Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28132 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME COGNOME I COGNOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.11 giudice monocratico del Tribunale di Siracusa non ha convalidato l’arresto di COGNOME NOME, sul presupposto che non si rientrerebbe in un’ipotesi di arresto del privato cittadino di cui all’art. 383 cod. proc. pen. e difettasse, in ogni ca iI requisito della flagranza o della quasi flagranza, atteso che l’arrestato non era stato trovato dagli operanti successivamente intervenuti con tracce del reato.
Il ricorrente, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, deduce il vizio di violazione di legge, evidenziando che i carabinieri intervenuti immediatamente dopo i fatti avevano avuto la possibilità di riscontrare direttamente la presenza ingiustificata dell’indagato, in orario notturno, all’intern del retro della tabaccheria’ la rottura del vetro della finestra una situazione soqquadro nel retro dell’esercizio, come se l’indagato stesse cercando oggetti da portare via; tali tre elementi hanno consentito agli operanti di determinarsi a procedere all’arresto in virtù di una loro diretta percezione della situazione fattual inequivocabilmente rivelatrice della recentissima commissione del delitto e non sulla base di informazioni ricevute da terzi; conclude che sussiste pertanto il requisito della quasi flagranza indebitamente escluso dal giudice e insta quindi per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nella requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore del COGNOME ha fatto pervenire una memoria difensiva con cui chiede rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Il giudice, dopo aver giustamente rilevato che nel caso di specie non ricorre l’ipotesi dell’arresto del privato di cui all’art. 383 cod. proc. pen., che richiede si tratti di delitto per cui è previsto oltre l’arresto obbligatorio, la procedibi ufficio, non sussistente in relazione al tentato furto contestato (tant’è che la persona offesa procedeva a sporgere denuncia-querela), ha rilevato che non si potesse ravvisare neppure la fattispecie della quasi-flagranza in relazione all’intervento immediatamente successivo posto in essere dai verbalizzanti, ai quali il COGNOME era consegnato dalle persone che lo avevano colto in flagranza di
reato, in mancanza di tracce del reato a cui ricondurre l’ipotesi della quasi flagranza.
Il rigetto della convalida nel caso di specie si incentra su una applicazione pedissequa della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 39131 del 24/11/2015 – dep. 21/09/2016, P.M. in proc. Vetrice, Rv. 267591.
E’ vero che tale pronuncia ha affermato che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (nella specie l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore).
E’ altrettanto vero che la fattispecie della quasi flagranza – che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato – deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (Sez. 4, Sentenza n. 5349 del 04/12/2019, Rv, 278443).
E’ tuttavia altrettanto vero che, come ha già avuto modo di osservare questa Corte, con argomenti qui condivisi, in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”, la nozione di “tracce” del reato, rilevante ex art. 382 cod. proc. pen. non va considerata in senso solo letterale del termine, quale indizio materiale della perpetrazione del reato, ma può ricomprendere anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell’intervento dalla polizia giudiziaria (così, ad es., Sez. 5, Sentenza n. 3719 del 28/11/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 278295 – 01).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dal verbale di arresto, l’indagato, una volta bloccato da privati cittadini, fu consegnato ai verbalizzanti che, prontamente intervenuti, avevano modo di constatare, direttamente, la presenza in loco del prevenuto, la rottura del vetro della finestra dell’esercizio commerciale e la situazione di soqquadro in cui lo stesso versava ovvero circostanze non equivoche che ragionevolmente inducevano a ritenere che il soggetto fermato dai privati fosse l’autore del tentato furto sventato dai privati.
Deve pertanto ritenersi legittimo l’arresto eseguito dagli operanti a seguito di una siffatta constatazione, ricorrendo i presupposti per l’arresto, versandosi nella fattispecie della quasi-flagranza.
Per effetto dei vizi riscontrati, l’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 9/5/2024.