Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di BOLZANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bolzano, all’esito di giudizio abbreviato cui non ha partecipato la parte civile, ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
Ha proposto appello l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME AVV_NOTAIO, deducendo l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato ed eccependo, come secondo motivo, il difetto di valida querela.
Con ordinanza del 30 maggio 2024 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione sul rilievo che la sentenza di proscioglimento, resa all’esito di giudizio abbreviato, non è appellabile e che pertanto l’impugnazione va qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione – che, secondo quanto correttamente ritenuto dalla Corte di appello, va qualificata come ricorso per cassazione – è inammissibile perché proposta da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Il processo solleva due quesiti: il primo, in ordine logico, impone di indagare la natura della sentenza ex art. 131 bis cod. pen.; il secondo richiede di chiarire presupposti e limiti del potere riconosciuto al giudice dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La natura della sentenza ex art. 131-bis cod. pen.
La prima problematica si innesta sulla previsione dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen.
3.1. La disposizione citata è la risultante della modifica operata dall’art. 2 della legge n. 46 del 2006 (che ha soppresso l’inciso limitativo finale «quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula») e della successiva sentenza n. 320 del 2007 della Corte Costituzionale (che ha rimosso la limitazione ivi prevista al potere di impugnazione nei confronti del pubblico ministero). Esso stabilisce la radicale inappellabilità, da parte dell’imputato, delle sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio abbreviato.
La ratio della norma riposa sulle caratteristiche del giudizio abbreviato.
Questo rito trova fondamento nella «libera e consapevole accettazione», da parte dell’imputato – quale contropartita per un trattamento premiale sul piano sanzionatorio (riduzione di un terzo della pena eventualmente inflitta) – di «limitazioni di diritti e facoltà LA, altrimenti riconosciuti nel rito ordinario» (cos Corte Cost. sent. n. 288 del 1997).
Tra i “sacrifici” richiesti all’imputato si annovera – a fianco del consenso ad essere giudicato sulla base degli atti raccolti nelle indagini preliminari, con conseguente rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova in sede dibattimentale – anche l’accettazione preventiva di limitazioni alla facoltà di appello. Ciò nella logica di un rito alternativo che, per un verso, persegue obiettivi
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di semplificazione e accelerazione dei processi e, per altro verso, si incardina per esclusiva volontà dello stesso imputato (Corte cost. sent. n. 274 del 2009).
3.2. Questo collegio ritiene che nel novero delle “sentenze di proscioglimento”, inappellabili quando emesse all’esito di giudizio abbreviato, ricada anche quella di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. proc. pen..
Militano in tal senso la sistematica del codice e i correlativi principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (anche a Sezioni Unite).
La rubrica dell’art. 651-bis cod. proc. pen. definisce espressamente “sentenza di proscioglimento” quella “per particolare tenuità del fatto”.
Nel medesimo senso si esprime la Corte costituzionale che qualifica espressamente la decisione in parola come “pronuncia di proscioglimento” (sentenza n. 173 del 2022), pur con le sue peculiarità: «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME); «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» (Corte Cost. ord. n. 279 del 2017).
Le ridette peculiarità determinano: l’efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno; l’iscrizione, per legge, nel casellario giudiziario; l’applicazione, in base a Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266592 – 01, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Conformemente si è espressa la Corte di cassazione anche a Sezioni Unite con le sentenze COGNOME e COGNOME sopra richiamate.
Sul tema, e proprio nel caso di giudizio abbreviato, si registra l’intervento delle sezioni semplici che hanno qualificato come sentenza di proscioglimento la pronuncia dichiarativa della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all’esito di giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, COGNOME, Rv. 284685 – 01).
La decisione interviene nella prospettiva, diversa da quella in rassegna, dell’impugnazione del pubblico ministero. L’art. 443, comma 3 cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
Il giudice di legittimità ha stabilito che la sentenza ex art. 131-bs cod. pen. è una sentenza di proscioglimento (ancorché presenti marcate peculiarità) e che,
pertanto, non valgono per essa i limiti soggettivi di appellabilità stabiliti dal citato comma 3 dell’art. 443, cod. proc. pen. per le sentenze di condanna (conf. Sez. 6, n. 31762 del 11/06/2024, COGNOME, non massimata).
3.3. Discende che, ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all’esito di giudizio abbreviato, non può essere appellata dall’imputato; quest’ultimo dispone soltanto del rimedio del ricorso per cassazione.
4. La qualificazione dell’impugnazione.
4.1. Nel presente processo l’imputato, prosciolto ex art. 131-bis cod. pen. all’esito di giudizio abbreviato, ha proposto appello.
