Rapina Impropria: Quando la Violenza Successiva al Furto Integra il Reato?
La distinzione tra furto e rapina è un pilastro del diritto penale, ma esistono situazioni complesse che richiedono un’attenta analisi. Una di queste è la rapina impropria, un reato che si configura quando la violenza o la minaccia non precedono il furto, ma lo seguono immediatamente. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul requisito della “immediatezza”, offrendo chiarimenti cruciali per la corretta qualificazione del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un uomo condannato per rapina impropria. La vicenda si era svolta in più fasi: inizialmente, l’imputato aveva sottratto un marsupio contenente del denaro. Subito dopo, la persona offesa si era messa al suo inseguimento. Ne era nata una colluttazione, durante la quale il fuggitivo aveva estratto un coltello, minacciando la vittima per garantirsi la fuga con la refurtiva. Successivamente, l’uomo era stato ritrovato dalle forze dell’ordine nascosto sotto un veicolo, ancora in possesso del denaro rubato.
Il Ricorso e il Principio di Diritto sulla Rapina Impropria
L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata applicazione della legge penale. Secondo la sua difesa, il fatto non doveva essere qualificato come rapina impropria perché la minaccia con il coltello non era avvenuta “immediatamente” dopo la sottrazione del marsupio, ma solo in un momento successivo, al termine di un inseguimento e di una colluttazione. Il cuore della questione legale, quindi, risiedeva nell’interpretazione del requisito temporale previsto dall’articolo 628, secondo comma, del codice penale.
L’Analisi della Corte: L’Immediatezza Funzionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire il proprio orientamento consolidato in materia. I giudici hanno chiarito che il requisito dell’immediatezza non deve essere interpretato in senso letterale e restrittivo, come se la violenza dovesse verificarsi senza alcun intervallo di tempo. Al contrario, l’immediatezza va intesa in senso funzionale e logico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione spiegando che, per la configurazione della rapina impropria, è sufficiente che tra la sottrazione del bene e l’uso della violenza o della minaccia intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'”unitarietà dell’azione”. Ciò significa che le due diverse attività (il furto e la violenza successiva) devono essere legate da un nesso finalistico: la violenza deve essere finalizzata a impedire alla vittima di recuperare i beni sottratti o ad assicurare l’impunità al colpevole.
Nel caso specifico, la minaccia con il coltello, sebbene avvenuta dopo un inseguimento, era chiaramente e direttamente collegata al furto appena commesso. L’intera sequenza – furto, fuga, inseguimento, colluttazione e minaccia – costituiva un’unica azione criminosa continua, volta a consolidare il possesso del denaro rubato e a sfuggire alla giustizia. La Corte ha quindi concluso che i giudici di merito avevano correttamente qualificato il fatto come rapina impropria, rigettando il ricorso.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale: nella rapina impropria, il legame che conta tra furto e violenza non è tanto la contiguità cronologica, quanto la continuità funzionale. Un intervallo di tempo, anche se caratterizzato da un inseguimento, non spezza il nesso causale se la violenza successiva è inequivocabilmente diretta a finalizzare il reato predatorio. Questa interpretazione garantisce una tutela più efficace alle vittime e una corretta applicazione della legge penale in scenari criminali complessi e dinamici.
Che cosa si intende per rapina impropria?
È un reato che si configura quando una persona, subito dopo aver commesso un furto, usa violenza o minaccia contro qualcuno per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene rubato, oppure per garantirsi la fuga e l’impunità.
Nella rapina impropria, la violenza deve avvenire nello stesso istante del furto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il requisito dell'”immediatezza” non significa che non debba esserci alcun intervallo di tempo. È sufficiente che tra il furto e la violenza intercorra un breve lasso temporale e che l’azione violenta sia funzionalmente collegata al furto, cioè miri a conservare la refurtiva o a fuggire.
Un inseguimento dopo il furto interrompe il collegamento necessario per configurare la rapina impropria?
No. La sentenza chiarisce che un inseguimento seguito da una colluttazione e da una minaccia non interrompe l’unitarietà dell’azione. L’intera sequenza è considerata un’unica condotta criminosa, finalizzata a portare a termine il disegno iniziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Catania il 27/12/1990
avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per avere i giudici di merito erroneamente qualificato il fatto ascritto all’odierno ricorrente come reato di rapina impropria, è manifestamente infondato, in quanto, in base alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (in particolare, si veda la chiara descrizione della vicenda criminosa effettuata dal giudice di prime cure) e non rivisitabile in sede di legittimità, la condotta del RAGIONE_SOCIALE è stata correttamente sussunta nella fattispecie di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen., conformemente al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 273617 – 01; Sez. 2, n. 40421 del 26/6/2012, COGNOME, Rv. 254171 – 01; Sez. 2, n. 43764 del 4/10/2013, COGNOME, Rv. 257310), secondo cui il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia non va interpretato letteralmente nel senso che la violenza o la minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo, poiché nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono realizzarsi
anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte d’appello ha chiarito che la minaccia perpetrata con un coltello da parte del ricorrente nei confronti della persona offesa è avvenuta in un momento cronologicamente successivo alla sottrazione del marsupio contenente denaro e, in particolare, quando, dopo un inseguimento, si è instaurata una colluttazione tra i due, conclusasi con la fuga del ricorrente, il quale è stato poi successivamente ritrovato nascosto sotto un veicolo e in possesso del denaro sottratto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.