Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1825 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1825 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
n
.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 6 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Firenze, in data 17 settembre 2021, nei confronti NOME, in relazione al reato di cui all’art. 56, 628 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura per erronea applicazione di legge mancata riqualificazione della tentata rapina impropria contestata nel delitto di tentato f abitazione (art. 56, 624-bis cod. pen.), risulta meramente riproduttivo di question adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avve i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pagina 5 della impugnata, in cui la Corte di appello con il riferimento alle dichiarazioni acquisite, pien credibili, ha evidenziato l’assenza di dubbio quanto all’esercizio di una condotta viole minacciosa da parte del prevenuto, così da comprovare la qualificazione giuridica del fatto termini di cui all’imputazione);
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, alla luce principio più volte espresso da Questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento dell generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanz di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la nneritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli eleme che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Se 46568 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 271315);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli e estensore
GLYPH