Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12003 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12003 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME COGNOME nato in Romania il 29/04/1991
avverso la sentenza emessa il 22/01/2025 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di NOME COGNOME richiesta con mandato di arresto europeo del 17 dicembre 2024 dalle Autorità giudiziarie rumene, in esecuzione della sentenza del 9 agosto 2024, definitiva 1’11 dicembre 2024, per i reati di guida in stato di ebrezza e guida senza patente, commessi in Romania il 3 febbraio 2020, con condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, tramite il proprio difensore, deducendo, due motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 26 della I. n. 69 del 2005 in quanto la Corte di appello ha rifiutato la consegna all’autorità giudiziaria rumena del ricorrente in relazione al reato di guida senza patente, per mancanza del requisito della doppia punibilità, ma poiché vi è una sola richiesta di mandato di arresto europeo, anche per il reato per il quale la richiesta è stata accolta, vi è il rischio che l’esecuzione della condanna non avvenga in modo parziale.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, comma 2 e comma 2-bis, I. n. 69 del 2005 in quanto la sentenza impugnata, nonostante la prova documentale del radicamento di Seica nel territorio italiano da oltre cinque anni (svolgimento di attività lavorativa dell’anno 2021, attribuzione del codice fiscale a giugno 2018 e percezione dell’indennità di disoccupazione), lo ha escluso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato nei limiti di cui in motivazione.
Il primo motivo di ricorso è reiterativo in quanto la sentenza impugnata, con argomenti giuridicamente corretti con i quali il ricorso non si confronta, ha accolto la richiesta di consegna per il solo reato di guida in stato di ebrezza ritenendo che il concorso formale con il delitto per il quale manca il requisito della doppia punibilità (guida senza patente) non escluda autonomia alle due fattispecie, pur oggetto di un unico MAE e di un’unica sentenza, con la conseguenza che il pericolo paventato apoditticamente dal ricorso è privo di qualsiasi fondamento.
3.11 secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1. L’art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005, come successivamente modificato, riconosce l’interesse ad eseguire la pena in Italia, a condizione che lo straniero, cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea, risulti dimorante e residente effettivamente nel territorio italiano da almeno cinque anni secondo i criteri indicati dal comma 2-bis della medesima disposizione, dimostrativi del concreto radicamento nello Stato.
3.2. La sentenza impugnata, con argomenti puntuali e completi, ha escluso la stabile presenza del ricorrente in Italia nel quinquennio in quanto i documenti allegati dalla difesa avevano dimostrato che NOME COGNOME avesse avuto
periodi lavorativi intermittenti dal 22 luglio 2021, fosse percettore di indennità di disoccupazione dal novembre 2024.
A fronte di tale univoco quadro fattuale, cui si aggiunge il dato documentale della presenza di Seica nel 2020 in Romania nella data di commissione dei reati, non assume carattere dirimente la generica dichiarazione del ricorrente di avere ottenuto l’attribuzione del codice fiscale il 14 giugno 2018, documento sganciato temporalmente dagli altri prodotti e tutti i successivi al 2021, così da non avere maturato il quinquennio legittimo, effettivo e continuativo, di residenza o dimora, indici capaci di dimostrare che egli abbia istituito in Italia la sede principale dei propri interessi affettivi, professionali od economici, tale da garantire che nel “Paese di elezione” possa avvenire il suo efficace reinserimento sociale dopo avervi scontato la pena, favorito dal fatto che possa mantenere contatti regolari e frequenti con la famiglia ed altre solide relazioni (sociali, affettive, amicali professionali, ecc.) nel tempo costruite.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 25 marzo 2025 La Consigliera estensora La Presidente