Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1563 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1563 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28662/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di rfl Mnj, con la sentenza in epigrafe, confermava la senten primo grado in forza della quale NOME era stato condannato alla pena ritenuta per il reato di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen.
L’ imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazi sentenza in epigrafe deducendo con tre motivi:
violazione di legge alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del impropria difettandone i presupposti oggettivi e soggettivi;
violazione di legge relativamente alla mancata applicazione dell’ipotesi di tentati sottrazione di merce intervenuta nel negozio “C’art”;
vizio di motivazione relativamente all’ omesso riconoscimento della circostanza a cui all’ art. 62 n. 4 c.p.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le ce
3.1. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse a legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisi l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplica a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – de Musso, Rv. 26548201).
Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controll e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la s versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/ Rv. 25036201).
Risulta, invero, evidente che le censure avanzate mirano ad ottenere un’in ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicita loro convincimento ponendo in risalto l’ azione violenta posta in essere dell’ impu del secondo addetto per come emerso dalle convergenti dichiarazioni dei vigilantes, apparendo dunque corretta la qualificazione del fatto nell’ ipotesi di rapina impropria consum
Va, anche, osservato che le ulteriori doglianze, inerenti alla qualificazione manifestamente infondate in quanto la violazione di legge lamentata è basata su ass alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudiz laddove la corte di appello con argomentazioni che non appaiono né carenti né i
contraddittorie ha evidenziato che l’ imputato era già entrato in possesso della merc venne fermato presso il negozio “RAGIONE_SOCIALE“, così correttamente escludendo l’ ipotesi di tentat 3.2. Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato avendo i giudici di merito, detta attenuante in ragione del valore complessivo della merce (pari ad euro 2 corretta applicazione del principio di diritto per cui la circostanza attenuante di 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2 20/12/2012 – dep. 04/04/2013, COGNOME, Rv. 25579101).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inamm declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pe dello ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti da determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
I Consi · li – e Estensore m ire ,
Il Presidente NOME COGNOME