Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19631 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Brescia il 15/12/1987
avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di appello e di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 55 comma 3 del d. Igs. n. 231 del 2007, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 137 comma 1-bis del d. Igs. n. 385 del 1993 e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a mesi tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
L’imputato ricorre, inoltre, avverso l’ordinanza del 05/11/2024 con cui la medesima Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile il primo ricorso, per mancanza di firma digitale.
Con il ricorso avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore, propone un unico motivo che contesta l’eccessiva severità della pena inflitta.
Con il ricorso avverso l’ordinanza, l’imputato rileva che l’atto di impugnazione, redatto in formato pdf, risulta sottoscritto dal difensore con la firma PAdES utilizzando il software Arubasign.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il principio processuale della “ragione più liquida” enucleato dalla giurisprudenza civile (Sez. U civ., n. 9936 del 08/05/2014, RAGIONE_SOCIALE contro Portioli, Rv. 630490-01) e desunto dagli artt. 24 e 111 Cost. (in un’ottica di economia processuale e ragionevolezza della durata del processo) – consente di decidere con precedenza una questione, pur logicamente subordinata rispetto ad altra, quando la stessa sia suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
In siffatta prospettiva occorre osservare che il ricorso avverso la sentenza di condanna presenta, comunque, un profilo di inammissibilità indipendente dal “vizio di forma” rilevato dalla Corte di appello con l’ordinanza.
Invero l’unico motivo proposto, che contesta l’eccessività della pena, non è deducibile perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata).
Una simile conclusione recide alla base la capacità dell’impugnazione di accedere al giudizio di legittimità, indipendentemente dal fatto che l’atto rechi o
meno una valida firma digitale, questione, quest’ultima, che rimane assorbita da quella “più liquida”.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/04/2025