Reati ambientali cantiere: la Cassazione conferma la condanna
I reati ambientali in un cantiere nautico sono una questione seria, che può portare a conseguenze penali significative anche per attività apparentemente di routine come la verniciatura. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini della responsabilità e i limiti delle possibili difese, come quella basata sulla particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire quali lezioni pratiche possono trarne gli operatori del settore.
I fatti del caso
Il titolare di un’attività di rimessaggio e cantieristica veniva condannato in primo e secondo grado per due contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale (d. lgs. 152/2006). L’accusa era quella di aver svolto attività di verniciatura di imbarcazioni senza le necessarie autorizzazioni per le emissioni in atmosfera.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici avessero frainteso le prove. A suo dire, non vi era la certezza che al momento del sopralluogo fosse in corso un’effettiva attività di verniciatura. Contestava inoltre il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La decisione della Corte sui reati ambientali cantiere
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna. I giudici supremi hanno sottolineato che il ricorso non presentava nuove questioni di diritto, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, chiedendo di fatto una nuova e non consentita valutazione delle prove.
La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era ben motivata. L’esistenza dell’attività illecita era stata provata non solo dalle dichiarazioni di un testimone, ma anche da elementi oggettivi e inequivocabili emersi durante il sopralluogo. In particolare, i basoli di sostegno delle barche presentavano tracce di vernice di diversi colori, un chiaro indicatore di un’attività di verniciatura frequente. Inoltre, il verbale di sequestro menzionava “attrezzature da cantiere”, tra cui strumenti per la verniciatura a spruzzo.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Un punto cruciale della decisione riguarda il rigetto della richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. La causa di non punibilità è stata negata con una motivazione logica e non censurabile: l’entità complessiva dell’attività in corso non poteva essere considerata “tenue”.
I giudici hanno basato la loro valutazione su elementi concreti:
* La presenza nell’area di una ventina di imbarcazioni, alcune delle quali di notevole cabotaggio.
* La struttura produttiva di dimensioni non modeste, composta da due capannoni e una tendostruttura.
* L’impianto era particolarmente attrezzato.
Questi fattori, nel loro insieme, delineavano un’attività imprenditoriale organizzata e di una certa scala, incompatibile con il concetto di “particolare tenuità” del fatto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte ribadiscono due principi fondamentali. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi inferiori. Il ricorrente non può limitarsi a chiedere una rilettura più favorevole dei fatti.
In secondo luogo, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere atomistica, ma deve considerare il contesto complessivo in cui si inserisce la condotta illecita. Un’attività di verniciatura non autorizzata, se inserita in un contesto operativo e produttivo di dimensioni significative, perde il carattere della tenuità e non può beneficiare della causa di non punibilità, anche se singolarmente considerata potrebbe apparire di modesta entità.
Le conclusioni
L’ordinanza offre spunti importanti per gli operatori del settore della cantieristica. Dimostra che per i reati ambientali in un cantiere la prova può essere raggiunta anche attraverso elementi indiziari e oggettivi, come tracce di lavorazione e attrezzature presenti, senza la necessità di cogliere l’autore “in flagrante”. Inoltre, la difesa basata sulla tenuità del fatto ha poche possibilità di successo quando l’attività illecita si svolge all’interno di un’impresa strutturata e di dimensioni non trascurabili. La diligenza nell’ottenere tutte le autorizzazioni ambientali necessarie si conferma, quindi, un requisito imprescindibile per operare legalmente ed evitare severe conseguenze penali.
Per provare i reati ambientali in un cantiere è necessario che l’attività illecita sia sorpresa in corso di svolgimento?
No, non è necessario. La Corte ha confermato che la prova può basarsi su un complesso di elementi, incluse le dichiarazioni testimoniali, le tracce materiali (come residui di vernice di diverso colore) e la presenza di attrezzature specifiche (come quelle per la verniciatura a spruzzo), che nel loro insieme indicano lo svolgimento abituale dell’attività non autorizzata.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non si applica quando, nonostante la singola condotta possa apparire minore, essa si inserisce in un contesto imprenditoriale e produttivo di dimensioni significative. Nel caso esaminato, la presenza di circa venti imbarcazioni, capannoni e attrezzature specifiche è stata considerata indicativa di un’attività non modesta, escludendo così la possibilità di applicare la norma di favore.
Perché la Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge (errori di diritto), si limita a chiedere alla Corte una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di primo e secondo grado. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 18/12/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 29/6/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole di due contravvenzioni cui al d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e condannato alla pena di tre mesi di arre
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando che la Corte di appello, così come il Tribunale, avrebbe travisato la prova dichiarat (deposizione luogotenente COGNOME), dalla quale non emergerebbe affatto che, al momento del sopralluogo, presso il cantiere fosse in corso un’attività verniciatura, unica condotta ascritta al ricorrente; nessuna verifica, in avrebbe riguardato il tempo di esercizio dell’attività. L’errata valutazione prove, peraltro, avrebbe inciso sul mancato riconoscimento della causa d esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in quest sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e p favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciandos proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tu congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestament illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare evidenziato che l’esercizio, nell’area interessata, di attività che avrebbero ri la comunicazione e l’autorizzazione di cui all’art. 272, d. Igs. n. 152 del 200 emerso non solo dalle dichiarazioni del luogotenente COGNOME (escusso alle udienze del 30/6/2021 e del 29/6/2022), ma anche da un ulteriore argomento: sin dall’immediatezza del sopralluogo, infatti, era risultato che i basoli di sos delle imbarcazioni rimessate recavano tracce di vernice di differente color elemento indicativo dello svolgimento di attività di verniciatura (peraltro, a frequente laddove vi sia rimessaggio e cantieristica). Ancora, la sentenza richiamato il verbale di sequestro che, seppur non analitico nella descrizio menzionava “attrezzature da cantiere”, tra le quali – come riferito ancora dal t COGNOME – anche quelle per la verniciatura a spruzzo.
Rilevato che anche la seconda censura è manifestamente infondata. La causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., infatti negata con argomento adeguato e non censurabile, in ragione dell’entit dell’attività in corso (nell’area erano presenti una ventina di imbarcazioni,
di notevole cabotaggio; l’impianto produttivo era di dimensioni non modeste, constando di due capannoni e di una tendostruttura, e particolarmente attrezzato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
Il fi L Nigliere estensore
Il Presidente