Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29028 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussi dell’elemento oggettivo del reato, con particolare riguardo alla condotta è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneuti palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprude legittimità;
che, invero, ai fini della configurabilità del reato di rapina impr sufficiente l’esplicazione di un’energia fisica, qualunque ne sia il grado di purché idonea a produrre una coazione personale (cfr.: Sez. 2, n. 149 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263307-01);
che, pertanto, la violenza può consistere in una semplice spinta, strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona ch impedire la fuga dell’agente, restando irrilevanti il grado di resistenza e della violenza (cfr.: Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, COGNOME, Rv. 1710 Sez. 2, n. 10537 del 09/07/1984, COGNOME, Rv. 166830-01);
che, nella specie, alla luce della non contestata ricostruzione del fatt requisito della violenza è stato correttamente ritenuto integrato nelle due s di forte intensità ricevute dall’addetto alla sicurezza (si vedano, in partico pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.