Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 07/11/1947
avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIUDICE COGNOME di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Napoli dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di lesioni colpose asc NOME COGNOME in danno di NOME COGNOME sul presupposto del difetto sottoscrizione per autentica da parte del procuratore della persona offesa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore dell Repubblica presso il Tribunale di Napoli, lamentando (in sintesi, giusta il dis di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di leg erroneità della decisione, risultando dagli atti che l’atto di querela, corre documento di identità del delegante, era stato sottoscritto digitalm dall’avvocato già munito di procura speciale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso l’annullamento senza rinvio.
Il difensore COGNOME ha depositato memoria difensiva con cui chied il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La successione degli atti processuali che qui rilevano evidenzia come nell specie non possa essere messa seriamente in dubbio la provenienza ildel querela dalla persona offesa, avendo il suo difensore, già munito di proc speciale, provveduto ad inviarla via PEC all’autorità giudiziaria, attestan veridicità della firma apposta dal querelante, nella sua qualità di difensore 39 disp. att. cod. proc. pen., mediante specifica apposizione di firma digitale
In altri termini, non è dubbio che la sottoscrizione del querelante sia autenticata dal difensore, atteso che l’atto di querela sottoscritto dalla offesa risulta allegato ad una PEC proveniente dal difensore di fiducia querelante, contenente copia del documento di identità e apposizione di u firma digitale da parte dello stesso difensore.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto che, in di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvo
GLYPH
l’apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nomi prima della redazione dell’atto di querela, in quanto l’art. 39 disp. att. co pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al “difensore” 5, n. 8920 del 08/02/2024, Rv. 286055 – 01).
Ebbene, nel caso in disamina è pacifico che il professionista sia s nominato prima della redazione dell’atto di querela, atteso che tale atto con la formale nomina “quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale” a fav dell’avv. NOME COGNOME del foro di Napoli, presso il cui studio, peral querelante aveva eletto il proprio domicilio a tutti i fini di legge; in querela e la nomina recano la data del 5.5.2022 e l’atto di querela risulta dallo stesso avv. COGNOME in data 5.5.2022 ore 18.05, come risulta da certificazione del portale di deposito degli atti penali.
Si tratta di elementi che, nel loro complesso, vanno interpretati alla del favor querelae, dovendosi concludere nel senso della sicura provenienza dell’atto di querela dalla persona che lo ha sottoscritto, come digital attestato dal suo difensore di fiducia, il quale, nella sostanza, ha chiar attestato la “verità della firma” apposta dal querelante. Ciò è sufficien ritenere processualmente valida la querela, per la quale ciò che conta, appu è che ne sia accertata la sicura provenienza (cfr. Sez. U, n. 26268 28/03/2013, Rv. 255584 – 01).
Consegue che la sentenza impugnata ha errato nel dichiarare il reat improcedibile per difetto di querela, stante la piena validità della querela versata.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Napoli per il prosieguo.
P.Q. M .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degl atti al Giudice di pace di Napoli, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigl e estensore