Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25011 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Collegno il DATA_NASCITA (CUI 01UOWN)
avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano ha ordinato la consegna di NOME COGNOME all’Autorità giudiziaria della Repubblica francese in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di Appello di Bordeaux il 26 febbraio 2024, ai fini della esecuzione della pena di anni due di
reclusione inflittagli dalla Corte di appello di Bordeaux per il reato di ricettazion commesso nei mesi di aprile e maggio 2018. La Corte di appello ha escluso la sussistenza del radicamento del consegnando nel territorio dello Stato ai fini della esecuzione della pena in Italia.
2.Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME denuncia violazione di legge (art. 18-bis, comma 2 e 2-bis, I. n. 69 del 2005) per la omessa valutazione delle condizioni e circostanze allegate con la memoria difensiva, prodotta in vista della trattazione dell’udienza del 23 maggio 2024, debitamente documentate, ai fini della valutazione del radicamento del consegnando sul territorio italiano.
Il ricorrente, al riguardo, assume: a) di essere nato a Collegno; b) di avere sposato una cittadina italiana; c) di essere padre di sette figli residenti, allo stat nel Comune di Vanzago.
Gli elementi, viceversa, valorizzati dalla Corte territoriale per escluderne il radicamento sono parziali e non riflettono le concrete vicende abitative del nucleo familiare: a) un contratto di locazione del 2022 per il quale è stato sfrattato; b) l’acquisto nel 2023 di un immobile, intestato alla figlia maggiorenne; c) una sfortunata compravendita di altro immobile per il quale è in corso una causa civile; d) la precarietà della condizione lavorativa, che è condizionata anche dai precedenti, l’ultimo dei quali, tuttavia, si ferma al 16 maggio 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
A seguito della modifica dell’art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005, apportata con il d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è previsto che, in relazione a mandato di arresto europeo per la esecuzione della pena, la Corte di appello può rifiutare la consegna, disponendo l’esecuzione della pena in Italia, di persona che effettivamente abbia dimora in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, valorizzandone, dunque, il radicamento in funzione di tutela, da un lato, dell’effettività della pena e, dall’altr della sua maggiore funzionalità rispetto alla finalità di risocializzazione del condannato. La Corte di appello, a pena di nullità della sentenza, deve illustrare gli indicatori che, secondo la norma in esame, guidano i criteri di accertamento del radica mento.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta,
quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma citata ed i relativi crit valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassa2:ione (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601).
La Corte di appello di Milano non ha compiuto tale verifica, incorrendo, pertanto, nel vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente.
Dalla sentenza impugnata risulta, infatti: a) che la Cprte di appello ha ritenuto insussistente la condizione di radicamento del ricorrente, cittadino macedone, evidenziando che questi, nell’interrogatorio cui era stata sottoposto dopo l’esecuzione della misura cautelare in vista della consegna, aveva indicato una pluralità di recapiti di residenza, da ultimo presso la figlia maggiore, senza tuttavia documentare alcunché in ordine alla stabilità del dato abitativo ovvero intorno alle ragioni di tali riferimenti; b) che il consegnando si era dett nullatenente e privo di attività lavorativa, l’ultima delle quali cessata nel mese di gennaio 2024; c) che i rilievi dattiloscopici ne attestavano la frequente presenza in Italia in occasione della commissione di reati e nel corso di processi, condanne e periodi di detenzione subiti.
Non si può escludere, afferma la Corte di appello, “…che il medesimo, in tutti questi anni, abbia altresì, soggiornato in altri Paesi, quale è quello di origine ovvero quello in cui ha commesso i reati per cui è oggi richiesto in consegna, visto che non risulta comunque avere stabilizzato la propria dimora’.
La valutazione della Corte di appello, in relazione a indici e criteri di valutazione del radicamento del consegnando, si risolve in una verifica del tutto parziale, che concentra l’attenzione esclusivamente sul dubbio della legittimità della presenza del consegnando sul territorio italiano, trascurando altri, rilevanti, indici che devono essere vagliati quali componenti necessari dell’articolato giudizio che deve precedere la decisione di consegna.
Il ricorrente, infatti, è nato in Italia; è coniugato con una cittadina italiana padre di sette figli, una dei quali, già maggiorenne, è la persona che da ultima ospita il nucleo familiare; non risulta abbia commesso reati nell’ultimo quinquennio e, infine, ha svolto attività lavorativa, ancorché precaria perché a termine, fino al gennaio del 2024.
La precarietà lavorativa e la instabilità del domicilio, peraltro giustificate dall produzione documentale relativa alle difficoltà economiche del nucleo familiare, non possono, di per sé, aprire il varco ad ulteriori valutazioni, non documentate, di illecite attività criminali che il consegnando avrebbe commesso nel Paese di origine o altrove, dovendo invece valutarsi, con apprezzamento analitico e globale,
la serie di elementi che il legislatore considera sintomatici ai fini del radicamento nell’ultimo quinquennio, reale e non estemporaneo, della persona nello Stato nel quale è stata tratta in arresto per la esecuzione della consegna, senza che assumano rilievo, al riguardo, generiche esigenze di tutela della sicurezza pubblica, incentrate sulla opportunità o meno dell’allontanamento del consegnando.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale indicata nel dispositivo per un nuovo giudizio, secondo i principi indicati in motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69/2005.
Così deciso il 21 giugno 2024
La Consigliera relatrice
Il Presidente