Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38309 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38309 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, emessa il 18 settembre 2024, che aveva condanNOME i ricorrenti, rei confessi, alla pena di giustizia in relazione ai reati di furto aggravat paia di occhiali e rapina impropria inerente a merce posta in vendita in un supermercato (capi A e C della imputazione).
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto.
Deducono:
1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato il difetto di querela quanto al re di furto di cui al capo A, dal momento che la querela era stata presentata da soggetto non dotato dei poteri di rappresentanza, trattandosi di un socio di minoranza della società di RAGIONE_SOCIALE che gestiva il negozio di ottica all’interno del quale era stato commesso il fu 2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto sussistenti le aggravanti della destrezza e della esposizione del bene alla pubblica fede in relazione al reato di furto di cui al ca
A, nonché il concorso del ricorrente COGNOME in tale delitto.
La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che, secondo le dichiarazioni della persona offesa, costei era vigile e all’erta mentre i due imputati erano entrati nel locale e non stata distratta dal contegno assunto dal ricorrente COGNOME, il quale, peraltro, non ave concorso nella sottrazione degli occhiali compiuta dalla COGNOME alle sue spalle, avvenuta in un esercizio commerciale dotato di videosorveglianza e controllato dal commesso, così da doversi escludere l’esposizione dei beni alla pubblica fede;
violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di rapina di cui al capo C dal momento che la condotta dei ricorrenti era stata monitorata costantemente dal personale addetto al supermercato, non vi era stata violenza contro gli addetti ma solo legittima difesa rispetto allo strattonamento della COGNOME, che il COGNOME si sareb limitato con il suo intervento a difendere.
Ne conseguirebbe che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo di furto o, al più, come tentata rapina impropria, non essendosi completata la sottrazione dei beni;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione al ricorrente COGNOME delle circostanze attenuanti di cui agli art. 116 e 114 cod.pen. relazione al reato di rapina.
Per un verso, l’imputato non avrebbe potuto prevedere la commissione da parte della COGNOME delle condotte incriminate; per altro verso, egli avrebbe assunto un ruolo di minima entità;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, che la Corte ha applicato nonostante il riconoscimento della lieve entità del rapina come da sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale.
Non sarebbe stata motivata, in forza di quest’ultima statuizione, neanche la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, compatibile con il delitto di rapina nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati ed, in parte, generici.
In ordine al primo motivo, l’assunto difensivo cita a sostegno principi giurisprudenzial ampiamente superati da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, secondo cui, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di person offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela).
Più di recente ed a conferma, tra le tante, è stato ribadito che, ai fini della procedib del delitto di furto perpetrato all’interno di un supermercato, la cassiera di tale eserci pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporr querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824-01).
Nel caso in esame, la Corte ha correttamente sottolineato, aderendo a tale condivisibile ed oramai pacifico orientamento, che il soggetto che aveva sporto querela per il furto di cui al capo A’ era il responsabile delle vendite all’interno dell’esercizio commerciale preso di mira dai ricorrenti, sicché, in tale veste, era autorizzato a sporgere quere indipendentemente dal fatto che non fosse il rappresentante legale della società che gestiva il negozio.
Dal che, la manifesta infondatezza del motivo.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Deve ricordarsi che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situaz non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952-01).
Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione tratta da elementi di fatto non rivedibili in questa sede, ha sottolineato che la disattenzione della vittima – che avev
consentito alla ricorrente COGNOME di impadronirsi degli occhiali – era stata provocata artatamente dall’imputato COGNOME proprio al fine di eludere la sorveglianza della persona offesa, circostanza non negata dal ricorrente che aveva ammesso l’addebito, così riconoscendo il proprio concorso nel reato, anch’esso contestato in ricorso ad onta della confessione resa da parte del diretto interessato a conferma della ricostruzione d’accusa. 2.2. Sotto altro profilo, occorre richiamare, in punto di diritto, il principio secondo il nel furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, COGNOME, Rv. 265681-01; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262663-01).
Nella specie, oltre a segnalare che si trattava di un luogo di vendita aperto al pubblico, Corte territoriale ha precisato che la persona offesa, addetta alle vendite e non esclusivamente al controllo dei beni esposti, era stata costretta a ricorrere a posteriori al controllo delle telecamere per accorgersi della sottrazione dei beni, segno che la sua sorveglianza non era e non poteva essere continua.
3. In ordine al terzo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che i ricorrent non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugNOME laddove è stato affermato, sulla base di accertamenti di merito non rivedibili, che la reazione contro l ricorrente COGNOME, posta in essere dalla addetta alla sorveglianza del supermercato in occasione della rapina di cui al capo C, era stata dovuta al fatto che l’imputata aveva sottratto la merce dagli scaffali dell’esercizio commerciale, li aveva riposti nella sua bors aveva superato le casse e nonostante fosse suoNOME l’allarme antitaccheggio, non si era fermata alla ingiunzione della vittima, strattonandola e spingendola al fine di mantenere il possesso dei beni e guadagnare l’impunità, così da porre in essere una condotta nel suo complesso idonea ad integrare il reato consumato di rapina impropria.
