Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19028 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Carini il 09/11/1991
avverso la sentenza del 30/10/2024 del Tribunale di Siracusa Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ; letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per difetto di querela,
considerando che l ‘atto querelatorio presentato dalla persona offesa risultava privo di sottoscrizione autenticata e che, inoltre, alla costituzione di parte civile non potesse attribuirsi alcun effetto di conferma e reiterativo del precedente atto, in quanto atto processuale compiuto successivamente alla data del 30 marzo 2023 (termine ultimo per la proposizione di querela in ipotesi di reato, come quello in esame, divenuto procedibile a querela per effetto della riforma Cartabia).
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando errata applicazione di legge in quanto il giudice non avrebbe considerato che la querela presentata dalla persona offesa NOME COGNOME benché priva di sottoscrizione autenticata, era stata puntualmente richiamata nella allegata nomina del difensore di fiducia; che tale nomina presentava la sottoscrizione del querelante autenticata; che la stessa querela e gli allegati erano stati depositati dal difensore di fiducia, avv. COGNOME presso la stazione dei Carabinieri di Francofonte, ai sensi degli artt. 337 cod.proc.pen. e 39 disp. att. cod.proc.pen., a dimostrazione della provenienza della querela da parte del soggetto titolare del relativo diritto.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto i reati contestati all’imputato, di cui agli artt. 582 co. 1 cod.pen. e 612 co. 1 cod.pen. rientrano tra quelli per cui si è proceduto a citazione diretta, per i quali il pubblico ministero non può appellare, ai sensi dell’art. 593 comma 2 cod. proc. pen.
In via subordinata ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, con riferimento al tema introdotto dalla difesa dell’imputato , attraverso la memoria depositata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., relativamente al difetto di legittimazione del pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione, deve rilevarsi che, a nche a seguito della modifica dell’a rt. 593, comma 2, cod. proc.pen. (secondo cui «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2»), introdotta dall’art. 2, comma1, lett. p) della legge 9 agosto 2024 n.114, permane la facoltà del pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608, comma 2, cod. proc. pen. «contro ogni sentenza inappellabile,
di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale».
È, inoltre, infondata l’ulteriore deduzione difensiva secondo la quale il ricorso in esame risulterebbe proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. . Dalla lettura dell’impugnazione proposta risulta evidente come la stessa si correli ad un error in procedendo , in quanto fondata su motivi di diritto concernenti l’individuazione de gli elementi afferenti la condizione di procedibilità, ovvero la presentazione di un valido atto querelatorio.
L a sentenza impugnata è incorsa nell’errore di non riconoscere validità all’atto di querela presentato dalla persona offesa sul presupposto del difetto di sua valida sottoscrizione.
L’accesso agli atti di causa, da parte di questo Collegio, consentito quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092), ha infatti permesso di verificare che: alla querela, depositata presso la stazione dei carabinieri di Francofonte, era stato allegato atto di nomina di difensore di fiducia ai sensi degli artt. 96 e 122 cod. proc. pen.; l’atto di nomina conteneva l’esplic ita indicazione che la denunzia allegata avrebbe dovuto ritenersi parte integrante dello stesso (‘ in merito alla denuncia dattiloscritta allegata alla presente che ne fa parte formale e sostanziale dichiaro di nominare’ ) ed era sottoscritto dal difensore che aveva provveduto ad autenticare la firma della persona offesa; il medesimo difensore di fiducia, avv. COGNOME ha provveduto alla presentazione materiale dell’atto dinanzi i carabinieri , in data 23.12.20, e, in sede di deposito, ha ratificato e confermato in ogni parte la querela, datata 12.12.20, con cui era stata chiesta la punizione di NOME COGNOME.
2.1. In virtù dell’art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell’autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente.
Nella fattispecie, il richiamo effettuato al contenuto della denuncia-querela (essendo al momento del suo deposito il reato attribuito all’agire dell’imputato procedibile d’ufficio) in seno all’atto di nomina del difensore di fiducia , investito del potere di rappresentare, in sede processuale, la stessa persona offesa, con un’unica sottoscrizione apposta in calce all’intero documento, consente di ritenere la sottoscrizione de qua riferita ad entrambi gli atti, alla nomina del difensore e alla stessa denuncia; il che porta a negare la ravvisabilità del dedotto vizio formale della querela stessa.
Le finalità delle norme sulla autenticazione della firma della querela sono destinate a fornire la certezza giuridica della riconducibilità delle stesse ai querelanti e poiché, dall’altro lato, è pacifica nella giurisprudenza la non indispensabilità della contestualità tra momento di apposizione delle firme e autenticazione delle stesse da parte del difensore, ne consegue che l’atto complessivamente inteso (denuncia con annessa nomina difensiva e deposito/ratifica della stessa da parte del difensore di fiducia nominato) deve ritenersi valido ed idoneo a ritenere autenticate la firma della persona offesa apposta sulla querela (Sez.5, n. 41037 del 18/09/2015).
In particolare, è stato ritenuto che «Il difetto di autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla querela non ne comporta l’invalidità se la stessa viene depositata contestualmente all’atto di nomina del difensore di fiducia della medesima persona offesa con firma autenticata dal legale» (Sez. 5, n. 9722 del 28/01/2009, Rv. 242977 -01) e che «In tema di formalità della querela, l’apposizione di un’unica sottoscrizione in calce ad un documento contenente sia la querela che la nomina del difensore di fiducia, non ne determina l’invalidità, dovendosi riferire tale sottoscrizione ad entrambi gli atti posti al sopra di essa» ( Sez. 2, n. 34156 del 26/05/2015, Rv. 264530 -01).
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa
Così deciso il 27/03/2025.