Il giudice di secondo grado ha qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione e, conseguentemente, ha trasmesso gli atti al giudice competente.
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui: «l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.».
Oscillazioni, mai sopite, nella giurisprudenza di legittimità consigliano di svolgere alcune precisazioni.
4.3. Secondo autorevoli arresti della Corte di cassazione, cui il collegio intende dare seguito: «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME, non massimata).
Si esclude, quindi, la necessità di compiere una “indagine introspettiva” sulla “reale volontà della parte impugnante” e, dunque sui “riflessi pregiudizievoli che derivavano all’ammissibilità dell’impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzo non consentito dalla legge” (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, cit.).
4.3.1. L’intervento delle Sezioni Unite COGNOME ha superato, confutandone punto per punto gli argomenti, il precedente orientamento di segno contrario che, invece, privilegiava la reale volontà della parte, negando al giudice il potere di sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto con quello
astrattamente ammissibile (per tutte Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).
La regola dettata dalle Sezioni Unite COGNOME (sostenuta da ampia e analitica motivazione alla quale si rimanda) dovrebbe essere incontroversa e su tale posizione è assestata la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, COGNOME, Rv. 243888 – 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273738 – 01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276934 – 01 Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280168 – 01; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv 285134; Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01) che, non di rado, dà per scontato il principio senza avvertire la necessità di riaffermalo (cfr. Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995, COGNOME; Sez. U, n. 30326 del 26/06/2002, COGNOME; Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 – 01).
Tuttavia l’opposta opzione ermeneutica continua a riaffiorare in alcune pronunce delle sezioni semplici che assegnano valenza dirimente alle “reali intenzioni dell’impugnante” (Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007, Parma, Rv. 236521 – 01; Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273149 – 01; Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, COGNOME, Rv. 274246 – 01; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285634 – 01; Sez. 4 del 16/04/2024 COGNOME non massimata sul punto).
4.3.2. A fronte del persistente contrasto (segnalato anche dal massimario con relazione n. 14 del 19 marzo 2021), il collegio deve interrogarsi se sollecitare o meno un nuovo intervento delle Sezioni Unite.
La soluzione negativa si trae dal disposto dell’art. 618, comma 1- bis, cod. proc. pen.
Tale previsione, inserita dall’art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, stabilisce che le decisioni delle Sezioni Unite hanno valore vincolante per le sezioni semplici della Corte di cassazione le quali, se non ne condividono il principio di diritto, devono rimettere di nuovo la questione alle Sezioni Unite.
La norma ha introdotto una ipotesi di rimessione che, a differenza di quella, facoltativa, di cui al comma 1, si caratterizza per essere obbligatoria, nel segno della volontà di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite (così in motivazione Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME).
L’intento è quello di offrire uno strumento a garanzia della prevedibilità delle decisioni future, posto che, secondo i parametri della Corte Edu, la certezza del diritto rappresenta un corollario fondamentale dello Stato di diritto, nella misura in cui garantisce la stabilità delle decisioni giudiziarie, che è a sua volta condizione
essenziale della fiducia dei consociati nel sistema giudiziario (cfr., tra le altre, Corte EDU, sent. 22 dicembre 2015, COGNOME e COGNOME c. Serbia).
L’art. 618, comma 1- bis, cod. proc. pen. «trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute, come nella specie, precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione: il tenore generale della norma e la ratio ispiratrice appena ricordata consentono di ritenere, in mancanza tra l’altro di una apposita disciplina di carattere intertemporale, applicabile sin da subito la nuova disposizione posto che il valore di “precedente vincolante”, tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso, è identificabile con la sola peculiare fonte di provenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di quest’ultima, se cioè ante o post riforma» (così Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273549 – 01).
Sembra ovvio che il “precedente vincolante”, presidiato dall’art. 618 comma 1 bis cod. proc. pen., vada individuato in quello espresso dalle ultime Sezioni Unite intervenute sul tema, eventualmente superando l’opposto principio in precedenza affermato dalle Sezioni Unite.
Invero, ai fini in rassegna, deve escludersi la possibile coesistenza di principi in contrasto affermati da susseguenti decisioni delle Sezioni Unite, quando la seconda (in ordine temporale) interviene proprio per confutare la precedente.
A diversamente opinare si porrebbe nel nulla il meccanismo delineato dall’art. 618, comma 1-bis cod. proc. pen..
Consegue che nel caso del succedersi di decisioni difformi delle Sezioni Unite l’ultima (in ordine temporale) prevale su quelle anteriori, imponendosi come “precedente vincolante”.
