Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39968 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39968 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Cento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 6.3.2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6.3.2023 la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la condanna alla pena di nove mesi di reclusione pronunciata all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Ferrara nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art.4 comma 4-bis L. 401/1989 per aver in assenza RAGIONE_SOCIALEa licenza prescritta dall’art. 88 T.U.L.P.S. svolto attività di raccolta di scommesse all’interno di un esercizio commerciale di cui era titolare per conto RAGIONE_SOCIALE‘allibratore straniero RAGIONE_SOCIALE, a sua volt privo di concessione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE.
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Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 49, 51, 52 e 56 T.F.U.E., di essere a tutti gli effetti un Cent Elaborazione Dati, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla sentenza del 12.2.2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU essendo il contratto di scommessa concluso dai singoli scommettitori italiani e il bookmaker comunitario attraverso la rete internet, ovverosia accedendo ad un server ubicato in altro RAGIONE_SOCIALE Comunitario. Sostiene che gli artt. 43 e 49 CE, informati al principio RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento e di effettiv non consentono una normativa nazionale che impedisca qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco e che la sentenza CEDU del 12.9.2013 censura il sistema concessorio italiano affermando che accanto alla possibilità di operare nel territorio nazionale a mezzo dei titoli concessori rilasciati dallo RAGIONE_SOCIALE debba riconoscersi la possibilità di offrire in Italia attraverso il siste transfrontaliero puro gli stessi servizi offerti all’estero dal bookmaker comunitario con la presenza del titolare del CED o RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Point senza che si possa sanzionare penalmente il mancato conseguimento RAGIONE_SOCIALEa concessione amministrativa quando lo stesso venga rifiutato o sia reso impossibile dallo RAGIONE_SOCIALE membro interessato
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione dì legge, che l’attività in contestazione era assentita da apposito titolo rilasciato dall Questura ovverosia la comunicazione ex art. 1 comma 644 lett. e) L. n.190 del 2014, onde illegittimamente gli viene contestato il mancato conseguimento RAGIONE_SOCIALEa licenza ex art. T.U.L.P.S. essendo stata proprio dalla legge di stabilità 2015 consentita l’operatività sia attraverso un regime concessorio di RAGIONE_SOCIALEo, sia attraverso un regime autorizzatorio.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’insussitenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo necessario al perfezionamento del reato a fronte RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva difficolta di comprensione RAGIONE_SOCIALEa normativa anche a causa del sovrapporsi di pronunce giurisprudenziali e di provvedimenti amministrativi di segno opposto come affermato da Tribunale di Catania del 18.1.2011 in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile.
2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che il bookmaker RAGIONE_SOCIALE era stato discriminato dal RAGIONE_SOCIALE Monti del 2012, come comprovato dalle prove documentali e da numerose pronunce sia di questa Corte, sia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea, sia dei Tribunali di merito
2.5. Con il quinto motivo lamenta il diniego RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. emergendo la particolare tenuità del fatto dal presente ricorso e dalla cessazione RAGIONE_SOCIALEa sua attività commerciale con Bet 1128, il diniego
RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche malgrado l’incensuratezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato e chiede in subordine di rideterminare la pena nel minimo edittale e di riconoscere la sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, compendiandosi in censure astratte che non solo risultano confusamente articolate ma che comunque non si confrontano con i puntuali rilievi svolti dalla sentenza impugnata in ordine alle medesime contestazioni proposte con l’atto di appello, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, l’impugnativa in esame ripropone, in maniera niente affatto specifica, questioni ampiamente arate da questa Corte con esiti, peraltro, del tutto difformi da quelli sostenuti dall difesa, a sostegno dei quali quest’ultima indica pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU e dei giudici di merito che definisce “recentissime”, pur trattandosi in realtà di sentenze risalenti agli anni 2012-2015,
In ordine al primo, al secondo e al quarto motivo da esaminarsi congiuntamente concernendo tutti la configurabilità del reato in contestazione, deve rilevarsi che emerge dalle stesse pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU citate dalla difesa che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo RAGIONE_SOCIALE al fine di esercitar simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione e, con ciò, legittimando il contesto normativo interno fondato sul criterio del doppio binario (cfr. sentenza Biasci, Corte di Giustizia UE, sez. 3, del 12 settembre 2013).
