Rapina Impropria: Quando la Violenza del Complice Aggrava il Reato per Tutti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un caso emblematico di rapina impropria, chiarendo come la condotta violenta di un solo complice possa estendere la responsabilità penale a tutti i partecipanti al reato originario, anche a chi si è dato alla semplice fuga. Questa decisione sottolinea il sottile confine tra furto e rapina e l’importanza del contesto in cui avviene l’azione criminosa.
I Fatti del Caso: dal Furto alla Rapina Impropria
La vicenda ha origine da un furto. Subito dopo la sottrazione dei beni, la persona offesa si è accorta di quanto accaduto e si è messa immediatamente all’inseguimento degli autori del reato, riuscendo a rintracciarli. A questo punto, i due complici hanno reagito in modo diverso: la ricorrente ha scelto di darsi alla fuga per evitare la cattura, mentre il suo correo ha posto in essere una condotta violenta nei confronti della vittima. L’obiettivo di tale violenza era chiaro: assicurare a entrambi la fuga e il possesso della refurtiva.
La Corte d’Appello aveva qualificato l’intera condotta come concorso in rapina impropria, seppur attenuata per la ricorrente ai sensi dell’art. 116 del codice penale (concorso anomalo), una decisione contestata dalla difesa, che sosteneva la non partecipazione della propria assistita all’azione violenta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale, ritenendo la sua motivazione logica, coerente e priva di vizi. Secondo la Cassazione, le doglianze della ricorrente erano manifestamente infondate, in quanto non tenevano conto della dinamica complessiva dell’evento.
Le Motivazioni: la Configurazione della Rapina Impropria in Concorso
Il punto centrale delle motivazioni della Corte risiede nella stretta connessione tra il furto e la successiva violenza. La rapina impropria si configura proprio quando la violenza o la minaccia sono utilizzate immediatamente dopo la sottrazione per assicurare il bene rubato o l’impunità.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che l’azione violenta del correo non era un evento isolato, ma una diretta conseguenza del furto commesso in concorso. La violenza era funzionale a portare a termine l’azione criminosa nel suo complesso, garantendo la fuga di entrambi i responsabili. La fuga della ricorrente, avvenuta contestualmente alla violenza del complice, non la esclude dalla responsabilità per il reato più grave. La sua condotta è stata inquadrata all’interno dell’azione concorsuale, la cui qualificazione giuridica è stata determinata dall’atto violento che ne è seguito. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse pienamente aderente alle emergenze processuali e che l’inquadramento nella fattispecie della rapina impropria (attenuata per la ricorrente) fosse corretto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto penale concorsuale: chi partecipa a un reato può essere chiamato a rispondere anche di un reato diverso e più grave commesso da un altro concorrente, se questo rappresenta uno sviluppo prevedibile dell’azione originaria. In questo caso, la possibilità che un furto scoperto potesse sfociare in una reazione violenta per garantirsi la fuga era uno scenario del tutto prevedibile. La decisione serve da monito: la semplice partecipazione a un furto può comportare conseguenze penali ben più severe se uno dei complici decide di usare la violenza per finalizzare l’impresa criminale.
Quando un furto si trasforma in rapina impropria?
Un furto diventa rapina impropria quando, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, l’autore usa violenza o minaccia contro una persona per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene rubato, o per garantirsi l’impunità.
Se solo il mio complice usa violenza dopo un furto, posso essere accusato anche io di rapina impropria?
Sì. Secondo la decisione in esame, se la violenza del complice è posta in essere per assicurare la fuga o il possesso della refurtiva a entrambi, anche chi non ha materialmente compiuto l’atto violento può essere chiamato a rispondere di concorso in rapina impropria, eventualmente con l’applicazione di specifiche attenuanti come quella prevista dall’art. 116 c.p.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze della ricorrente manifestamente infondate e la motivazione della sentenza di secondo grado logica, coerente e priva di vizi. La Corte territoriale aveva correttamente inquadrato i fatti, stabilendo che la violenza del correo legittimava la qualificazione dell’intera condotta come rapina impropria in concorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47459 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47459 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che le doglianze proposte in ordine alla qualificazione giuridica della condotta sono manifestamente infondate in quanto ricorrente contesta l’inquadramento delle condotte nella fattispecie della rapina impropria (attenuata, per quanto riguarda la ricorrente, ai sensi dell’art. 116 cod. pen.).
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava come immediatamente dopo la sottrazione dei beni, la persona offesa si fosse messa alla ricerca degli autori rintracciandoli. Questi si rendevano conto di essere scoperti e mentre la ricorrente si dava alla fuga , il correo poneva in essere la violenza che legittimava l’inquadramento della condotta concorsuale nella fattispecie contestata della rapina impropria (attenuata, per quanto riguarda la ricorrente, ai sensi dell’art. 116 cod. pen.): si tratta di una motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali che non si presta alcuna censura in questa sede (pag. 4 della sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore