Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49692 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1.COGNOME NOME n. a Milano il DATA_NASCITA
2.NOME n. a Legnano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 12/10/2022
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 2 comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilit dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 21/4/21, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di rapina impropria aggravata condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, deducendo:
l’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla richiesta derubricazione del reato di rapina in furto e travisamento della prova per omissione.
Il difensore sostiene la mancata valutazione di una prova decisiva, costituita dai filmat delle telecamere di sorveglianza del supermercato che hanno ripreso l’accaduto, il cui esame dimostra l’assenza di violenza della ricorrente nei confronti della guardia giurata, dando ragione della richiesta di derubricazione del delitto ascritto in quello di furto.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME
2.2 Il primo motivo è di tenore identico alla censura svolta in relazione alla coimputata COGNOME;
2.3 la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo e travisamento della prova sul punto. Il difensore assume che la violenza esercitata dal prevenuto nei confronti del COGNOME è smentita dalle videoregistrazioni in atti, dalle qua risulta che il ricorrente intervenne a difesa della compagna senza bloccare i polsi della guardia giurata. Aggiunge che il denunziato travisamento comporta l’illogicità della motivazione spiegata a sostegno della colpevolezza dell’imputato, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dei dipendenti dell’esercizio commerciale.
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Invero, deve rilevarsi c riguardo al primo, comune, motivo che, contrariamente all’assunto difensivo, il primo giudice (pag. 4), dopo aver dato conto delle risultanze delle prove dichiarative, ha argomentato che i fotogrammi estrapolati dalle telecamere posizionate all’interno e all’esterno de supermercato, acquisiti in atti, offrono riscontro alla ricostruzione dei testi sia con rigu alla sottrazione dei beni all’interno dell’esercizio commerciale e al successivo tentativo dell COGNOME di sottrarsi al controllo della guardia giurata, spintonandolo, che all’intervento COGNOME, che si è sostanziato nella fisica interposizione dell’imputato tra il COGNOME e le donne onde consentire alle stesse di allontanarsi e raggiungere la macchina.
La Corte di merito ha convalidato la ricostruzione dei fatti (pag. 5) effettuata dal pri giudice, espressamente richiamando tra le fonti scrutinate anche le immagini degli impianti di videosorveglianza, conferite nel fascicolo in un apposito fascicolo fotografico.
travisamento dedotto dalla difesa appare, dunque, insussistente, risolvendosi in un sollecitazione ad una diversa lettura delle circostanze fattuali documentate in atti si riguardo alla pretesa legittimità della reazione della COGNOME all’intervento della gu giurata sia in relazione alle connotazioni della condotta del COGNOME.
1.1 Questa Corte ha costantemente affermato il principio che in tema di rapina impropria integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l’ese sul soggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasi atto o f posto in essere dall’agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisi psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 27018001; n. 23888 del 06/07/2020, Rv. 279587-01). Si è, inoltre, precisato che, ai dell’integrazione del reato ex art. 628, comma 2, cod.pen., è sufficiente l’utilizzo da dell’agente di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, i a produrre coazione fisica, anche solo relativa (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Rv. 28402
01;in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, Rv. 2633
01; nel senso che la violenza necessaria per l’integrazione dell’elemento materiale del rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, Se 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 255199-01).
Del tutto generica risulta la doglianza in ordine al difetto di motivazione circa l’ele soggettivo che non si confronta in termini puntuali con le considerazioni rassegnate dal Corte di merito (pagg. 6/7) in punto di partecipazione del COGNOME alla fattispecie concursu avendo i giudici d’appello adeguatamente enucleato gli elementi che attestano la piena e consapevole agevolazione da parte del ricorrente della condotta illecita delle autrici mater
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarat inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 Ottobre 2023
Sentenza a motivazione semplificata