In altri termini, è stata ritenuta compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall’art. 88 TULPS, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa quale “la licenza per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la le riserva la facoltà di organizzazione e gestione RAGIONE_SOCIALEe scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza RAGIONE_SOCIALEa stessa concessione o autorizzazione”, e dall’art. 2, comma 1 ter, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con I. n. 73 del 2010, in base al quale “l’articolo 88 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata pe esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titola dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali
o
giochi da parte del RAGIONE_SOCIALE“.
La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione (punti 21 e 23) sul rilievo che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzard è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da una normativa nazionale contenente il divieto, penalmente sanzionato, di esercitare attività in tale settore, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo RAGIONE_SOCIALE, purché tali restrizioni, siccome comportano limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Placanica, punto 42), soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, sentenze Placanica, punti da 52 a 55, nonché COGNOME e COGNOME, punti da 61 a 63).
Di conseguenza, “il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un’autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dal legislator nazionale, ossia quello RAGIONE_SOCIALEa lotta alla criminalità collegata ai giochi d’azzardo” (punto 27 sentenza Biasci).
Integra perciò il reato previsto dall’art. 4 I. 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo d concessione. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, le eventuali irregolarità commesse nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatt che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritt RAGIONE_SOCIALE‘Unione (sentenza Placanica, punto 67). Ne consegue che, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa concessione e RAGIONE_SOCIALEa licenza, per escludere la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367), o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo RAGIONE_SOCIALE nazionale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘operatore comunitario.
Sulla scorta di tale quadro normativo, fermo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘attività di raccolta di scommesse svolta dal ricorrente, dal medesimo neppure contestata, e l’assenza RAGIONE_SOCIALEa prescritta licenza amministrativa, risulta corretta, alla luc RAGIONE_SOCIALE‘autonomia RAGIONE_SOCIALE‘attività posta in essere dalla società ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa mancanza di autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘allibratore straniero per conto del quale l’imputato operava, nonché RAGIONE_SOCIALEa assenza di elementi circa l’illegittima o discriminatoria esclusione di
quest’ultimo dalle gare per il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa concessione, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del reato contestato atteso che l’illecita intermediazione e raccolta diretta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, vietata dall’art. 4 L. 401/1989, rende irrilevante il rapporto corrente fra il centro di raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse e l’allibrator straniero.
Manifestamente infondata deve ritenersi la pretesa legittimità RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente che avrebbe a detta RAGIONE_SOCIALEa difesa erogato un servizio transfrontaliero puro per aver offerto in Italia i medesimi servizi di scommesse offerti a Malta, nel cui ambito agiva quale mero rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘operatore comunitario limitandosi a mettere a disposizione degli scommettitori un Centro Elaborazione Dati collegato on line con quest’ultimo. Al contrario, risulta accertato già dalla sentenza di primo grado, sul punto integralmente confermata da quella impugnata, che all’interno RAGIONE_SOCIALE‘esercizio commerciale gestito dal RAGIONE_SOCIALE venivano accettate le scommesse dei singoli giocatori con correlata immediata consegna RAGIONE_SOCIALEe vincite, venendo escluso proprio da tale modalità un’attività RAGIONE_SOCIALE degli scommettitori, ovverosia la possibilità di accedere al sistema con un loro conto personale navigando liberamente sulla rete, che potevano invece esclusivamente collegarsi ai terminali tramite account impersonali previo pagamento, segno evidente RAGIONE_SOCIALE‘attività di intermediazione posta in essere dall’imputato che aveva allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse online.
Quanto, infine, al titolo asseritamente conseguito dal ricorrente, ovverosia alla comunicazione rilasciatagli dalla Questura ex art. 1 comma 644 lett. e) L. J-KC’tt1.4; A., 211 23.12.2024 n.190 (cd. legge di stabilità 2015), trattasi di contestazione’che non risulta essere stata sollevata con l’atto di appello, ma proposta per la prima volta innanzi a questa Corte, peraltro in assenza di qualsivoglia documentazione che la attesti: al di là RAGIONE_SOCIALEe ricadute sul merito RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità, doglianza è alla radice inammissibile.
