Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12505 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12505 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di:
NOME nato in Egitto il 25/10/1999
avverso l’ordinanza del 04/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata;
letta la memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 04/01/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno non convalidava l’arresto di NOME COGNOME ritenendo non sussistente lo stato di flagranza, tenuto conto che la polizia giudiziaria non aveva avuto immediata e contestuale percezione diretta della commissione del reato, giungendo alla identificazione ed all’arresto dell’autore materiale unicamente in base alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l’erronea valutazione del giudice in ordine alla ritenuta insussistenza della quasi flagranza. Cita all’uopo diverse pronunce di legittimità che hanno affermato che la quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria si sia posta all’inseguimento del reo anche laddove non abbia assistito a fasi dell’azione delittuosa, ma ne abbia
R.G.N. 1346/2025
Motivazione Semplificata
avuto contezza tramite elementi investigativi forniti nell’immediatezza dalla vittima ed abbia condotto le ricerche senza soluzione di continuità. Evidenzia che, nel caso di specie, la polizia giudiziaria prendeva contezza del consumato reato non solo per le prime indicazioni fornite dalla vittima, ma anche per percezione diretta, apparendo la stessa ancora insanguinata e ferita nei punti in cui aveva dichiarato di essere stata attinta dai fendenti; che l’indagato veniva non solo individuato a poca distanza ed in un torno temporale compatibile con l’assenza di soluzione di continuità, ma appariva anche indossare ancora i medesimi abiti descritti dalla donna.
In data 20/3/2025 Ł pervenuta memoria difensiva a firma dell’avv. NOME COGNOME difensore di ufficio dell’El Karaksy, con cui chiede che il ricorso del pubblico ministero sia rigettato.
Il ricorso Ł inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui Ł affidato.
Invero, Ł consolidato il principio secondo cui Ł illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poichØ, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267591 – 01, intervenuta in un caso analogo a quello che si sta scrutinando, atteso che l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore). ¨ stato, in proposito, evidenziato che, il potere di privazione della libertà personale attribuito alla polizia giudiziaria, avendo natura eccezionale (art. 13, comma 2, Cost.), «trova ragionevole giustificazione nella constatazione (da parte di chi procede all’arresto) della condotta del reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero della diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza» (Sez. U, n. 39131/16, cit.), ciò che all’evidenza non accade quando si giunge all’arresto sulla base delle sole indicazioni fornite dalla persona offesa o da terzi alla polizia giudiziaria nei casi in cui gli agenti operanti non abbiano assistito alla perpetrazione del reato ovvero non ne abbiano percepito le tracce di commissione ‘immediatamente prima’.
Nel caso di specie, la polizia giudiziaria ha proceduto all’arresto dell’El Karaksy solo ed unicamente grazie alle informazioni ricevute dalla persona offesa, che ha descritto le fattezze e l’abbigliamento del soggetto che poco prima aveva tentato di rapinarla, cagionandole le lesioni di cui al capo 2) della rubrica. Inoltre, la circostanza che la persona offesa fosse insanguinata costituisce elemento che non ha carattere individualizzante rispetto all’autore della rapina.
Le considerazioni che precedono impongono, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, la cui qualità di parte pubblica lo esonera dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME