Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1878 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
Depositata in Cancelleria
SENTENZA
Sulla istanza proposta dal:
Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como;
Oggi, GLYPH 16 GENI 2024
nel giudizio penale a carico di
VALENTE NOME, nata a Strongoli (Kr) DATA_NASCITA;
11– K:’
letti gli atti di causa ed il provvedimento introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione dì inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 9 marzo 2023 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como – investito della richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio a lui indirizzata in data 1 ottobre 2021 dalla competente Procura della Repubblica, ed avente ad oggetto la posizione di COGNOME NOME, imputata del reato di cui agli artt. 61, n. 2, e 81, cpv, cod. pen. e 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in esecuzione dì un medesimo disegno criminoso e con riferimento agli anni di imposta 2018 e 2019, al fine di consentire a terzi l’evasione fiscale, utilizzato, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, in occasione della redazione delle previste dichiarazioni dei redditi numerosissime fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti – ha rimesso, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. come introdotto per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022, a questa Corte di cassazione la questione pregiudiziale avente ad oggetto la determinazione della competenza territoriale in ordine al procedimento penale in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il procedimento incidentale sollevato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como con il provvedimento incoativo del medesimo è inammissibile.
Deve, infatti, segnalarsi che lo strumento introdotto, attraverso l’inserimento nel tessuto codicistico del rito penale dell’art. 24 -bis, in occasione delle modifiche apportate al processo penale tramite il dlgs n. 150 del 2022 è chiaramente volto ad evitare, così prevenendo gli eventuali inconvenienti che potrebbero in seguito verificarsi, che le incertezze in ordine alla determinazione del giudice territorialmente competente, ove non tempestivamente rilevate e definite dall’organo giudiziario procedente, possano condurre, con evidente sperpero di risorse “economico-giudiziarie”, alla successiva, più o meno ampia, vanificazione dell’attività processuale sino a quel momento svolta.
Un tale strumento, tuttavia, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali che già si sono formati in sede di prima applicazione della norma, ed ai quali questo giudice aderisce pienamente, non deve essere inteso né come destinato, nella ipotesi in cui sia stata eccepita da una delle parti la incompetenza territoriale del giudice adito, a sollevare il giudice del merito da ogni opportuna preliminare verifica in ordine alla effettiva sussistenza di serie
incertezze in ordine alla competenza territoriale né lo esime, ove tali incertezza egli abbia ritenuto che realmente esistano, dall’illustrare, con il dovuto approfondimento – sia che si tratti di questione rimessa su sollecitazione di una delle parti sia che si tratti di questione che motu proprio il giudice procedente ha inteso rimettere a questa Corte – lo stato degli atti, onde consentire alla medesima di provvedere, con pronunzia caratterizzata dalla vincolatività sul punto, in merito alla indubbiata competenza territoriale.
E’ ben vero che il legislatore non ha indicato il contenuto minimo del provvedimento con la quale viene disposta la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di cassazione, essendo esclusivamente previsto, all’art. 24-bis, coma 2, cod. proc. pen., che il giudice rimettente debba trasmettere alla Corte di legittimità, oltre alla indicazione delle parti e dei difensori, “gli atti necessari alla risoluzione della questione”, ma, tenuto conto della forma che, per espressa dizione legislativa, deve rivestire il provvedimento di rimessione (si tratta di una “ordinanza”), la lettura della disposizione dianzi citata eseguita tenendo conto del contenuto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il quale impone, a pena di nullità, che non solo le sentenze ma anche le ordinanze siano, a pena di nullità, corredate da motivazione che ne esponga al lettore le ragioni che ne hanno determinato la avvenuta adozione, risulta evidente che anche in relazione alla ordinanza con taactew è stato disposto il rinvio pregiudiziale ora in discorso è necessario che l’organo rimettente esponga le ragioni in relazione alle quali egli evidentemente dubitando della propria competenza o, quanto meno, ritenendo astrattamente ma non solo ipoteticamente dubitabile il fatto che la medesima sia correttamente incardinata di fronte all’ufficio procedente, atteso che, ove lo stesso non avesse gli= siffatta incertezza avrebbe l’onere di proclamare la propria competenza – ritenga di dovere investire, una volta e per tutte in quel determinato giudizio, questa Corte della definizione della questione pregiudiziale.
Invero, questa Corte ha, come dianzi accennato, già osservato (si veda, in tale senso, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 3 luglio 2023, n. 28561) J ou non è sufficiente acciocché la questione sia validamente devoluta a questa suprema istanza ) che il giudice rimettente si limiti a prendere atto delle esistenza della quaestio, atteso che una tale evenienza condurrebbe semplicemente ad una rimessione di tipo sostanzialmente esplorativo o meramente espressivo di un proprio inarticolato dubbio, dovendo, invece, lo stesso non solo esporre la quaestio ed analizzarla ma anche segnalare, abdicando diversamente ai propri abituali compiti in materia di
determinazione del giudice territorialmente competente, le ragioni che gli impediscono di risolvere la questione con gli ordinari strumenti procedurali.
