Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26652 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26652 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il Tribunale Di Crotone
nel procedimento a carico di:
COGNOME Pasquale nato a Napoli l ‘ 11/10/1991
NOME nato a Villaricca l ‘ 08/05/2001
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 delGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Crotone.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l ‘ annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Crotone non convalidava l’arresto eseguito in ‘quasi flagranza’ di NOME COGNOME e NOME EmanueleCOGNOME in relazione al reato di
estorsione tentata, poi riqualificato nel reato di tentata truffa aggravata. Il Giudice non riteneva vi fossero gli estremi della ‘ quasi flagranza ‘ in quanto gli indagati erano stati rintracciati solo sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 381 e 391 cod. proc. pen.): gli indagati sarebbero stati arrestati in seguito ad un inseguimento effettuato sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa che si sarebbe protratto senza soluzione di continuità ed avrebbe condotto all’individuazione degli autori dell ‘ aggressione senza che vi fosse una sostanziale perdita di contatto con gli inseguitori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è ammissibile.
1.1. Il Collegio riafferma che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267591 – 01).
Secondo le Sezioni unite «il lemma inseguire, denotante, con tutta la sua pregnanza, l’azione del «correre dietro chi fugge», e l’ulteriore requisito cronologico di immediatezza, «subito dopo il reato», richiesto dalla legge, postulano la necessità della correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo. La conclusione si rinsalda alla luce della considerazione della ratio legis . La eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell’arrestato. Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all’arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza. Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fondati sul piano affatto differente degli elementi investigativi assunti (ancorché prontamente e magari anche in loco) dalla polizia giudiziaria, non offrono analoghe sicurezza e affidabilità di previsione» (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, § 3).
1.2. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari di Crotone, non ha ritenuto sussistente la ‘ quasi flagranza ‘ in quanto i verbalizzanti avevano proceduto all’arresto degli indagati sulla base della descrizione fornita dalla persona stessa e da alcuni vicini (non
meglio identificati), dunque senza avere percezione diretta di alcun segmento del fatto e senza rinvenire sui fermati tracce del tentato delitto (pag. 3 del provvedimento impugnato).
Si tratta di una valutazione effettuata in piena coerenza con le indicazioni ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite che non si presta a nessuna censura in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il giorno 27 maggio 2025.