Qualificazione giuridica GIP: quando il Giudice può correggere il tiro del PM
Nel complesso scenario della procedura penale, il dialogo tra Pubblico Ministero (PM) e Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) è cruciale per il corretto svolgimento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 14276/2025, ha ribadito i confini e le prerogative del giudice nella fase preliminare, in particolare riguardo alla qualificazione giuridica GIP di un fatto-reato. La pronuncia chiarisce che il GIP, pur non potendo travalicare i fatti contestati, ha il potere di interpretarli giuridicamente in modo autonomo rispetto al PM, anche quando quest’ultimo abbia richiesto l’archiviazione del procedimento.
I Fatti del Caso: Richiesta di Archiviazione e Decisione del GIP
Il caso trae origine da un’ordinanza del GIP del Tribunale di Teramo. A seguito delle indagini, il Pubblico Ministero aveva formulato una richiesta di archiviazione, ritenendo che i fatti emersi non integrassero gli estremi di un reato. Il GIP, tuttavia, non ha accolto tale richiesta. Pur concordando sulla ricostruzione fattuale, il giudice ha ritenuto che quegli stessi eventi dovessero essere inquadrati in una diversa fattispecie di reato. Di conseguenza, ha rigettato la richiesta di archiviazione e ha ordinato al PM di formulare l’imputazione nei confronti dell’indagato sulla base della nuova e diversa qualificazione giuridica.
Contro questa decisione, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando il potere del GIP di ‘forzare’ l’imputazione con una configurazione giuridica non condivisa dall’organo dell’accusa.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla qualificazione giuridica del GIP
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza neppure entrare nel merito della discussione. La decisione si fonda su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno affermato che il provvedimento con cui il GIP rigetta la richiesta di archiviazione e ordina al PM di formulare l’imputazione, attribuendo al fatto una diversa qualificazione giuridica, non è un atto abnorme né in alcun modo impugnabile.
In sostanza, la Corte ha confermato che rientra pienamente nei poteri del GIP operare una qualificazione giuridica GIP autonoma del fatto storico emerso durante le indagini, senza essere vincolato dalla valutazione iniziale del Pubblico Ministero.
Le Motivazioni: Il Principio Consolidato della Giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale ormai granitico, richiamando due importanti precedenti (Sez. 5, n. 24616/2021 e Sez. Un., n. 40984/2018). Il principio cardine è il seguente: ferma restando l’impossibilità per il GIP di ordinare un’imputazione per un fatto storico completamente diverso da quello per cui si procede, è invece pienamente legittimato a fornire una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto.
Il ruolo del GIP è quello di garante della legalità nella fase delle indagini. Se ritiene che l’interpretazione del PM sia errata e che i fatti raccolti costituiscano reato, sebbene un reato diverso da quello inizialmente ipotizzato, ha il dovere di intervenire. Questo potere non altera i fatti oggetto del procedimento, ma si limita a inquadrarli correttamente sotto il profilo normativo. Un provvedimento di questo tipo non è considerato ‘abnorme’ perché non provoca una stasi del procedimento né lo indirizza verso un binario non previsto dalla legge; al contrario, ne assicura la prosecuzione secondo una valutazione giuridica ritenuta più corretta. Proprio perché non abnorme, l’ordinanza non è soggetta ad alcun tipo di impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ha rilevanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza il ruolo di controllo del GIP sull’operato del Pubblico Ministero, evitando che una valutazione giuridica potenzialmente errata da parte dell’accusa possa portare a un’archiviazione ingiusta. In secondo luogo, definisce chiaramente i limiti dell’impugnabilità degli atti del GIP in questa fase, stabilendo che la riqualificazione del fatto non è un’azione sindacabile in Cassazione. Per l’indagato, ciò significa che non potrà contestare l’ordinanza del GIP in sé, ma dovrà attendere le fasi successive del procedimento per far valere le proprie ragioni difensive nel merito dell’accusa, così come riformulata dal PM su ordine del giudice.
Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) può rifiutare una richiesta di archiviazione e ordinare al Pubblico Ministero di formulare un’imputazione per un reato diverso?
Sì, ma solo se si tratta di una diversa qualificazione giuridica dello stesso identico fatto. Il GIP può ritenere che gli eventi raccolti durante le indagini costituiscano un reato diverso da quello ipotizzato dal PM, ma non può basare l’imputazione su fatti nuovi o diversi da quelli oggetto del procedimento.
È possibile impugnare in Cassazione l’ordinanza con cui il GIP ordina al PM di formulare l’imputazione con una diversa qualificazione giuridica?
No, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, questo tipo di provvedimento non è considerato abnorme e, di conseguenza, non è in alcun modo impugnabile. Un ricorso proposto contro tale ordinanza è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Cosa succede se una persona presenta comunque ricorso contro una tale ordinanza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza una discussione nel merito. Come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14276 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 24/10/1975
avverso l’ordinanza del 18/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TERAMO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 41067/24 – DEL COGNOME NOME – COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata (imputazione coatta per il reato di cui all’art
336 cod. pen.);
esaminato il motivo di ricorso con cui la difesa prospetta l’abnormità del
provvedimento per avere il giudice per le indagini preliminari ordinato di formulare l’imputazione per un reato diverso da quello per cui era stata chiesta l’archiviazione;
considerato che, contrariamente alla prospettazione difensiva, nell’ordinanza
impugnata il giudice ha fornito una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto per cui era stata avanzata richiesta di archiviazione e che, in questo caso, il provvedimento di
imputazione coatta non è abnorme e, pertanto, non impugnabile con ricorso per cassazione;
che, invero, nel tracciare il perimetro dei poteri del giudice per le indagi preliminari, la giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che, ferma restando l’impossibilità di formulare imputazioni per un reato diverso da quello per cui è chiesta l’archiviazione, è ben possibile per il Giudice delle indagini preliminari procedere un’autonoma qualificazione giuridica del medesimo fatto e che «non è abnorme né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formul l’imputazione nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero» (Sez. 5, n. 24616 d 17/3/2021, Rv. 281441; Sez. Un., n. 40984 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273581);
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2025