E’ stata, dunque, esclusa, con argomenti privi di vizi logico-giuridici tanto l’esistenz un caso di legittima difesa che il tentativo di rapina o altra qualificazione giuridica fatto in termini ancora più favorevoli agli imputati.
Secondo l’oramai pacifica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, il delitto di rap impropria è consumato quando l’avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri i possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l’impunità; è, invece, tentat quando l’avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla “res” in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l’agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera
violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l’impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato in termini di rapina impropria tentata e non consumata, la condotta dell’imputato che, dopo aver prelevato merce dagli scaffali di un supermercato e rimosso le placche antitaccheggio, era stato sorpreso dal personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse, ed aveva consegNOME allo stesso i beni appresi, per poi darsi alla fuga ed usare violenza nei confronti degli inseguitori una volta raggiunto, al fine di no essere identificato) (Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014, COGNOME, 261021 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34952 del 2012 Rv. 253153).
Nel ricorso si confonde il concetto di “sottrazione” con quello di “impossessamento”.
Per il che, occorre ricordare l’insegnamento delle SS.UU. di questa Corte n. 35952 del 2012, COGNOME, secondo cui, “il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso.
Infatti, il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di r certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita d sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna possibilità d esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l’esclusivo potere dell’agente, essendone stata la vittima spossessata materialmente, così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica” (fg. 13 della motivazione).
Nello stesso senso, Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswilli, Rv. 269858-01, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l’agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo a eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un’autonoma disponibilità della cosa stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fug il possesso dei beni.
Il quarto motivo è manifestamente infondato.
La Corte ha sottolineato, anche qui senza cadere in vizi logico-giuridici, che lo sviluppo dell’azione dei due complici nell’episodio della rapina – non dimenticandosi del fatto che il ricorrente NOME aveva ammesso l’addebito – era prevedibile da parte di chiunque, trattandosi di azione commessa in un esercizio commerciale in orario di apertura al pubblico e munito di addetti alla vigilanza.
Sul punto, si richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l’uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l’azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all’esecuzione materiale della violenza o minaccia (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, NOME, Rv. 274467-01).
Quanto all’entità del ruolo del ricorrente COGNOME, non è contestato che egli avesse funto da palo, condotta non inquadrabile come di minima importanza ai sensi dell’art. 114 cod.pen. (in questo senso, Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312-02, secondo cui, non può riconoscersi l’attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di “palo”, in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell’attività criminosa, rafforzando l’efficienza dell’opera degli esecutori materiali e garantendo loro l’impunità).
L’ultimo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato.
I ricorrenti non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugNOME nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di applicare la recidiva considerando che gli episodi delittuosi contestati, commessi a distanza di due giorni l’uno dall’altro, dimostravano l’ingravescente capacità a delinquere degli imputati e la loro rinnovata pericolosità sociale rispetto ai precedenti penali a loro carico.
La motivazione è conforme alle regole giurisprudenziali.
In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).
Per altro verso, le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute avuto riguardo alla personalità dei ricorrenti ed alle modalità ripetitive dei fatti.
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la
concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).
Infine, fin dal primo grado i ricorrenti avevano ottenuto l’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in relazione al reato di rapina, secondo quanto introdotto nell’ordinamento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
Nel giustificare tale statuizione, il primo giudice ha valorizzato, tra le altre cose, i modesto valore della merce sottratta, pari ad euro 92,87.
Deve escludersi che lo stesso elemento di valutazione della speciale tenuità del danno, possa essere valorizzato due volte, con la concessione anche della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod.pen.
In questo senso, si può argomentare da Sez. 2, n. 45395 del 26/11/2024, COGNOME, Rv. 287357-01, che ha stabilito come, in tema di giudizio di cassazione, deve essere disposto un nuovo giudizio di merito nel caso in cui dalla motivazione della decisione impugnata, emessa anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, emerge che il fatto di reato di rapina, per cui v’è stata condanna, sia stato ritenuto di lieve entità, essendo necessario accertare se, in aggiunta alle già riconosciute attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità, sussistano profili ulteriori di meritevolezza, valorizzabili ai fini della concessione della speciale attenuante della lieve entità del fatto, che non abbiano già formato oggetto di apprezzamento, posto che non è consentita una doppia valutazione favorevole del medesimo elemento; a quest’ultimo proposito, in motivazione, si specifica come debba escludersi “che uno stesso elemento possa essere valutato favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle attenuanti in gioco, alcune relative a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato (quella di cui all’art. 628 cod. pen. come introdotta dal Giudice delle leggi e quelle di cui all’art. 62bis cod. pen.), l’altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagioNOME (quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 22/10/2025.