Appare, a tale proposito, utile evidenziare la situazione sostanzialmente diversa – al di là delle identità meramente nominalistica del mezzo (ordinanza di rimessione) introduttivo dell’incidente processuale – che caratterizza questa ipotesi da quella della rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel caso in cui il giudice investito della applicazione di una determinata disposizione normativa di rango legislativo dubiti della sua conformità ai principi della Carta fondamentale.
In tale caso, infatti, il giudice a quo, che pure deve esperire gli opportuni tentativi volti a verificare la impraticabilità di una ermeneusi della norma che la riconduca entro l’ambito dei principi costituzionali, deve, ove tali tentativi si siano rivelati infruttuosi, necessariamente rimettere la soluzione del quesito di costituzionalità all’organo istituzionalmente deputato a risolvere in via giurisdizionale gli incidenti del tipo descritto, posto che le varie magistrature legittimate a sollevare le predette questioni (ove si eccettui l’ipotesi, peraltro, di assai sporadica frequenza, della Corte costituzionale rimettente di fronte a sé di questione di legittimità costituzionale) non hanno ontologicamente il potere di risolverle autonomamente, laddove, invece, il giudice ordinario investito della questione sulla propria competenze è naturalmente il giudice di questa, avendo egli tutti gli strumenti ordinamentali per autonomamente risolvere, del pari a tutte le altre quaestiones che il giudizio gli sottopone, la questione della competenza territoriale, di tal che la fisiologia processuale deve comportare non solo un uso piuttosto parco dell’istituto in questione (applicabile, per come ricordato da questa Corte di cassazione, Sezione I penale, 3 maggio 2023, n. 22326, solo di fronte a questioni di una certa serietà, in modo da evitare il rischio di un pericoloso automatismo innescato, anche a fini strumentalmente defaticanti, dalla possibile pratica volta ad una programmatica presentazione di eccezioni di incompetenza territoriale) ma anche la sua effettiva attivazione solo nelle ipotesi in cui il giudice rimettente evidenzi elementi di giudizio ancipiti in funzione dei quali si possa ragionevolmente versare in una condizione di obbiettiva incertezza in ordine al tema della competenza territoriale riguardante il singolo procedimento posto alla sua attenzione (in tale senso anche: Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 aprile 2023, n. 20612).
Osserva, ancora, il Collegio che, essendo in sostanza l’ordinanza di rimessione l’atto propulsivo del procedimento incidentale previsto dalla
normativa di recente istituzione, sarà compito dell’organo giurisdizionale rimettente specificare con la dovuta puntualità sia le ragioni che lo hanno indotto ad attivare lo strumento in questione sia fornire a questa Corte gli elementi in base ai quali egli ha ritenuto, non facendo uso degli ordinari mezzi processuali che l’ordinamento gli appresta, di dovere ricorrere, onde definire il tema della competenza territoriale, a questa definitiva istanza processuale.
Una diversa soluzione, ove fosse ammissibilmente praticata, non solo comporterebbe una sostanziale delega, più o meno diffusa, da parte del giudice di prima istanza a questa Corte relativamente alla soluzione delle questioni connesse alla competenza territoriale, ma – con le derivanti perniciose conseguenza, connesse alla definitività della decisione assunta da questa Corte ove investita ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., in relazione alla prescrizione costituzionale in tema di individuazione del giudice naturale potrebbe determinare che, ove la stessa non sia stata compiutamente informata, attraverso la motivazione della ordinanza di rimessione, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della espressione del suo giudizio, come è stato segnalato con icastica immagine, che questa sia necessitata a decidere sull’argomento, si ricorda in termini di definitività, “al buio” (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale12 aprile 2023, n. 20612).
Tirando ora le fila di quanto segnalato si rileva che nel caso di specie il Gip del Tribunale lariano, nel rimettere la questione preliminare di competenza territoriale a questa Corte ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., ha omesso qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, segnalando esclusivamente il fatto che il Pm, il quale ha pure formulato all’organo procedente richiesta di rinvio a giudizio della imputata, abbia ritenuto necessaria la rimessione della questione pregiudiziale, sottraendosi, altresì, a qualsivoglia delibazione avente ad oggetto la fondatezza di tale giudizio di necessarietà.
Per come presentata la istanza di rimessíone, priva di specificità, si presenta esclusivamente esplorativa ed ipotetica e, pertanto, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile la rimessione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Pr ‘dente