Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45349 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 45349 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/seetite le conclusioni del PG GLYPH rt M guA o GLYPH I l i 4:4 “r/3 1 °ce A l G. , 0 & La
IN FATTO E IN D:IERITTO
Con sentenza emessa – ai sensi dell’art. 425 cod.proc.pen. – in data 22 settembre 2021 (dep. Il 16 novembre 2021), il GUP del Tribunale di Catania ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in riferimento al reato di cui all’art.416 cod.pen. (capo n.1 della richiesta di rinv a giudizio) perché il fatto non sussiste.
Con atto del 6 dicembre 2021 il Procuratore della Repubblica di Catania ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza.
Con posteriore atto del 9 dicembre 2021 intestato integrazione e modifica atto di impugnazione -il Procuratore della Repubblica di Catania ha manifestato la volontà di ‘intendere il gravame presentato in data 6 dicembre 2021 come rivolto alla Corte di Appello (con rinuncia al ricorso per saltum verso la Corte di Cassazione)’.
La Corte di Appello di Catania con ordinanza emessa In data 2 febbraio 2023 ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
4.1 In motivazione di detta ordinanza si osserva, in sintesi, che:
l’atto di impugnazione originariamente proposto in data 6 dicembre 2021 è il ricorso per cassazione;
nel successivo atto si esprime una ‘rinunzia’ al ricorso per saltum presso la Corte di Cassazione e si formula, in sostanza, un autonomo atto di appello con identico contenuto dell’atto rinunziato.
Da ciò la considerazione per cui la qualificazione dell’atto di impugnazione, così come ogni valutazione sulle conseguenze della rinunzia, spettano a questa Corte di cassazione.
Hanno depositato memoria le difese degli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
5.1 Secondo le argomentazioni svolte dalle difese la rinunzia all’originario atto di ricorso per cassazione ne determina la inammissibilità, con passaggio in giudicato della decisione impugnata. Ciò in ragione del fatto che la rinunzia è ricompresa espressamente tra le cause di inammissibilità (in tal caso sopravvenuta) della impugnazione, con esaurimento della facoltà di impugnare.
5.2 Non potrebbe operarsi alcuna riqualificazione dell’originario atto (ricorso) in appello, ai sensi dell’art.568 comma 5 cod.proc.pen. proprio in ragione della espressa rinunzia al ricorso, che non la consente, né potrebbe operare la particolare disposizione di legge di cui all’art.580 cod.proc.pen. .
Ritiene il Collegio di dover trasmettere gli atti alla Corte di Appello di Catania, posto che la volontà della parte va identificata come tesa alla proposizione di un atto di appello ai sensi dell’art.428,comma i cod.proc.pen. .
6.1 Nel caso in esame la parte pubblica titolare della facoltà di proporre impugnazione, come si è esposto sopra, ha formalizzato la volontà di impugnare la decisione del GUP con due atti, ma l’uno ricollegato espressamente all’altro, entrambi depositati nel termine di legge per proporre impugna2:ione.
Non può pertanto dedursi dalla sequenza di manifestazioni esteriori l’esistenza di una volontà della parte di rinunziare alla «facoltà di impugnare», quanto l’esistenza di una volontà di proporre una tipologi&di impugnazione (l’atto di appello) e non un’altra (il ricorso per cassazione per saltum).
In tale prospettiva, l’atto di impugnazione – dovendosi in tale campo dare il maggior rilievo possibile alla volontà della parte (v. Sez. U n. 45371 del 2001) va ritenuto unico e non duplice, posto che il secondo atto integra il primo e manifesta in modo compiuto la volontà della parte quanto al «mezzo» di impugnazione prescelto.
Va ritenuto, pertanto, non proposto alcun ricorso per cassazione e non può – per tale ragione – accedersi alle considerazioni difensive in punto di inammissibilità.
Gli atti vanno trasmessi, come da dispositivo, al giudice funzionalmente competente.
Ritenuto l’atto presentato il 6.12.2021, come integrato dall’atto presenta 9.12.2021, quale appello ex art.428 cod.proc.pen., dispone trasmettersi gli alla Corte di Appello di Catania per il giudizio.
Così deciso in data 5 luglio 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente