Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40367 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40367 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME in difesa di NOME e l’avvocato COGNOME NOME in difesa di RAGIONE_SOCIALE insistono per l’accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME e NOME, con distinti ricorsi, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 04/10/2022 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha confermato la condanna dei ricorrenti per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 2 e 3, nr. 1, cod. pen. (capo A) e, riqualificato il reato d tentato omicidio di cui al capo B) in quello di cui agli artt. 110, 582, 585, 576, n 1, cod. pen., rideterminando la pena per entrambi gli imputati.
1. Ricorso di NOME NOME
1.1. Mancanza di motivazione e violazione di norme processuali per avere la Corte d’appello fornito una motivazione carente, in ragione del travisamento dei fatti di causa ed omettendo di fornire adeguata motivazione rispetto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, effettuata con i motivi d’appello;
1.2. Vizio di motivazione in riferimento all’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo A), per non avere la Corte territorial compiutamente analizzato il secondo motivo d’appello, nel quale si contestava la qualificazione giuridica del fatto a causa della mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, posto che l’imputato avrebbe trovato il telefono cellulare per terra pensando che appartenesse al coimputato NOME COGNOME e che l’arma, comparsa in un secondo momento, non sarebbe stata utilizzata al fine di derubare la persona offesa.
2. Ricorso di NOME
2.1. Vizio della motivazione in ordine allo svolgimento dei fatti, con particolare riguardo ai motivi della colluttazione, nonché omessa disamina del relativo motivo d’appello, per avere la Corte territoriale ritenuto inattendibili le tesi difensive modo generico ed illogico, a fronte della specifica indicazione dei plurimi elementi di segno contrario (il profilo personale del Cioc:hina, il pacifico svolgimento del fatt in luogo diverso rispetto quello indicato dalle persone offese, l’inesistenza della bicicletta che avrebbe origiNOME la controversia, le lesioni riportate dai soggett coinvolti nella vicenda, l’aggressione del coimputato NOME con una bottiglia di vetro, il coinvolgimento di altre 4 o 5 persone nella colluttazione e nel successivo inseguimento), dai quali emergeva «l’oggettiva falsità» della versione resa dalle persone offese, allo scopo di occultare la reale dinamica dei fatti connessa a «pregressi trascorsi personali fra loro e il NOME»;
2.2. Contraddittorietà e mancanza della motivazione rispetto al ruolo svolto dal ricorrente e all’affermazione della penale responsabilità in termini di concorso, da escludersi in ragione di plurime circostanze: il profilo personale, il fatto che non
aveva rapporti pregressi con il coimputato NOME, l’assenza di una qualsiasi condotta aggressiva, la circostanza per cui egli era stato materialmente colpito dallo Smiti e per il fatto di avere unicamente realizzato l’asserita «manovra a blocco» ed essersi successivamente dato alla fuga;
2.3. Vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio, poiché, nel rideterminare la pena, la Corte d’appello avrebbe mancato di considerare il diverso apporto dato dai due imputati nella commissione dei reati e le osservazioni inerenti alla posizione del NOME contenute nel quarto motivo d’appello, il cui contenuto sarebbe stato travisato.
CONSIDERATO /N DIRITTO
I ricorsi non sono fondati. La natura per gran parte comune delle doglianze ne consente una trattazione unitaria, con le precisazioni di cui in motivazione.
Anzitutto è bene precisare che la cognizione dei vizi dela motivazione non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua còntraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spess della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Né la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con un’esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Cassazione RV. 233454, già citata).
Tanto premesso, dalla lettura della sentenza impugnata non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza d un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità degli imputati in
ordine ai fatti loro ascritti.
2.1. Con riferimento alle censure mosse riguardo all’attendibilità delle persone offese, il percorso seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
Nel caso in esame, il giudice di appello risulta essersi fatto carico di apprezzare le dichiarazioni delle persone offese in punto sia di attendibilità soggettiva che oggettiva, evidenziandone la convergenza del narrato nel nucleo essenziale dell’accusa, alla luce degli altri elementi di conferma acquisiti nel processo di cui si è dato conto nelle sentenze di merito.
