Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Polonia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta consegna di NOME COGNOME in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 18 gennaio 2023 dal Tribunale distrettuale di Cracovia per l’esecuzione delle pene residue di 1 anno, mesi 11 e 27 giorni di reclusione e di 7 mesi e 17 giorni di reclusione, rispettivamente inflitte con sentenze definitive emesse dal Tribunale Regionale di Sucha Beskidza e dal Tribunale Regionale di Cracovia-Srodmiescie per i reati di tentato furto aggravato in concorso, furto in abitazione, furto aggravato,
danneggiamento e minaccia commessi in Cracovia, Jorfanow e Osielec il 7 settembre 2011 e il 26 ottobre 2014. Dopo aver dato atto della completezza del m.a.e., rispondente agli specifici criteri di cui all’art. 6, comma 1, I. n. 69 d 2005, della sussistenza della doppia incriminazione, della completezza delle informazioni pervenute sulle condizioni carcerarie, in particolare, relative alla gestione dei portatori di disagi mentali, nonché sulla sufficienza degli spazi assicurati ai detenuti e sull’assistenza sanitaria garantita, la Corte di appello ha ritenuto mancanti i presupposti per ritenere il radicamento del consegnando, stante l’evanescenza dei punti di riferimento disponibili sul territorio italiano l’ammissione di essere senza fissa dimora.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il NOME, che tramite il difensore di fiducia ne chiede l’annullamento per avere provato mediante il deposito di vari documenti di essere presente sul territorio italiano in maniera continuativa dal luglio 2016. In particolare, deduce di aver prodotto cartelle cliniche del 2016 e 2018, la tessera sanitaria del RAGIONE_SOCIALE, valida dal 21/03/2017 al 17/03/2019, la certificazione della RAGIONE_SOCIALE, rilasciata il 21/02/2017 e la certificazione dell’associazione Comunità in Dialogo che ne attesta la presenza dal 10 ottobre 2018 al gennaio 2019; aggiunge di essere stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale nel 2021. La difesa precisa che, pur trattandosi di soggetto senza fissa dimora, il ricorrente è radicato in Italia, come risulta anche dai documentati rapporti e legami con varie strutture di volontariato e enti religiosi, ma ai fini della verifica della legittima e effettiva residenza o dimora de consegnando sul territorio italiano la Corte di appello non ha valutato né apprezzato tutti gli altri indici fissati dall’art. 18 bis, comma 2 bis, I. 69 del 20 mod. dalla I. n. 103 del 2023, la cui omessa valutazione determina la nullità della sentenza. Segnala, inoltre, che la consegna espone il ricorrente al rischio di subire trattamenti disumani e degradanti in ragione delle condizioni di sovraffollamento delle carceri polacche; che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato le condizioni di salute mentale del ricorrente e i provvedimenti adottati per evitare atti di autolesionismo, che rischiano di pregiudicare anziché trattare e curare il disagio psichico. Ritiene, pertanto, sussistenti le ragioni ostative alla consegna, giustificative dell’annullamento della sentenza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato relativamente al primo profilo di censura, che ha rilievo assorbente.
4
La Corte di appello ha esaminato in modo superficiale la documentazione prodotta dal ricorrente a dimostrazione del radicamento nel quinquennio nel territorio nazionale, esprimendo un giudizio negativo per l’evanescenza degli elementi offerti, senza, tuttavia, esaminarli in dettaglio né valutare adeguatamente se e in quale misura dalla documentazione prodotta potessero ricavarsi elementi confermativi della prospettazione difensiva, risultando attestata la presenza del ricorrente in Italia dal luglio 2016 e l’instaurazione di rapporti sociali e personali, apprezzabili quantomeno ai fini della verifica della dimora nello Stato.
Va considerato che con l’introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 18bis per effetto del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dall’il. agosto 2023, sono stati specificati normativamente i criteri che devono orientare l’esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto alla consegna ai fini della verifica della idoneità dell esecuzione della pena nel territorio nazionale in funzione del reinserimento sociale del detenuto, tra i quali assumono rilievo anche la natura e le modalità della residenza o della dimora, la commissione di reati, e anche la qualità di vita ed in genere la solidità e legalità dei legami che la persona intrattiene sul territorio italiano.
In realtà, la norma ha positivizzato nel primo periodo del nuovo comma 2-bis cit. i cd indici rivelatori di un legame con il territorio nazionale che giurisprudenza di questa Corte nel sistema previgente, prima delle modifiche di cui al d. Igs. n. 10 del 2021, aveva già individuato, al fine di delimitare l’ambit dell’accertamento spettante alla Corte di merito sul punto,. nella legalità della presenza del soggetto in Italia; nell’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa; nella distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero; nella fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi; nel pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419); ne ha, tuttavia, imposto una più incisiva e approfondita analisi, sanzionando con la nullità la sentenza che non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione”.
Pur non trattandosi di criteri di carattere tassativo, è tuttavia necessario che nella motivazione la Corte di appello dimostri di aver adeguatamente valutato anche quegli ulteriori indici costituti dal rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dai legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano.
In tale prospettiva questa Corte ha affermato che l’omessa valutazione degli indici normativamente fissati per dare conto dell’effettivo radicamento sul territorio nazionale può integrare il vizio della violazione di legge, essendo espressamente detto che “La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri d valutazione” (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601).
2.Nel caso in esame la Corte di appello, per escludere la effettività del radicamento in Italia, avrebbe dovuto esaminare i predetti indici normativi, che presiedono all’esercizio della facoltà di rifiutare la consegna e che sono stati dedotti dalla difesa, né ha spiegato le ragioni della mancanza di rilevanza dei documenti prodotti, limitandosi, come già detto, a ritenere evanescenti i punti di riferimento sul territorio italiano indicati dall’interessato, attribuendo rili assorbente all’ammissione dello stesso di essere senza fissa dimora, e ritenendo così, erroneamente, mancante la prova della effettiva e legittima residenza o dimora nel territorio italiano.
Non avendo la Corte di appello assolto l’obbligo di motivazione impostole, va ravvisata la violazione di legge, che impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, ritenuti assorbiti gli altri motivi.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.
Così deciso, il 9 luglio 2024
Il AVV_NOTAIO COGNOME nsore
Il Presidente