Rapina impropria: quando la violenza post-furto aggrava il reato
La rapina impropria rappresenta una delle fattispecie più delicate del diritto penale, situandosi al confine tra il furto e la rapina propria. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti necessari per configurare questo delitto, respingendo un ricorso che tentava di sminuire la gravità della condotta contestata.
Analisi dei fatti e del contesto giuridico
Il caso trae origine da un episodio in cui il soggetto agente, dopo essersi impossessato di un bene altrui, ha esercitato violenza per assicurarsi il possesso della cosa o per garantirsi la fuga. La difesa ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo una diversa qualificazione giuridica del fatto e contestando la sussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato privo di specificità, limitandosi a reiterare tesi già ampiamente smentite nei gradi di merito.
La distinzione tra furto e rapina impropria
Il punto centrale della controversia riguarda il momento in cui viene esercitata la violenza. Se la violenza o la minaccia avvengono prima o durante la sottrazione, si parla di rapina propria. Se invece avvengono immediatamente dopo, per mantenere il possesso o fuggire, si configura la rapina impropria. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che anche una violenza minima, se finalizzata a tali scopi, sia sufficiente per integrare il reato.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi, i quali si ponevano in palese contrasto con l’orientamento consolidato della Corte. La sentenza sottolinea come i giudici di merito abbiano correttamente applicato l’art. 628, secondo comma, del codice penale, ricostruendo i fatti in modo logico e coerente.
Oltre all’inammissibilità, la Corte ha applicato le sanzioni accessorie previste dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle ammende, come deterrente contro l’impugnazione di ricorsi palesemente infondati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si basano sulla natura generica delle doglianze difensive. I giudici hanno rilevato che la violenza sulla persona, nel contesto della rapina impropria, non richiede necessariamente lesioni gravi, ma è sufficiente qualsiasi atto fisico volto a vincere la resistenza della vittima o di terzi. Inoltre, la consumazione del delitto avviene nel momento esatto in cui, dopo la sottrazione, viene impiegata la coazione. Il contrasto tra le tesi del ricorrente e i precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza ha reso inevitabile il rigetto del ricorso.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza di una corretta strategia difensiva che tenga conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati. La rapina impropria viene punita severamente perché la legge intende tutelare non solo il patrimonio, ma anche l’integrità fisica e la libertà delle persone, messe a rischio dalla violenza post-sottrazione. La decisione conferma che tentare di derubricare il reato senza basi solide conduce inevitabilmente a sanzioni pecuniarie aggiuntive e alla conferma della condanna originaria.
Qual è la differenza principale tra rapina propria e rapina impropria?
Nella rapina propria la violenza o minaccia precede o accompagna la sottrazione del bene, mentre nella rapina impropria la violenza avviene subito dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso o l’impunità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso in Cassazione giudicato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, solitamente tra i mille e i tremila euro.
La violenza nella rapina impropria deve causare lesioni fisiche?
No, non è necessario che la violenza provochi lesioni; è sufficiente l’uso della forza fisica contro una persona per mantenere il controllo del bene rubato o per agevolare la fuga.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41670 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41670 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, sono generici meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondati in quanto si prospettano en ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità i rapina impropria, sia con riguardo al requisito della violenza sulla persona (Sez. 2, 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263307; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, COGNOME, Rv. 1 che alla consumazione del delitto a seguito dell’impossessamento (Sez. 2, n. 1 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 26
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.