4.3.1 Sul tema della qualificazione del mezzo di impugnazione, il diritto giurisprudenziale è attestato sul “principio di diritto” sancito nel 2001 dalle Sezioni Unite COGNOME; “principio di diritto” che ha superato quello, contrario, enunciato in precedenza dalle Sezioni Unite Nexhi e che non risulta confutato da un ulteriore intervento del massimo organo.
Al riguardo va chiarito che, a differenza di quanto sembra ritenere Sez. 4 del 16/04/2024 COGNOME (paragrafo 3.2. pagina 8), la regola della ricerca della effettiva volontà della parte non costituisce mera “precisazione” ma è antitetica rispetto a quella successivamente fatta propria da Sezioni Unite COGNOME che così testualmente si esprimono: «Nell’ottica interpretativa esposta, rimane superato il “dictum” della sentenza 26/1/98 “Nexhi”, la quale, riprendendo sostanzialmente il principio già affermato nella pronuncia “Fazioli” del ’74, argomenta ancora in termini di “interno volere”, fa leva sui concetti di “salvezza” della volontà reale dell’interessato e di “modifica” o “trasformazione” della stessa, per inferirne che solo nel primo caso troverebbe applicazione l’art. 568/5° e non
anche nel secondo, che dovrebbe portare, invece, a sanzionare con l’inammissibilità la pretesa infondata della parte. Tale decisione, in verità, appare ancora condizionata dall’acceso dibattito verificatosi nella vigenza del codice di rito abrogato e restringe notevolmente – almeno in tesi – il campo operativo della” clausola didattica” ex art. 568/5° c.p.p., la cui portata innovativa non può che porsi, invece, in termini di definitivo superamento di ogni “riserva negativa” che poteva avere una ragion d’essere prima della riforma del ’88» (paragrafo 3.f).
Questo collegio condivide pienamente il principio di diritto “vigente”, pertanto non è tenuto a investire nuovamente della questione le Sezioni Unite.
Vanno pertanto ribaditi i principi fissati dalle Sezioni Unite COGNOME, da cui questo collegio non intende discostarsi:
«- se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamente prescritto e/o proposto dinanzi a giudice incompetente, il giudice adito – prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore-ostativo o di scelta deliberata – deve limitarsi semplicemente, a norma della regula iuris dettata dall’art. 568/5° c.p.p., a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo questo che dà esistenza giuridica all’atto proposto e lascia impregiudicata la sua validità) e a trasmettere gli atti al giudice competente;
tale fenomeno è dogmaticamente inquadrabile nella categoria dell’esatta qualificazione giuridica dell’atto;
il potere di procedere a tale qualificazione e di accertare l’esistenza dei requisiti di validità dell’atto è riservato in via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dal codice, sia dell’ammissibilità che della fondatezza dell’impugnazione;
la trasmissione degli atti al giudice competente non richiede necessariamente un provvedimento giurisdizionale, ma può avvenire anche con un atto di natura meramente amministrativa;
unico limite all’operatività dell’art. 568/5° è costituito dall’inimpugnabilità del provvedimento, la quale concettualmente esclude qualunque possibilità di diversa qualificazione del gravame eventualmente proposto;
dall’operazione di qualificazione va distinto il fenomeno della “conversione” in senso tecnico del negozio giuridico processuale: a tale istituto fanno riferimento, per le ipotesi in essi specificamente disciplinate, gli art. 569/2°-3° e 580 c.p.p.».
4.4. Alla luce di quanto si è venuto esponendo, correttamente la Corte di merito, rilevata l’inappellabilità della sentenza impugnata, non ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dall’imputato, ma, in ossequio alla regola
di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti, per competenza, a questa Suprema Corte.
In definitiva in caso di sentenza di proscioglimento emessa al termine del giudizio abbreviato e non appellabile dall’imputato, ai sensi dell’art. 443, comma 1 cod. proc. pen., l’appello presentato dall’imputato non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5 cod. proc. pen. (cfr. su caso similare Sez. 6, n. 784 del 11/12/2006, dep. 2007, Ben Ammar, Rv. 235849 – 01).
L’impugnazione, come sopra qualificata, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall’AVV_NOTAIO che non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Al riguardo va precisato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato in tal senso qualificato l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 – 01).
La rilevata causa di inammissibilità può essere dichiarata, in camera di consiglio, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. Nel presente caso nella specie si è proceduto con la forma a “contraddittorio scritto” ex art. 611 cod. proc. pen., con lo scopo di offrire maggiori garanzie alla difesa (in ragione della novità del quesito sollevato).
Dalla inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa alla luce del non rilevante grado di colpa, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2024