Per concludere sul punto, va perciò ribadito il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui integra il reato previsto dall’art. 4 I. 1 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio RAGIONE_SOCIALEa prescritta licenza di pubblica sicurezz o la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 – dep. 22/05/2017, COGNOME, Rv. 270156; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 – dep. 19/08/2016, COGNOME e altro, Rv. 267736; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015 – dep. 13/04/2015, COGNOME, Rv. 263115; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014 – dep. 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260944; Sez. 2, n. 17093 del 28/03/2013 – dep. 15/04/2013, COGNOME e altri, Rv. 255552).
D’altra parte la difesa, che si limita a ripercorrere l’excursus giurisprudenziale formatosi in relazione al contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria, non evidenzia in alcun modo che il bookmaker maltese non abbia ottenuto le necessarie concessioni a causa di un’illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE, con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe e% GLYPH , r,dt.t,’ disquisizioni svolte l in ordine al RAGIONE_SOCIALE Monti a parità di condizioni con gli altri concessionari, integralmente superato dalla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di Stabilità del 2015 che ha riordinato tutta la materia prevedendo il conseguimento del titolo autorizzatorio e di seguito RAGIONE_SOCIALEa licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. da parte de concessionario.
Manifestamente infondata è la doglianza oggetto del terzo motivo diretta a censurare la motivazione in punto di sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, anche in relazione all’asserito errore provocato da una normativa ritenuta e oscura e contraddittoria.
A tal proposito, come chiarito da questa Corte nel suo più alto consesso, va osservato che il “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono RAGIONE_SOCIALE‘illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘indagine giuridica. Per l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa scusabilità RAGIONE_SOCIALE‘ignoranza occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione normativa e, conseguentemente, RAGIONE_SOCIALEa liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 – dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885).
Di conseguenza, chi intende svolgere una data attività commerciale è gravato RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di acquisire preventivamente informazioni circa la specifica normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare l’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell’interpretazione e nell’applicazione di una norma, la quale non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d’ignoranza inevitabile RAGIONE_SOCIALEa legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno RAGIONE_SOCIALEa condotta deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento fino cioè, secondo quanto affermato dalla sentenza 364 del 1988 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, all’astensione dall’azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità o meno RAGIONE_SOCIALE‘azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza
RAGIONE_SOCIALE‘illiceità (Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. COGNOME e altri, Rv 252197).
Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’imputato non versava in una situazione di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, su di lui gravava un obbligo rigoroso di informazione, trattandosi di soggetto che svolge professionalmente un’attività commerciale, quale l’intermediazione in tema di giochi e scommesse.
Anche il quinto motivo è inammissibile, risolvendosi le dispíegate doglianze, quanto all’applicabílità RAGIONE_SOCIALE‘art. 131 bis cod. pen. nel dissenso valutativo degl apprezzamenti riservati al giudice di merito, senza l’individuazione di alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motívazionale.
Il diniego opposto dalla Corte territoriale alla causa di non punibilità si fonda sull’insussistenza del primo indice-requisito, relativo alla particolare tenui RAGIONE_SOCIALE‘offesa, il quale, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, richiede una valutazione complessiva che prenda in esame tutte le peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non so di quelle che attengono all’entità RAGIONE_SOCIALE‘aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ciò posto la sentenza impugnata, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALEa speciale causa di non punibilità in esame mettendo l’accento sullo svolgimento in modo organizzato e reiterato nel tempo RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita nei confronti di un pubblico indetermina di scommettitori, senza che peraltro tale elemento risulti essere stato confutato specificamente dalla difesa che vorrebbe desumere la particolare tenuità del fatto dalle disquisizioni giuridiche svolte con il presente ricorso peraltro afferenti a stessa configurabilità del reato. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Non meritano, infine, alcuna disamina le questioni concernenti le attenuanti generiche e la riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena che il ricorso articola in forma di richieste rivolt a questo giudice di legittimità, senza che neppure risulti che le stesse fossero state formulate innanzi ai giudici del gravame, laddove la richiesta di sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena è alla radice priva di pertinenza censorea trattandosi di beneficio già concesso dal giudice di primo grado.
All’esito del ricorso consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, equítativamente fissata come in dispositivo
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di C 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE Così deciso in data 5.6.2024