Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Romania
avverso la sentenza emessa il 21/06/2024 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentita l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rifiutato la consegna, all’Autorità giudiziaria rumena, di NOME COGNOME, in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 21 maggio 2024 dal Tribunale di Costanza,
per il solo delitto di traffico illecito di stupefacenti commesso in Romania tra novembre 2015 e gennaio 2016, per il quale era stato condannato il 6 giugno 2016 dal Tribunale di Galati con sentenza passata in giudicato il 19 settembre 2019.
La Corte di appello ha applicato all’RAGIONE_SOCIALE la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, tramite il proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 del 2005 in quanto la Corte di appello ha escluso il radicamento di NOME nel quinquennio, senza tenere conto dei documenti allegati dalla difesa dimostrativi del suo stabile legame familiare e professionale (contratto di locazione del 2008 intestato alla madre, contratto di lavoro, rilascio del codice fiscale nel 2010, autorizzazione rilasciata dalle Autorità rumene del 5 maggio 2017 per assistere in Italia la madre e dichiarazione di quest’ultima di mantenerlo, rilasciato al Consolato rumeno a Milano), ma valorizzando, erroneamente, la custodia cautelare in Romania nel 2016 e il consumo personale di stupefacenti, per il quale non è stato emesso il mandato di arresto, avvenuto nel 2019 e in modo occasionale durante la partecipazione ad un festival.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato.
L’art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005, come successivamente modificato, riconosce l’interesse ad eseguire la pena in Italia, a condizione che lo straniero, cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea, risulti dimorante e residente effettivamente nel territorio italiano da almeno cinque anni secondo i criteri indicati dal comma 2-bis della medesima disposizione, dimostrativi del concreto radicamento nello Stato.
La sentenza impugnata, con argomenti esaustivi rispetto all’esame di tutti i documenti allegati dal consegnando, ha escluso la stabile presenza del ricorrente in Italia nel quinquennio alla luce dei seguenti elementi: 1) le dichiarazion stesso NOME, in sede di convalida, di vivere stabilmente in Italia, madre e il fratello, da circa tre anni ammettendo di avere trascorso dei peri Romania in epoca precedente; 2) il rilascio della carta di identità italiana ne
l’intestazione del contratto di locazione, risalente al 2003, alla madre; 4) l titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per pochi mesi.
A tale univoco quadro fattuale, si aggiunge l’ulteriore dato, correttamente valorizzato dalla Corte, della presenza di NOME in Romania non solo nel periodo di commissione dei delitti per i quali è stata richiesta la consegna (sentenza del Tribunale di Galati “dal novembre 2015 al gennaio 2016” e sentenza del Tribunale di Costanza “tra il 16 e il 17 agosto 2019”), come risulta dal contenuto stesso del mandato di arresto europeo, ma anche durante l’intero processo – concluso in primo grado con la sentenza del 6 giugno 2016 e in secondo grado con la sentenza del 19 settembre 2016 – e dunque per un periodo prolungato, scontando in Romania anche la custodia cautelare.
Si tratta di elementi tali da rendere del tutto ininfluenti sia la consegna d NOME soltanto per la sentenza emessa dall’Autorità giudiziaria di Galati e non anche per il mero consumo personale di stupefacenti accertato nell’agosto 2019, sia i dati formali valorizzati dal ricorso, alcuni dei quali antecedenti al quinquenni e sempre riferibili alla sola madre.
In sostanza, la Corte distrettuale, esaminando tutti i parametri indicati dall’art. 18-bis, comma 2-bis, della I. n. 69 del 2005, con argomenti logici e completi ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE, come da lui stesso ammesso in sede di convalida, avesse dimostrato di avere solidi legami nel nostro territorio solo dall’ultimo triennio, tanto da rendere infondate le censure proposte che, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono, invece, alla motivazione della decisione preclusa dall’art. 22 I. n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 41074 del 10,11/2021, Huzu, Rv. 82260).
Dal rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 12 luglio 2024