Inoltre, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che la verosimiglianza della ricostruzione accusatoria poggia anche su altri argomenti. Anzitutto, sulla significativa divergenza delle tesi difensive in ordine alle modalità ed alle ragioni per cui il NOME fosse entrato in possesso del telefono cellulare cli una delle persone offese. L’assunto che quest’ultimo imputato ne avesse acquisito la disponibilità raccogliendolo per terra erroneamente credendo fosse del coimputato, è smentita dal rinvenimento nei suoi slip, a seguito della perquisizione, del documento di identità della vittima che era custodito unitamente al telefono. Corretto, dunque, è averne tratto l’esistenza di un indizio altamente significativo che costui conoscesse la reale provenienza dell’oggetto in questione e che, dunque, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, egli se ne fosse furtivamente impossessato per come sostanzialmente sostenuto dal coimputato, seppur a sua insaputa. Inoltre, del tutto generico è rimasto l’assunto che riconduce la vicenda ad un’iniziale contesa dovuta a motivi di acredine tra il COGNOME ed il gruppo dei tunisini che renderebbe il “rinvenimento” del telefono “un fuor d’opera” rispetto ad una causale che andrebbe ricercata unicamente in una contrapposizione violenta poi sfociata tra gli opposti contendenti che avrebbe finito, suo malgrado, per coinvolgere anche il COGNOME, il quale, estraneo alle “dinamiche” intercorrenti tra il coimputato ed il gruppo degli opponenti, si sarebbe ivi trovato occasionalmente stante l’attività di lavoro svolta in quella giornata insieme al NOME col quale poi s accompagnava. Le lesioni arrecate ai danni di una delle vittime seguono senza soluzione di continuità la fase della sottrazione del telefono, della cui presenza
tutti i protagonisti avevano diretta contezza ed anche a tale causale risultano ascrivibili le condotte violente successivamente poste in essere in quanto volte a neutralizzare qualunque tentativo di rivalsa, logicamente volto anche al recupero del telefono. Peraltro, agli imputati si contesta la rapina impropria e, dunque, privo di decisività, in punto di qualificazione giuridica, è l’assunto che l’arma non sarebbe stata utilizzata per derubare, in quanto la violenza esercitata e lee lesioni inferte sono ascritte anche all’intento di assicurarsi l’oggetto sottratto e, soprattutto l’impunità.
Nessuna illogicità, dunque, sconta la sentenza impugnata, per essere partita dal dato, di carattere oggettivo, costituito dal fatto che il telefono – che si sostie oggetto della rapina impropria – sia stato effettivamente nella disponibilità di uno dei correi, il quale era ben consapevole dell’altruità della res. A ciò aggiungono le sentenze di merito anche il dato costituito dal possesso da parte del NOME del coltello, utilizzato per arrecare le lesioni ai danni del NOME, di cui aveva ancora la disponibilità al momento in cui venne fermato dalla polizia giudiziaria.
Non si è al cospetto, pertanto, di un’abdicazione al tema devoluto relativo all’attendibilità delle persone offese, impropriamente “traslato” su un’accertata contraddittorietà delle versioni difensive. La sentenza impugnata, infatti, introduce il profilo della contraddittorietà delle versioni difensive dopc avere confermato l’attendibilità delle versioni rese dalle vittime, in ragione della sequenza logico temporale degli avvenimenti e delle dinamiche che interessavano le singole parti. Si è, quindi, verificata la tenuta del narrato di chi accusa in ragione anche degli elementi di contrasto che gli imputati hanno introdotto al fine di verificare l’esistenza di un’ipotesi alternativa corretta. E la convergenza delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese con riguardo all’evento di rapina impropria risulta apprezzata facendosi richiamo ad elementi che non appaiono affatto distonici rispetto al nucleo essenziale del loro narrato. Con la conseguenza che l’aver relegato ad antecedente fattuale privo di rilievo, ai fini del decidere, il mancato rinvenimento della biciletta, quale fatto da cui presumibilmente sarebbe scaturita la successiva contesa, non sconta manifeste illogicità se si considera che la rapina impropria si nutre di argomenti motivazionali propri aventi carattere decisivo, in quanto focalizzati sul furto del telefono cellulare e sulla successiva violenza adoperata dagli imputati per assicurarsi l’impunità, idonei ad assumere un’autonoma valenza dimostrativa dei reati a prescindere dalle ragioni che ne hanno determiNOME il contesto fattuale di riferimento.
