Rapina Impropria: La Cassazione Definisce il Confine con il Furto
Quando un furto si trasforma in un reato più grave? La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico, chiarendo i criteri per distinguere il furto dalla rapina impropria. Questa decisione sottolinea l’importanza del nesso temporale e finalistico tra la sottrazione dei beni e l’uso della violenza per assicurarsi la fuga o l’impunità.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata nei primi due gradi di giudizio per aver commesso una rapina impropria. I fatti si sono svolti all’interno di un supermercato, dove la donna, dopo aver sottratto della merce, ha aggredito il personale dell’esercizio commerciale nel tentativo di garantirsi la fuga e l’impunità. L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta avrebbe dovuto essere qualificata come un semplice furto, ritenendo che mancassero gli elementi costitutivi della rapina.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla Corte d’Appello, ribadendo un principio di diritto consolidato in materia di rapina impropria.
Le Motivazioni della Rapina Impropria
Il cuore della decisione risiede nella stretta connessione tra la condotta di sottrazione e la successiva violenza. La Corte ha spiegato che, per la configurazione della rapina impropria, non è necessario che la violenza sia premeditata, ma è sufficiente che essa si manifesti in un arco temporale così breve da non interrompere l’unitarietà dell’azione criminale.
Nel caso specifico, la violenza esercitata contro il personale del supermercato è avvenuta senza soluzione di continuità rispetto al furto. Lo scopo dell’aggressione era inequivocabilmente quello di conseguire l’impunità per l’indebita sottrazione della merce. Questo legame finalistico e temporale tra i due momenti (sottrazione e violenza) è l’elemento chiave che sposta la qualificazione del fatto da furto a rapina impropria. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che sostengono come sia sufficiente che l’azione violenta sia posta in essere per impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o per assicurare al colpevole la fuga.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un importante principio per operatori del diritto e cittadini. La distinzione tra furto aggravato dalla violenza e rapina impropria dipende dalla contestualità e dalla finalità dell’azione violenta. Se la violenza è immediatamente successiva al furto e diretta a mantenere il possesso della refurtiva o a garantirsi l’impunità, il reato commesso è quello, ben più grave, di rapina impropria. La decisione comporta la condanna definitiva della ricorrente, che dovrà pagare le spese processuali e una somma a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Qual è la differenza fondamentale tra furto e rapina impropria secondo questa ordinanza?
La differenza risiede nella condotta successiva alla sottrazione del bene. Si ha rapina impropria quando, immediatamente dopo il furto, l’autore usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della refurtiva o per garantirsi l’impunità. Il semplice furto non prevede questa componente violenta contestuale.
Quanto tempo deve passare tra il furto e la violenza perché non si configuri la rapina impropria?
L’ordinanza stabilisce che per aversi rapina impropria è sufficiente che tra la sottrazione e la violenza non intercorra un arco temporale tale da interrompere l’unitarietà dell’azione. Le due condotte devono essere strettamente collegate e avvenire senza una significativa soluzione di continuità.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per rapina impropria. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25128 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME,a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nel reato di furto è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l’uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617- 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata). Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, deliberazione fondata sul fatto che le condotte di sottrazione ed uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che l’aggressione del personale del RAGIONE_SOCIALE è stata posta in essere per conseguire l’impunità per l’indebita sottrazione (pagg. 8/9 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. –
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Pret1nte