della nuova concessione del beneficio, inibita dalla tipologia della precedente condanna riportata da COGNOME
Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valu di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.