Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28018 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/43er~ le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME, finalizzata al ragguaglio della pena pecuniaria pari ad euro 26.400, relativa alla cartella esattoriale indicata in istanza, con la pena della reclusione espiata in eccesso.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione NOME, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione agli artt. 657 cod. proc. pen. e 135 cod. pen.
Il ricorrente rileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe commesso un errore di calcolo matematico nel momento in cui ha affermato che la pena pecuniaria già ragguagliata antecedentemente con parte della pena espiata senza titolo , pari ad euro 51.000, corrisponde a mesi 9 e giorni 6 di reclusione (276 giorni), mentre in realtà la multa pari ad euro 51.000, divisa per 250, corrisponde a 204 giorni, residuando pertanto giorni 178 come pena espiata in eccesso utile per il ragguaglio.
Osserva che, inoltre, la gravata ordinanza avrebbe fornito una motivazione contraddittoria, in quanto nella premessa afferma che era stato riconosciuto un periodo di espiazione in eccesso pari ad un anno e giorni diciassette di reclusione, espiato nell’anno 2013, e tanto a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha applicato il vincolo della continuazione, così determinando la pena in anni dodici, mesi due di reclusione e 37.000 euro di multa, poi ulteriormente ridotta di mesi due di reclusione e 10.000 euro di multa per indulto; mentre successivamente, a p. 2, afferma che dal provvedimento di cumulo del 14 settembre 2017, prodotto dalla difesa, è stato computato e detratto dalla pena da eseguire un periodo di quattro mesi di reclusione, laddove mesi due è il periodo rideterminato dal G.u.p. in aggiunta all’originaria pena di anni dodici di reclusione, a seguito del ricorso per cassazione interposto dal pubblico ministero, ed un ulteriore periodo di mesi due di reclusione è pari all’aumento determinato dalla Corte di appello di Milano, con la sentenza del 5 aprile 2016, giungendo a conclusioni differenti.
L’ordinanza sarebbe palesemente contraddittoria, in quanto i due mesi di reclusione, coperti da indulto / non potevano essere oggetto di computo ai fini della fungibilità.
La difesa insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
CONSIDERATO IN DIR:ETTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
La motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Milano risulta lacunosa.
Invero, detta ordinanza rileva che: – con riferimento alla pena espiata in eccesso pari ad anni uno e giorni diciassette di reclusione, come evidenziato dal P.m., il G.i.p. presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 4 ottobre 2020 ne ha già riconosciuto la fungibilità rispetto alla multa di euro 51.000, come determinato nel cumulo dell’8 maggio 2019, pari a mesi nove e giorni sei di reclusione (come da ordinanza allegata al parere del P.m.); – con riguardo al periodo di mesi quattro e giorni tredici di reclusione, la Procura generale presso la Corte di appello di Milano ha già detratto tale periodo, con provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 7 gennaio 2020, pure allegato al summenzionato parere; – quanto al primo periodo di un anno e giorni diciassette di reclusione, per lo stesso deve essere innanzitutto detratto il periodo di mesi nove e giorni sei di reclusione, già oggetto del provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Milano che ha ragguagliato in forza di tanto la pena pecuniaria pari ad euro 51.000 di multa, come risultante dal provvedimento n. SIEP NUMERO_DOCUMENTO; – dunque, residuerebbero da computare centosei giorni di pena espiata in eccesso (365 + 17, a cui vanno sottratti 276 giorni individuati con ordinanza del G.i.p.) che essendo riferibile al periodo di espiazione pena conclusosi in data 31 maggio 2013, possono ragguagliarsi solo rispetto a pene pecuniarie inflitte in forza di reati commessi in data antecedente; – a ben vedere, come risulta dal provvedimento di cumulo del 14 settembre 2017, prodotto dalla difesa, già in quella sede è stato computato e dunque detratto dalla pena da eseguire un periodo di mesi quattro di reclusione, laddove mesi due è il periodo rideterminato dal G.u.p. in aggiunta all’originaria pena di anni dodici di reclusione, a seguito del ricorso per cassazione interposto dal pubblico ministero (come da nota 1 del
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provvedimento) ed un ulteriore periodo di mesi due di reclusione è pari all’aumento di pena determinato dalla Corte di appello di Milano del 5 aprile 2016 (come da inscrizione n. 27 del casellario); – entrambi i periodi di pena espiata in eccesso oggetto dell’istanza sono stati già oggetto di computo da parte del pubblico ministero, sia con provvedimento della (,‹A ctuk.,Lu Procura presso il Tribunale di Milano del 14 settembre 2017, sia della Procura generale presso la Corte di appello di Milano del 7 gennaio 2020 (in relazione al periodo di mesi quattro e giorni tredici di reclusione e di mesi quattro, in relazione al periodo di un anno e diciassette giorni di reclusione) ovvero di ragguaglio (quanto al residuo di pena espiata con riferimento a tale ultimo periodo), con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 4 ottobre 2020.
L’ordinanza in esame dà, quindi, per corretti i provvedimenti di cumulo, ma non spiega il procedimento di calcolo che ne sta alla base e non considera che spetta al giudice dell’esecuzione il compito di verificare il calcolo, non potendo lo stesso limitarsi a prendere atto della detrazione di pene dal cumulo, senza verificare se tale detrazione è stata correttamente determinata.
A tale riguardo si veda Sez. 1, n. 48726 d& 22/10/2019, Macrì, Rv. 277912, in cui si osserva; anche se con riguardo specifico alla necessità di accertamento dei periodi di presofferto, onde determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza,-.che il giudice dell’esecuzione non può demandare detta incombenza al pubblico ministero, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto.
GLYPH Dette carenze GLYPH motivazionali GLYPH impongono GLYPH l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Milano.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio Tribunale di Milano. per nuovo giudizio
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.