Rapina Impropria: Anche un Semplice Spintone Può Costare Caro
Il confine tra furto e rapina può essere sottile, ma le conseguenze legali sono molto diverse. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 41513/2024) torna a fare luce su un punto cruciale: qual è il livello minimo di violenza necessario per trasformare un furto in una rapina impropria? La risposta dei giudici è chiara e conferma un orientamento consolidato: basta anche una minima energia fisica, come uno strattonamento, per integrare il reato.
I Fatti del Caso: Dal Furto alla Violenza per la Fuga
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per il delitto di rapina impropria. L’imputato, dopo aver commesso un furto, aveva utilizzato la violenza per assicurarsi la fuga e l’impunità. Nello specifico, l’atto contestato era consistito in uno strattonamento ai danni della vittima. Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello di Roma, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due argomentazioni principali.
I Motivi del Ricorso e la rapina impropria
L’imputato ha cercato di smontare l’accusa su due fronti:
1. La presunta assenza di violenza
Il primo motivo di ricorso sosteneva la mancanza dell’elemento oggettivo del reato, ovvero la vis (violenza) esercitata sulla persona offesa. Secondo la difesa, un semplice strattonamento non sarebbe stato sufficiente a configurare la violenza tipica della rapina.
2. La richiesta dell’attenuante di lieve entità
In secondo luogo, la difesa ha invocato l’applicazione della nuova circostanza attenuante della “lieve entità del fatto”, introdotta da una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 86/2024), sostenendo che la condotta nel suo complesso fosse di minima gravità.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato integralmente la condanna per rapina impropria, fornendo chiarimenti importanti sia sulla nozione di violenza sia sui limiti di applicabilità dell’attenuante della lieve entità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su principi giuridici consolidati e su una valutazione rigorosa del caso concreto.
La Nozione di Violenza nella Rapina Impropria
I giudici hanno ribadito che, per integrare il delitto di rapina impropria, non è necessaria una violenza di particolare intensità. È sufficiente l’esplicazione di una qualsiasi energia fisica, anche minima, diretta contro la persona. L’atto di strattonare la vittima per vincere la sua resistenza, recuperare la refurtiva o semplicemente per fuggire, rientra a pieno titolo in questa definizione. La violenza, in questo contesto, è qualsiasi azione idonea a produrre una coazione fisica, anche relativa, sulla vittima, impedendole di reagire.
L’Inapplicabilità della Lieve Entità del Fatto
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha spiegato che la valutazione sulla “particolare tenuità del fatto” deve essere complessiva. Non basta che il danno patrimoniale sia modesto; è necessario analizzare la natura, i mezzi, le modalità della condotta e la personalità dell’imputato. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già sottolineato che la condotta non era stata né episodica né occasionale, che la personalità dell’imputato era negativa e che il dolo (l’intenzione criminale) era stato intenso. Questi elementi, messi insieme, sono stati ritenuti incompatibili con il riconoscimento dell’attenuante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza n. 41513/2024 della Corte di Cassazione offre due importanti insegnamenti:
1. Attenzione alla reazione dopo il furto: Qualsiasi atto di forza fisica, anche un semplice spintone o uno strattonamento, utilizzato per scappare o tenersi la refurtiva, può far scattare l’accusa ben più grave di rapina impropria.
2. L’attenuante della lieve entità non è automatica: Per ottenerla non basta un danno di lieve entità. Il giudice valuterà l’intero contesto, inclusa la personalità dell’imputato e l’intensità della sua volontà criminale. Una condotta non occasionale e un dolo intenso possono precluderne l’applicazione.
Quale tipo di violenza è sufficiente per configurare il reato di rapina impropria?
Secondo la sentenza, per integrare la rapina impropria è sufficiente l’esplicazione di una qualsiasi energia fisica, anche minima, posta in essere dall’agente contro il soggetto passivo. Un atto come lo strattonamento della vittima è considerato idoneo a configurare la violenza richiesta dalla norma.
Perché non è stata applicata la circostanza attenuante della lieve entità del fatto?
La Corte ha ritenuto inapplicabile l’attenuante perché la valutazione deve essere complessiva e non limitata al solo danno. Nel caso specifico, elementi come la condotta non episodica o occasionale, la personalità negativa dell’imputato e l’intensità del dolo erano incompatibili con il riconoscimento della lieve entità.
Qual è stato l’esito finale del ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, confermando così la condanna per rapina impropria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41513 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME COGNOME NOME nato in Perù il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 8/4/2024 sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO che si è riportato ai motivi di ricorso cheidendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che lo aveva condannato per il delitto di rapina impropria.
Il primo motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge avendo i giudici di merito ritenuto sussistente il delitto di rapina, mancando l’elemento oggettivo del reato ovvero la vis esercitata nei confronti della persona offesa è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha ravvisato il delitto di rapina impropria individuando nell’atto di strattonamento della vittima la vis tipica della rapina dovendosi rimarcare che la violenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell’art. 628 cod. pen., consiste nella esplicazione di una energia fisica, anche minima, posta in essere dall’agente contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa, ma anche (idonea) a vincere l’azione del soggetto passivo tendente o a recuperare la refurtiva o ad impedire che il ladro si dia alla fuga, assicurandosi l’impunità. (Sez. 2, n. 9029 del 18/04/1984, Rv. 166284; Sez.2, n. 10599 del 27/09/1985, Rv. 171042 ; Sez. 2, n. 10537 del 09/07/1984, Rv. 166830).
Egualmente anche il secondo motivo con il quale il ricorrente invoca l’applicazione della circostanza della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024 è manifestamente infondato.
Questa Corte, in tema di estorsione, ha già affermato che la particolare tenuità del fatto che postula una valutazione del fatto nel suo complesso, non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all’evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez.2, n. 9912 del 26/01/2024, Rv. 286076; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Rv. 286092). Tale principio che va ribadito anche in questa sede in relazione al delitto di rapina per identità di ratio , consente di escludere che tale circostanza sia applicabile al caso di specie rinvenendosi nella valutazione del giudice di appello elementi di fatto incompatibili con tale eventualità avendo il giudice di merito sottolineato come la condotta non fosse episodica o occasionale, la personalità dell’imputato fosse negativa e il dolo intenso ( cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024