Anche il riconosciuto concorso del NOME sia nella rapina impropria che nelle lesioni arrecate dal correo, sfugge ai vizi di motivazione denunciati.
Si è al riguardo fatto riferimento all’essere stato l’imputato «presente e vicino al coimputato mentre questi spingeva violentemente a terra i1 NOMENOME lo bloccava
mettendo una mano sul volto della vittima e lo colpiva più volte con un coltello; durante l’azione violenta del complice non solo non si è adoperato in alcun modo per fornire un qualche ausilio alla vittima ovvero per sollecitare il complice a fermarsi, bensì ha fornito un contributo attivo afferrando lo Smiti e bloccandolo nel mentre questi tentava di intervenire in soccorso del NOME a terra, sopraffatto dal NOME». Inoltre, a conferma della sua adesione al proposito criminoso del complice, di cui ha avuto comunque piena contezza in corso d’opera, si è richiamato il comportamento tenuto, essendosi l’imputato — a differenza delle vittime – dato alla fuga dal luogo ove l’azione criminosa era avvenuta per trovare nascondiglio dietro un cassonetto dei rifiuti.
In tale contesto, l’affermazione di responsabilità rinviene nelle sentenze di merito una motivazione che non risulta manifestamente illogica, anche alla luce del principio affermato dalla Corte di legittimità che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, sent. n. 26600 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900; Sez. 2, n. 28547 del 20/06/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 27323 del 25/01/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 23318701).
Implicitamente disattesa va ritenuta la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa di NOME, non assumendo l’espletamento di una perizia sulle tracce ematiche del coltello rinvenuto nella disponibilità dell’imputato carattere di decisività rispetto alla ricostruzione della vicenda operata in sentenza. Del resto, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in GLYPH appello GLYPH dell’istruttoria dibattimentale GLYPH qualora GLYPH si GLYPH dimostri GLYPH l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR, Rvi, 261799; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577, Sez. 4, n. 27599 del 31/05/2023, COGNOME).
Manifestamente infondati, invece, sono i motivi in ordine al trattamento sanzioNOMErio.
4.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 1 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, RV. 245596).
Nel caso in esame, la pena base per il delitto di rapina pluriaggravato con le attenuanti generiche equivalenti risulta essere stata fissata in misura di poco superiore al limite edittale stabilito all’epoca dei fatti dal Legislatore (anni tr reclusione), poi successivamente aumentato, con due interventi normativi del 2017 e del 2019, sino a cinque anni.
g.2. Parimenti, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze (si tratta di rapina pluriaggravata concorrendo due ipotesi del numero 1 del comma 3), implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficienl:e motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
In ragione del risultato favorevole ai ricorrenti stanti i limiti assai contenu della pena base inflitta e del modesto aumento apportato per la continuazione, la prospettata diversità di disvalore legata alla condotta tenuta da ciascuno non assume rilievo ai fini dell’irragionevolezza del trattamento sanzioNOMErio complessivamente stabilito dal giudice del merito. Al riguardo, la Corte di legittimità, in tema di motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche e di una ulteriore diminuzione di pena, ha escluso che pecchi di genericità la motivazione di merito qualora, riferendosi a più correi, il tema privilegiato sia quello della gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta quest’ultima dalla gravità del reato (Sez. 7, ordinanza, n. 41663 del 05/10/2022, non mass.; Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Rv. 255773; Sez. 1, n. 3104 del 09/12/1983 –
dep. 05/04/1984, Rv. 163518).
5. In tali termini, i ricorsi debbono essere rigettati. Consegue, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 04/07/2023