Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 08/04/2003
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che con un unico motivo di ricorso si deduce la mancanza o manifesta
illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della circosta attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.;
che la doglianza è manifestamente infondata poiché il giudice di appello h
compiutamente argomentato al riguardo, in modo non illogico ed in linea con i consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza attenuan
del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irriso
avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulte effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del r
senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il economico derivante dal reato (cfr., Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Con
Rv. 284868 – 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME, Rv
280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01); con specific riguardo al delitto di rapina (oggetto del presente giudizio), non è sufficien il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valuta anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del de quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservat giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità; nel caso di spec vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata) l’argomentare del collegio merito – che escluso detta attenuante facendo riferimento alle gravi modal dell’aggressione posta in essere dall’odierno ricorrente che avevano forteme impaurito la persona offesa – risulta immune da vizi logico-giuridici;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.