Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51681 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51681 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 del GIUDICE DI PACE di NOVARA DI SICILIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur NOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8
137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Novara di Sicilia con sentenza del 16/3/2023 assolto NOME COGNOME dal reato ascrittogli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazion deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), proc. pen., in relazione agli artt. 192, 541, comma 2 e 427, comma 3, cod. p pen. Osserva che, a fronte della richiesta di condanna della querelante refusione delle spese sostenute per la sua difesa, nonché al risarciment danno, vi è stata l’omessa pronuncia da parte del Giudice di pace.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma
lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., ritenendo c l’accusa mossa dalla pate civile sia connotata quanto meno da colpa grave, consistita nel non aver avvertito l’ingiustizia dell’accusa mossa, palese a chiunque valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento.
1.1 I due motivi, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Rileva il Collegio che:
l’art. 542 cod. proc. pen. stabilisce che, quando si tratta di reati punibili querela di parte (come quello previsto dall’art. 636 cod. pen.), nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (ipotesi quest’ultima che ricorre nel caso di specie), si applicano le disposizioni d cui all’art. 427 cod. proc. pen. per quanto riguarda – tra l’altro – la refusi delle spese ed il risarcimento del danno in favore dell’imputato;
l’art. 427 cod. proc. pen., dispone al comma 2 che, in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (quest’ultima ipotesi ricorre nel caso di specie), il querelante è condanNOME alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato, ma che le spese possono essere compensate quando ricorrono giusti motivi; al comma 3 che, se vi è colpa grave, il querelante può essere condanNOME a risarcire i danni all’imputato;
l’art. 574, comma 2, cod. proc. pen., prevede che l’imputato possa proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali;
è ricorribile per cassazione dall’imputato (e non appellabile), la sentenza di assoluzione del giudice di pace che abbia omesso di pronunciarsi sulla condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali e, in caso di colpa grave, al risarcimento dei danni (Sezione 2, n. 23142 del 8/4/2011, Fiorito, Rv. 250564 01). Invero, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 “nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale”. Ne consegue che, in mancanza di specifica previsione del suddetto decreto, l’impugnazione dell’imputato assolto contro le disposizioni della sentenza relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali è prevista dall’art. 574, comma 2, cod. proc. pen. e, per quanto concerne il mezzo di impugnazione, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che essa “è proposta
col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza”. Tali disposizioni sono quelle di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 274/2000, relative all’impugnazione delle sentenze di proscioglimento e non quelle di cui al comma 1 dello stesso articolo, poiché non si tratta dell’impugnazione di statuizioni civili carico dell’imputato, bensì della omessa condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e al risarcimento dei danni (art. 541, comma 2, cod. proc. pen.).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso che si sta scrutinando, effettivamente il Giudice di pace – pur dando atto in sentenza delle conclusioni del difensore dell’imputato con specifico riferimento alla richiesta di condanna della querelante alla refusione delle spese sostenute per la sua difesa, nonché al risarcimento del danno – ha poi omesso di pronunciarsi sul punto e che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere illegittima la sentenza del giudice di pace che ometta di provvedere sulla richiesta dell’imputato, assolto per insussistenza del fatto o per non averlo commesso, di condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali, potendo tale statuizione essere esclusa solo in presenza di giusti motivi individuati e valutati dal giudice (Sezione 5, n. 13809 del 18/2/2020, Ragusa, Rv. 279076 – 01). Analogamente deve rilevarsi con riferimento alla omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, che presuppone una compiuta analisi in relazione alla sussistenza della colpa grave in capo al querelante.
Tuttavia, occorre evidenziare che nel caso di specie la sentenza ha statuito l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., “perché non è stata raggiunta la prova della commissione dei fatti”, dunque, per la insufficienza della prova che il fatto sussista, circostanza questa che – come si chiarirà – di per sé esclude la sussistenza della colpa grave del querelante. Sul punto, invero, la Corte Costituzionale, interpretando gli artt. 427, comma 2 e 542 cod. proc. pen., ha escluso qualsiasi automatismo della condanna alle spese del querelante in caso di assoluzione, ritenendo che la stessa non possa prescindere da un atteggiamento colposo nella proposizione della querela (sentenze nn. 180 e 423 del 1993) e sulla scia di detta lettura costituzionalmente orientata del comma 2 dell’art. 427 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall’imputato, assolto per non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull’esistenza dell’elemento della colpa nell’esercizio del diritto di querel (Sezione 2, n. 3099 del 23/11/2022, Marino, Rv. 284345 – 01; Sezione 2, n. 56929 del 3/10/2017, Sovrana, Rv. 271697 – 01; Sezione 5, n. 47967 del 7/10/2014, Vecchio, Rv. 261042 – 01; Sezione 6, n. 27494 del 27/3/2009,
COGNOME, Rv. 244524 – 01; Sezione 2, n. 27590 del 22/5/2007, Tiranno Aiera, Rv. 238895 – 01), con la conseguenza che la condanna deve essere esclusa allorché risulti che l’attribuzione del reato non sia in alcun modo ascrivibile colpa del querelante stesso; con la ulteriore precisazione che «non deve trattarsi di un rimprovero ex post, ciò che viene censurato è la colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile in chi abbia esercitato il diritto di querela con riguardo al silenzio o alla sottovalutazione – quali condotte tenute al momento del “racconto” esposto in querela – di aspetti noti e rilevanti sul piano dei fatti» (Sezione 2, n. 56929/2017 cit.).
Orbene, a fronte di un proscioglimento ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dunque, fondato sul dubbio probatorio, la condanna del querelante al pagamento delle spese sostenute dall’imputato ed a maggior ragione al risarcimento del danno (per il quale l’art. 427, comma 3, cod. proc. pen. richiede la colpa grave) risulterebbe all’evidenza in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ne è seguita nella misura in cui l’atteggiamento colposo della persona offesa appare non compatibile con tale formula assolutoria, che prevede, pur sempre, la sussistenza di un quadro insufficiente, contraddittorio o incerto e, pertanto, idoneo quantomeno a prospettare una possibilità di colpevolezza, che è condizione a fronte della quale l’esercizio del diritto di querela non può riteners ingiustificato e, tantomeno, esercitato con profili colposi (Sezione 2, n. 3099/2022 cit.).
Quanto all’omessa motivazione sulle richieste difensive, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 – 01). Nel caso di specie, la reiezione di entrambe le istanze si deduce implicitamente dalla struttura complessiva dell’impianto motivazionale che ha condotto alla assoluzione per insufficienza della prova in ordine alla insussistenza del fatto.
In conclusione, deve affermarsi che l’assoluzione pronunciata ai sensi del capoverso dell’art. 530 cod. proc. pen. per insufficienza o per contraddittorietà delle prove esclude sia la condanna alle spese del querelante, sia la configurabilità della lite temeraria con il conseguente risarcimento del danno, essendo per così dire in re ipsa l’insussistenza della colpa ed a maggior ragione della colpa grave.
2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2023.