Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22001 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22001 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 25/01/1959
avverso l’ordinanza del 22/01/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE
dat GLYPH e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME
COGNOME il 5 febbraio 2025 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto e ha ad oggetto
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce in data 22/01/2025, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di remissione di debito, avanzata d
suddetto detenuto in espiazione di pena.
Il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso ai sensi dell’art.
678, comma
1-bis, ord. pen. e avverso tale decisione è ammessa opposizione
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avverso lo stesso itr34~
di sorveglianza ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.
proc. pen.
Osserva il Collegio che in ossequio al disposto dell’art. 568, comma quinto, c.p.p. applicabile nel caso di specie, dovendo la memoria personalmente redatta
dall’istante essere in toto assimilata ad un mezzo di impugnazione, deve, pertanto, essere disposta la conversione in opposizione con trasmissione degli atti a
Magistrato di sorveglianza di Lecce, competente a decidere aisensi degli artt. 678, comma 1-bis e 667, comma 4, cod. proc. pen., per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce.
Così dediso il 08 maggio 2025