Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15649 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 19 aprile 2023 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 22 giugno 2022, all’esito del giudizio dibattimentale, ha condannato NOME COGNOME alla pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e di lesioni personali stradali gravi (capo b), commessi in data 14 aprile 2015.
La Corte di appello di Roma, con la pronuncia impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall’imputata, ha ridotto la pena ad otto mesi di reclusione.
LAVV_NOTAIO, difensore della COGNOME, ricorre avverso questa sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, il difensore deduce l’inutilizzabilità della querela ai fini del giudizio sulla responsabilità penale dell’imputata.
Il difensore rileva che l’accordo relativo all’acquisizione della querela al novero degli atti utilizzabili per il dibattimento penale non priverebbe l’imputato della legittimazione a eccepire la nullità o l’invalidità di tale atto; nel caso di spec peraltro, la difesa avrebbe prestato il proprio consenso all’acquisizione della querela e delle prove documentali fornite dalla pubblica accusa, senza, tuttavia, alcuna rinuncia a far valere i vizi dell’atto.
La produzione della querela, del resto, non potrebbe surrogare l’escussione diretta della persona offesa, che non era stata sentita quale testimone in dibattimento, senza, peraltro, che vi fosse alcuna ragione di impedimento.
La querela, del resto, sarebbe un mero atto di impulso processuale, che rappresenta la sussistenza di una condizione di procedibilità; il giudice, dunque, dalla stessa non potrebbe trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda per addivenire ad una decisione oltre ogni ragionevole dubbio.
3.2.Con il secondo motivo, il difensore deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la violazione di legge per la mancata escussione testimoniale della parte offesa, l’agente di P.S. Ricci.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data in data 6 febbraio 2024, il Procuratore generale, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
Con il primo motivo, il difensore deduce l’inutilizzabilità della querela ai fini del giudizio sulla responsabilità penale dell’imputata e rileva che il consenso
prestato all’acquisizione degli atti al fascicolo per il dibattimento non equivale ad accettazione degli effetti degli stessi.
Il motivo è inammissibile per aspecificità.
3.1. La ricorrente non ha, infatti, precisato la violazione della legge processuale che comporterebbe l’inutilizzabilità della querela acquisita al fascicolo del dibattimento per effetto dell’accordo delle parti.
La Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata ha, del resto, rilevato che, nel corso del giudizio di primo grado, «le parti… avevano prestato il loro consenso “a che la querela fosse acquisita a fini probatori al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 493 c.p.p.”, circostanza questa non contestata in appello».
Il consenso all’inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti contenuti in quello del pubblico ministero determina, dunque, la definitiva acquisizione degli stessi al materiale probatorio dibattimentale (ex plurimis: Sez. 4, n. 27717 del 14/05/2014, COGNOME, Rv. 260122 – 01, con riferimento verbali di sommarie informazioni) ed è, dunque, utilizzabile come mezzo di prova la querela acquisita, a fini decisori, al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, anche quando il querelante si sia sottratto volontariamente all’esame dell’imputato e del suo difensore (Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021, COGNOME, Rv. 28274- 01).
3.3. Il motivo è aspecifico anche in quanto il ricorrente non ha operato la c.d. prova di resistenza, volta a dimostrare il carattere decisivo dell’elemento probatorio del quale allega l’inutilizzabilità.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identi convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (dep. 2017), La Gumina, Rv. 269218 – 01 ).
La Corte di appello ha, del resto, rilevato che la prova della colpevolezza dell’imputata non si fonda esclusivamente su tale atto (e, dunque, sulle dichiarazioni della persona offesa), ma anche sulla comunicazione di notizia di reato, sull’annotazione di indagine, sul referto del pronto soccorso, sulle sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e dall’agente di P.S. Olivari.
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L’acquisizione della querela, dunque, non ha assunto valenza decisiva nelle decisioni di merito.
Con il secondo motivo, il difensore deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., la violazione di legge per la mancata escussione testimoniale della parte offesa, l’agente di P.S. Ricci.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la ricorrente non ha neppure dedotto che la testimonianza richiesta sia una prova decisiva e che, dunque, abbia un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.
La ricorrente avrebbe, infatti, dovuto argomentare in ordine alla rilevanza e alla idoneità di quella prova al fine dell’incontestabile conseguimento di un esito opposto a rispetto a quello cui è pervenuta la pronuncia impugnata (Sez. 6, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).
Nessuna richiesta di esame testimoniale della persona offesa, peraltro, risulta essere stata formulata dalla ricorrente e non è ammissibile la deduzione, con ricorso per cassazione, della mancata assunzione di una prova decisiva, allorché la parte ricorrente non ne abbia fatto richiesta a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 21580901).
Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/02/2024.