Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1313 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 20/05/1986
avverso l’ordinanza emessa 1’11/10/2024 dal Tribunale di Bologna lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il ottobre 2024 il Tribunale di Bologna, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere l’applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 2024, n. 86.
Tale mitigazione circostanziale veniva invocata in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 23 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2023, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa, per la commissione del reato di cui all’art. 628 cod. pen.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale di Bologna, nell’escludere la concedibilità dell’attenuante della lieve entità della rapina presupposta, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
La Corte costituzionale, infatti, aveva posto a fondamento della sua declaratoria di incostituzionalità gli elementi costitutivi della natura, delle modalità dell’azione e della particolare tenuità del danno o del pericolo provocato dalla condotta illecita; connotazioni fattuali, queste, certamente riscontrabili nel comportamento di COGNOME, che si era impossessato di alcune bevande alcoliche, di modesto importo, prelevandole dagli scaffali di un Supermercato Esselunga di Bologna.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Occorre premettere che, con l’unica doglianza prospettata nel suo atto di impugnazione, il ricorrente censurava il diniego della circostanza attenuante della lieve entità, relativamente al reato di cui all’art. 628 cod. pen., per il quale era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa, con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 23 settembre 2021, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2023.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, con la sentenza n. 86 del 2024, invocata a sostegno della richiesta difensiva di mitigazione sanzionatoria, la Corte costituzionale dichiarava «l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
La Corte costituzionale, in via conseguenziale, dichiarava «ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
In questa cornice ermeneutica, occorre verificare se la condotta illecita di NOME COGNOME, che si impossessava di alcune bevande alcoliche, prelevandole dagli scaffali di un Supermercato Esselunga, ubicato a Bologna, in INDIRIZZO possa essere ricondotta ai parametri dosimetrici prefigurati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del R024, anche tenuto conto delle conclusioni alle quali giungevano le Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, N., Rv. 287095 – 02, che intervenivano sul tema, speculare, dell’applicabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. al reato di rapina, in epoca coeva alla declaratoria di parziale incostituzionalità degli artt. 628, primo e secondo comma, cod. pen.
Occorre, pertanto, prendere le mosse dalla pronuncia della Corte costituzionale, che muoveva dall’assunto ermeneutico secondo cui «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena » (Corte cost., sent. n. 86 del 2024); il che postula un rigoroso ancoramento alle circostanze del caso concreto, sulle quali il giudice di merito si deve soffermare analiticamente, non essendo sufficiente il richiamo a considerazioni generiche o a mere formule di stile.
Tale ancoramento alle emergenze del caso concreto discende dal fatto che, come evidenziato dalla Corte costituzionale, in presenza «di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi “violenza o minaccia”, “cosa sottratta”, “possesso”, “impunità”, e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fat
reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.» (Corte cost., sent. n. 86 del 2024, cit.).
In una direzione ermeneutica analoga, si muovono le Sezioni Unite, intervenute quasi contemporaneamente, secondo cui, ai fini della configurabilità, nel delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è sufficiente «che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata 19 la violenza o la minaccia » (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, cit.).
‘Ne discende che, nel delitto di rapina, per configurare la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo «unicamente al fatto che il bene materiale sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi al bene personale dell’integrità fisica e/o psichica della parte offesa contro la quale l’agente ha indirizzato l’attività violenta o minacciosa al fine di impossessarsi della cosa » (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, cit.).
A questi, rivisitati, parametri dosimetrici si conformava correttamente il Tribunale di Bologna, che effettuava unà ricognizione adeguata delle emergenze processuali, incentrata sulle modalità con cui l’azione criminosa di NOME COGNOME si era perfezionata in danno dell’agente di vigilanza che, dopo la rapina, si era posto all’inseguimento del ricorrente, dal quale era stato minacciato con un coltello.
Tale dato circostanziale, al contempo, veniva correlato al valore economico – che, pur non essendo consistente, non poteva ritenersi esiguo -, dei beni sottratti dal supermercato, quantificato in 110,57 euro, che costituisce uno dei parametri utili per valutare la concedibilità dell’attenuante della lieve entità della rapina.
Il Giudice dell’esecuzione, dunque, effettuava un richiamo congruo alla minaccia subita dall’agente di vigilanza, effettuata dal ricorrente con un coltello con una lama lunga 8, 10 centimetri, evidenziando l’elevato disvalore della condotta illecita di COGNOME nel valutare la quale si doveva considerare che l’azione armata dell’imputato aveva fatto desistere il soggetto che si era posto al suo inseguimento, dopo la rapina, dallo svolgimento della sua attività professionale.
Appaiono, in proposito, pienamente condivisibili le conclusioni espresse a pagina 2 dell’ordinanza impugnata, in cui il Tribunale di Bologna, nell’escludere la concedibilità dell’attenuante della lieve entità della rapina, invocata dalla di del ricorrente, evidenziava che «la condotta non è di portata minimale, sia perché nient’affatto occasionale , sia, e soprattutto, per via dell’ un’arma e del conseguente turbamento prodotto nella vittima, tanto da indurla a desistere dall’inseguimento ».
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 dicembre 2024.